Cassazione Penale, Sez. 3, 19 febbraio 2016, n. 6681

Omessa formazione dei dipendenti. Pagamento non tempestivo.


Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: GAI EMANUELA
Data Udienza: 12/01/2016

Fatto

1. Con sentenza del 16 aprile 2014, il Tribunale di Brindisi ha condannato F.S. alla pena di euro mille di ammenda, per il reato di cui all’art. 36 del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81, perché ometteva di assolvere all’obbligo di informare i dipendenti sui rischi e la sicurezza del proprio lavoro, fatto commesso in Ostuni il 6/04/2012.
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto provato il reato sulla scorta della testimonianza dell’Ispettore del lavoro, del verbale da questi redatto e del mancato tempestivo pagamento della sanzione determinata in via ridotta.
Il pagamento, non avvenuto tempestivamente, ha impedito, secondo il giudice, il perfezionamento della fattispecie estintiva di cui all’art. 24 del d.lgs 19 dicembre 1994 n. 758.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso F.S., personalmente, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, quale unico motivo, l’inosservanza della legge penale e delle norme di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, per aver il giudice erroneamente escluso l’applicazione della fattispecie estintiva di cui all’art. 24 del d.lgs 19 dicembre 1994 n. 758 nel caso di pagamento effettuato dopo il termine di 30 giorni e, comunque, in mancanza di prova dell’inizio della decorrenza del termine ai fini del computo dei trenta giorni per il pagamento, non poteva ritenersi il pagamento tardivo. Il ricorrente ha altresì dedotto la violazione dell’art. 24 comma 3 del d.lgs 19 dicembre 1994 n. 758 che stabilisce che il pagamento tardivo, ma comunque congruo, a norma dell’art. 20 cit, è valutato ai fini dell’applicazione dell’art. 162 bis cod.pen. e, in tal caso, la somma è ridotta al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Diritto

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Emerge dall’impugnata sentenza che, a seguito di un sopralluogo eseguito dall’Ispettorato provinciale del lavoro presso L’Hotel Villaggio Città Bianca di Ostuni, era stata accertata la violazione dell’art. 36 del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81, che la stessa era stata contestata nell’immediatezza all’imputato presente sul luogo, che il predetto aveva, in seguito, ottemperato alle prescrizione ed aveva eseguito il pagamento della sanzione, pagamento che era avvenuto dopo il termine previsto dalla legge di trenta giorni. In particolare il pagamento era stato effettuato in data 8 agosto 2014 e la contestazione in data 14 maggio 2014.
2. E’ di tutta evidenza l’infondatezza della censura mossa dal ricorrente sulla mancata prova del dies a quo da cui fare decorrere il termine per il pagamento in forma ridotta, così come risulta per tabulas, dalla lettura della sentenza impugnata, il pagamento oltre il termine di giorni 30, così come previsto dall’art. 24 del d.lgs 19 dicembre 1994 n. 758, emergendo, al contrario, la prova positiva del pagamento tardivo attesa la contestazione in data 14 maggio 2014 e il pagamento in data 8 agosto 2014.
La dedotta violazione di legge è del tutto insussistente anche sotto l’altro profilo, avendo infatti il giudice di merito fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, e da cui il Collegio non intende discostarsi, secondo cui la speciale causa estintiva dei reati contravvenzionali in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, contemplata dal d.lgs 19 dicembre 1994 n. 758, non opera nel caso in cui il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avvenga oltre il previsto termine di giorni trenta, in quanto quest’ultimo ha natura perentoria e non ordinatoria (Sez.3, n. 7773 del 05/12/2013, dep. 19/02/2014, Rv. 258852; sez. F, n. 33598 del 23/08/2012 Rv. 253324; Sez. 3, n. 11265 del 11/02/2010, Freda, Rv. 246460). Correttamente, quindi, il giudice di merito ha escluso che il pagamento tardivo, eseguito a distanza di quasi due mesi rispetto alla scadenza del termine perentorio del 13 giugno 2014, avesse prodotto l’effetto estintivo di cui all’art. 24 cit.
Con riguardo alla erronea applicazione del comma 3 dell’art. 24 cit, ritiene il Collegio che la stesse non possa trovare applicazione al di fuori del caso ivi contemplato, poiché la speciale riduzione prevista dal citato comma 3 è da riferirsi unicamente al caso di richiesta di oblazione ex art. 162 bis cod.pen., come risulta chiaramente dal testo normativo che prevede la riduzione “al quarto del massimo dell’ammenda” e, dunque, non può trovare applicazione nel caso in cui l’imputato ha scelto di essere giudicato con il rito ordinario come nel caso in esame.
6. Il ricorso dev’essere, dunque, rigettato perché infondato. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/01/2016

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