Fonte: Inail
Pubblicato a Settembre dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail: Impianti elettrici nei locali medici: verifiche, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Fabio Fiamingo e Maria Teresa Settino presenta il DPR 462/01 con riferimento specifico alla prima tipologia di procedimenti (impianti elettrici di messa a terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche) e ai locali medici, è un documento prodotto.
In particolare il documento si sofferma sulle verifiche a campione stabilite dal DPR 462/01 all’art.2:
Art. 2 – Messa in esercizio e omologazione dell’impianto
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL (oggi INAIL, in base alla L. 122/2010) e all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.
[…]Dunque l’installatore, al termine della realizzazione dell’impianto,
al fine di valutare la rispondenza di questo ai requisiti di sicurezza e funzionalità di cui al DM 37/08, effettua una verifica iniziale. A seguito dell’esito positivo di tale verifica l’installatore rilascia la dichiarazione di conformità alla regola dell’arte dell’impianto realizzato.
E se l’omologazione è una
procedura tecnico-amministrativa con la quale di solito si verifica la rispondenza dell’impianto ai requisiti tecnici previsti dalla legge. Per gli impianti di terra e per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche l’omologazione si intende soddisfatta con il rilascio, da parte dell’installatore, della dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte.
Inoltre l’articolo 2 del DPR 462/01, recita che
entro 30 giorni dalla messa in servizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità (una per ogni tipo di impianto) all’INAIL territorialmente competente e alle strutture di vigilanza delle Asl/Arpa territorialmente competenti. L’INAIL, una volta ricevuta la dichiarazione di conformità di un impianto di terra o di un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata ‘a campione’, d’intesa con le singole regioni, una verifica di conformità alla normativa vigente (DPR 462/01, art. 3). Tale procedura si applica esclusivamente ai nuovi impianti.
Verifiche che, come indicato all’articolo 3 del DPR 462/01, sono svolte dall’INAIL
d’intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell’impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche e ambientali del luogo in cui è situato l’impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensioni dell’impianto.
Veniamo ora, brevemente, alle verifiche periodiche e straordinarie degli impianti.
Abbiamo visto che l’omologazione dell’impianto di messa a terra è effettuata con la dichiarazione di conformità dell’installatore e tale dichiarazione
riguarda ai sensi del DM 37/08 tutto l’ impianto elettrico, di cui l’impianto di messa a terra costituisce una parte.
Inoltre
il mantenimento nel tempo del buono stato di funzionalità dell’impianto di messa a terra e dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche è ottenuto tramite regolare manutenzione. Infatti l’art. 4 del DPR 462/01 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre gli impianti a tale manutenzione.
E allo scopo di verificare la bontà delle azioni intraprese dal datore di lavoro,
il legislatore ha previsto anche che fosse obbligatorio far sottoporre gli impianti di terra e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche a verifiche periodiche, sempre a cura del datore di lavoro (DPR 462/01, art. 4):
Art. 4 – Verifiche periodiche – Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
La periodicità prevista per tali verifiche è di cinque anni, ma ad esclusione degli impianti
installati nei cantieri, nei locali adibiti a uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
E per effettuare le verifiche il datore di lavoro
può rivolgersi all’Asl o all’Arpa o a eventuali organismi individuati dal Ministero dello sviluppo economico.
Riportiamo, per chiarezza, una tabella – contenuta nel documento – sulla periodicità delle verifiche periodiche per gli impianti di messa a terra e per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche secondo il DPR 462/01:
Cosa succede se la verifica si conclude con esito negativo?
Se tale verifica si è conclusa con esito negativo
a causa di qualche non conformità allo stato dell’arte, oppure se l’impianto è stato sottoposto a modifiche sostanziali (ad es. aggiunta di una nuova parte o rifacimento completo di un’altra parte), o se il datore di lavoro ritiene che vi siano le condizioni per una verifica prima che sia trascorso il periodo di tempo prestabilito (ad es. perché ha effettuato riparazioni e/o sostituzioni di componenti deteriorati), è facoltà del datore di lavoro richiedere una verifica straordinaria.
E dunque per consentire il corretto adempimento delle procedure disciplinate dal decreto,
il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente all’Inail e all’Asl o all’Arpa le seguenti eventualità:
– la cessazione dell’esercizio;
– le modifiche sostanziali preponderanti;
– il trasferimento o spostamento degli impianti.