Avviso per la procedura di ricostituzione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Il Ministero del Lavoro sollecita la presentazione dei nominativi per la nuova composizione della Commissione Consultiva Permanente ( ex. Art.6) che dovrà attivarsi entro due mesi a partire dal 22 Marzo c.a.

Fonte: lavoro.gov.it


Il D.Lgs. n. 151 del 2015 ha modificato l’articolo 6 del D.Lgs. n. 81 del 2008, relativo alla composizione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Il successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2016, pubblicato sul sito internet di questo Ministero in data 28 gennaio 2016, ha disciplinato le modalità e i termini per la designazione e la individuazione dei componenti della Commissione consultiva.

Il presente avviso rappresenta invito a presentare manifestazioni di interesse per prendere parte alla procedura di ricostituzione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Pertanto:

  • la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (articolo 2 del D.M. 13 gennaio 2016);
  • le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (articolo 3, comma 1, del D.M. 13 gennaio 2016);
  • le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale (articolo 3, comma 1, del D.M. 13 gennaio 2016)

entro 2 mesi dalla pubblicazione del presente avviso potranno manifestare l’interesse a partecipare alla procedura di ricostituzione della Commissione consultiva designando propri esperti o rappresentanti, effettivi e supplenti (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.M. 13 gennaio 2016).

Modalità di trasmissione della documentazione

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo istituzionale: dgtutelalavoro.div3@pec.lavoro.gov.it.

Al fine di consentire la selezione degli esperti designati dalle organizzazioni sindacali (dei lavoratori e dei datori di lavoro), queste ultime possono trasmettere, contestualmente alle designazioni, ogni utile documentazione che consenta di dimostrare la sussistenza degli elementi indicati all’articolo 3, comma 2, ovvero a fare espresso e puntuale riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso della Pubblica amministrazione (specificando l’ufficio).

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