Dopo il Seminario Indicazioni operative per la Formazione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, organizzato dai tre maggiori Organismi Paritetici del Lazio (CEFMECTP, OPRA, OPRAS) il 22 Gennaio 2018, proseguiamo a interessarci al tema della formazione, in questo caso parlando di vigilanza, riprendendo un articolo apparso sulla rivista mensile “Io scelgo la sicurezza” della Regione Piemonte.
Procedure per la vigilanza in materia di formazione sulla salute e sicurezza del lavoro
di P. Gatti (ASL AL)
Nella giungla delle norme che stabiliscono gli obblighi di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro, parlare di semplificazione è fuori luogo. Questo ha inevitabili ripercussioni anche nell’esercizio delle azioni di vigilanza e controllo, a partire dallo snodo, non ancora del tutto chiarito, delle competenze. Da tempo la Regione Piemonte, attraverso un gruppo di lavoro appositamente costituito, sta lavorando sul tema, con il principale obiettivo di produrre degli strumenti che servano a far chiarezza e ad orientare i Servizi di vigilanza in azioni mirate e coordinate. Già nel novembre 2015 con determinazione della Direzione Sanità della Regione Piemonte, veniva approvato il documento: Procedure per l’accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/08, poi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nel gennaio 2016.
La dinamicità con la quale periodicamente il Legislatore modifica le norme sulla formazione ha imposto un recente aggiornamento del documento, soprattutto dopo l’emanazione dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 con il quale, oltre a stabilire i nuovi contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione, sono stati variamente modificati i precedenti Accordi riguardanti la formazione dei lavoratori, dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ecc.
Nelle nuove procedure, approvate con Determinazione n. 159 del 9 marzo 2017 e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 16 aprile 2017, restano sostanzialmente invariate le procedure inerenti sia gli accertamenti effettuati durante lo svolgimento dei corsi di formazione che gli accertamenti effettuati dopo la conclusione dei corsi. Ciò che invece è stato rivisto e aggiornato sono le tabelle riportate nell’Allegato 1 con le quali per ogni tipologia di corso di formazione considerato, sono stati riassunti i parametri previsti dai rispettivi “Accordi”.
Queste le 16 tipologie di corsi considerate:
- Corso di formazione per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione;
- Corso di formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione;
- Corso di formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Corso di formazione per i lavoratori;
- Corso di formazione per i dirigenti;
- Corso di formazione per preposti;
- Corso di formazione per incaricati dell’uso di attrezzature di lavoro per le quali è prevista una specifica abilitazione;
- Corso per lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di Ponteggi;
- Corso per lavoratori e preposti addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi; – Corso per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
- Corso per lavoratori e preposti addetti ad attività di apposizione segnaletica stradale con traffico;
- Corso per responsabili delle attività manutentive che possono interessare materiali di amianto e redattori dei piani di manutenzione e controllo;
- Corso per responsabili tecnici addetti ad operazioni di rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
- Corso per lavoratori addetti ad operazioni di rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
- Corso di formazione per gli addetti al primo soccorso;
- Corso di formazione per gli addetti alla prevenzione incendi.
Per ciascuno dei corsi di formazione sopra elencati i parametri riassunti riguardano:
- il riferimento normativo;
- l’indicazione del provvedimento nazionale o regionale che disciplina;
- l’eventuale necessità del possesso di un prerequisito per poter essere ammessi al corso;
- la tempistica di effettuazione del corso;
- l’indicazione dei “soggetti formatori” legittimati all’organizzazione del corso;
- la necessità di individuare un responsabile del progetto formativo;
- l’obbligatorietà di tenuta del registro presenze;
- il numero massimo dei partecipanti ammessi al corso;
- i requisiti dei docenti;
- la durata minima dei percorsi formativi;
- l’indicazione circa le assenze ammesse;
- la necessità e le modalità di verifica/ valutazione dell’apprendimento;
- l’eventuale possibilità di erogazione della formazione con modalità e-learning;
- indicazione circa i tempi e i modi di rilascio degli attestati;
- la durata della validità del credito formativo acquisito;
- indicazioni inerenti gli aggiornamenti e la loro decorrenza, se previsti;
- l’eventuale riconoscimento di crediti professionali formativi pregressi;
- indicazioni circa la necessità di comunicare l’inizio del corso alla Regione Piemonte, secondo le previsioni della DGR n. 17-4345 del 12/12/2016;
- sotto la voce “altri riferimenti” sono riportati eventuali interpelli o circolari ministeriali di chiarimento rispetto al corso interessato.
[…]
Nell’Allegato 1 alla Determinazione n. 159 del 9 marzo 2017 sopra citata troverete lo schema riassuntivo dei parametri di formazione riguardanti il corso di formazione per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione.