Fonte: Inail
Il tema dell’esposizione ad agenti cancerogeni in ambito professionale e delle neoplasie correlate è complesso per diverse ragioni, fra le quali il lungo periodo di latenza tra esposizione ed insorgenza dei sintomi patologici, la multifattorialità nell’eziopatogenesi tumorale che non consente di isolare facilmente il rischio esclusivamente professionale e la difficoltà nel redigere anamnesi accurate.
Il D.Lgs. 81/2008 individua nell’Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale e nelle Unità sanitarie locali i soggetti istituzionali deputati alla gestione dei flussi informativi relativi alla tenuta e l’aggiornamento dei registri indicanti i livelli di esposizione dei soggetti ad agenti cancerogeni, agli elenchi di lavoratori esposti e alle cartelle sanitarie e di rischio.
Le modalità di tenuta del registro e di trasmissione dei dati all’Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, sono definiti dal DM n. 155 del 12 luglio 2007.
In particolare, il datore di lavoro deve:
- consegnare copia dei registri di esposizione e delle variazioni intervenute ogni tre anni e comunque ogni qualvolta l’Istituto ne faccia richiesta;
- comunicare la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall’ultima comunicazione;
consegnare il registro in caso di cessazione dell’attività dell’impresa;
richiedere copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione dei lavoratori che abbiano esercitato attività che comportano l’iscrizione ai registri.
Obiettivo dell’accentramento della documentazione è quello di mantenere traccia delle esposizioni subite dal lavoratore anche nel passaggio tra aziende diverse in modo tale da tutelare il lavoratore dal rischio di perdere la traccia di tutte le esposizione subite. L’importanza di mantenere l’integrità della “storia” dei livelli di esposizione del lavoratore è sostanzialmente legata all’effetto di accumulo delle sostanze tossiche nell’organismo umano.
L’Istituto, in questo ambito, ha istituito ed aggiorna costantemente un sistema di registrazione delle esposizioni professionali ad agenti cancerogeni. La costituzione dei registri sopra citati, permette all’istituto di effettuare un’efficace azione di monitoraggio nazionale sui temi dell’esposizione a cancerogeni negli ambienti di lavoro.
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016 recante le regole tecniche per il funzionamento del Sinp, dal 12 ottobre 2017 è previsto che la trasmissione dei registri di esposizione a cancerogeni avvenga esclusivamente per via telematica. A questo scopo l’Istituto ha predisposto, per i titolari di posizione assicurativa, un applicativo disponibile nella sezione del portale Inail dedicata ai servizi on line.
Prevenzione: Moduli e modelli specifici di sezione
Sistema informativo e acquisizione dei dati
Il sistema informativo Sirep rappresenta lo strumento di governo che consente la gestione ed il controllo dei dati di esposizione e di patologia previsti dalle nuove norme prevenzionali emanate in recepimento di Direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. La base informativa di riferimento è completa di tutti gli elementi che garantiscono la conoscenza delle informazioni relative alle aziende, agli addetti, alle cartelle sanitarie, agli agenti di rischio ed alle patologie da lavoro, aggiornata rispetto alle variazioni riguardanti le singole aziende, i lavoratori, i risultati delle visite periodiche, gli aggiornamenti inerenti sia le definizioni diagnostiche che anamnestiche, congruente ed integrata in modo che le informazioni “catturate” in ogni parte del sistema siano veicolate verso le altre, senza aggravio di attività di utente e utilizzando relazioni, canali ed interfacce informative predisposte. Le caratteristiche fondamentali del Sirep possono essere così riassunte:
- il sistema è articolato in un numero di entità e relazioni da consentire la registrazione e la storicizzazione di tutte le informazioni necessarie;
- il sistema è suddiviso in una serie di sottoinsiemi autonomi che presentano modelli di acquisizione dei dati del tutto simili ai moduli cartacei;
- è eliminata qualsiasi ridondanza sui dati registrati che non sia funzionale all’organizzazione in sottoinsiemi;
- sono utilizzati strumenti di accesso ai dati (SQL) supportati da linguaggi non procedurali ed adatti a qualsiasi utente per poter effettuare richieste informative senza alcuna rigidità di tipo organizzativo e tecnologico;
- è garantita la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate.
Relativamente alle modalità di trasmissione dei dati da parte del datore di lavoro all’Inail ed ai servizi territoriali di competenza, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016 recante le regole tecniche per il funzionamento del Sinp, dal 12 ottobre 2017 è previsto che la trasmissione dei registri di esposizione a cancerogeni avvenga esclusivamente per via telematica. A questo scopo l’Istituto ha predisposto un applicativo disponibile nella sezione del portale Inail dedicata ai servizi on line, che sarà immediatamente fruibile dai titolari di posizione assicurativa. L’utilizzo di tale applicativo consente ai datori di lavoro di assolvere l’obbligo di invio dei registri verso Inail e Asl competenti con un’unica procedura.
FAQ
1. Chi deve istituire il registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni?
Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 243 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e dell’art. 2 comma 1 del DM 155/2007, istituisce, aggiorna e cura la tenuta, per il tramite del medico competente, di un registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni conformemente al modello di cui all’ allegato 1 del DM 155/2007.
2. Quali lavoratori devono essere iscritti nel registro?
Tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, come previsto dall’art. 242, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, sono iscritti nel registro.
I lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria sono tutti quelli per i quali la valutazione di cui all’ art. 236, D.Lgs. 81/2008 ha evidenziato un rischio per la salute.
3. Quali sono le modalità di istituzione del registro?
Il registro deve essere compilato conformemente al modello di cui all’allegato 1 del DM 155/2007.
Esso è costituito da fogli legati e numerati progressivamente e sulla prima pagina del registro stesso, il datore di lavoro appone la propria sottoscrizione.
4. Quali sono le modalità di invio del registro?
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016 recante le regole tecniche per il funzionamento del Sinp, dal 12 ottobre 2017 è previsto che la trasmissione dei registri di esposizione a cancerogeni avvenga esclusivamente per via telematica. A questo scopo l’Istituto ha predisposto un applicativo disponibile nella sezione del portale Inail dedicata ai servizi on line, che sarà immediatamente disponibile per i titolari di posizione assicurativa. L’utilizzo di tale applicativo consente ai datori di lavoro di assolvere l’obbligo di invio dei registri verso Inail e Asl competenti con un’unica procedura. Per i soggetti destinatari dell’obbligo non titolari di posizione assicurativa presso l’Istituto, in attesa di poter accedere all’applicativo, è consentito l’invio dei registri in formato elettronico tramite Pec all’indirizzo dmil@postacert.inail.it e all’indirizzo di posta certificata della Asl territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva.
5. Quali sono i modelli da utilizzare?
Il registro è composto da quattro modelli:
- Mod. C 626/1 – deve riportare le informazioni generali del datore di lavoro, del tipo di lavorazione effettuata e degli agenti cancerogeni utilizzati nel corso dell’attività lavorativa e rappresenta di fatto il frontespizio del registro;
- Mod. C 626/2 – deve riportare i dati relativi ai lavoratori esposti (attività svolta, tipo di agente cancerogeno utilizzato, l’intensità, la frequenza e la durata dell’esposizione); una pagina per ogni lavoratore;
- Mod. C 626/3 – deve essere utilizzato per riportare le variazioni intervenute nelle informazioni che caratterizzano l’azienda (modifica Ragione Sociale, Sede territoriale, attività produttiva, ecc.);
- Mod. C 626/4 – deve essere utilizzato in caso di richiesta di copia delle annotazioni individuali all’Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, in caso di assunzione di lavoratori che dichiarino di essere stati esposti presso precedenti datori di lavoro ad agenti cancerogeni. Tale richiesta può essere fatta non prima che sia trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del d.m. 155/2007, e va effettuata solo nel caso che il lavoratore dichiari di avere avuto in precedenza una esposizione ad agenti cancerogeni.
6. Dove si possono reperire i modelli del registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni?
I modelli di tenuta del registro, di cui all’allegato 1 del DM 155/2007, sono reperibili e disponibili per il download all’interno di questa sezione.
7. Si possono utilizzare strumenti informatizzati per la compilazione e l’invio dei modelli dell’allegato 1 del DM 155/2007?
L’art. 10 del d.m. 155/2007 prevede la possibilità dell’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la tenuta informatizzata dei registri; la stampa del registro deve rispondere allo standard fissato dal DM 155/2007 includendo i dati e le informazioni riportate nell’allegato 1.
Dal 12 ottobre 2017, in ragione delle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016 recante le regole tecniche per il funzionamento del Sinp, l’invio dei registri all’Inail deve avvenire esclusivamente per via telematica (vedi punto 4).
8. Come si deve comportare chi ha già redatto ed inviato il registro prima dell’entrata in vigore del D.M. 155/2007?
L’entrata in vigore del DM 155/2007 apre un nuovo capitolo normativo e quindi anche i datori di lavoro che si erano già “notificati” presso l’Inail devono attivare di nuovo la procedura dell’invio del registro come se fosse la prima volta utilizzando i modelli e le procedure previste dalla legge in questione.
9. Nel Modello C 626/2 (dati individuali del lavoratore) cosa si intende per numero progressivo?
Nella colonna Numero progressivo si intende indicare l’ordine cronologico di inserimento delle varie righe riportanti i dati relativi alle caratteristiche dell’attività svolta ed a quelle dell’esposizione.
10. Nel Modello C 626/2 (dati individuali del lavoratore) cosa si intende per valore di esposizione?
Nella colonna Valore deve essere riportato il valore (corredato dall’unità di misura) del campionamento personale rappresentativo del livello (intensità) dell’esposizione. Nel caso di concentrazione di cancerogeni “molto variabili” nel tempo si consiglia di prevedere un numero di campionamenti tali da poter disporre di una misura media “affidabile”, che può essere ritenuta rappresentativa dell’esposizione (media) del lavoratore.
11. Nel Modello C 626/2 (dati individuali del lavoratore) cosa si intende per metodo di esposizione?
Per metodo di esposizione si intende il metodo di campionamento e di analisi adottato nella misurazione dell’esposizione durante la valutazione del rischio di cui all’art. 236 del D.Lgs. 81/2008.
È opportuno specificare se la misurazione effettuata è di tipo personale o ambientale (stazionario).
12. Nel Modello C 626/2 (dati individuali del lavoratore) cosa si intende per tempo di esposizione?
Nella colonna Tempo si deve indicare (in giorni/anno) quanto tempo in media durante un anno solare (frequenza) il lavoratore è esposto all’agente cancerogeno (per esempio se un lavoratore è esposto per 8 ore al giorno per un intero anno solare, indicare 220 g/a).
13. Nel Modello C 626/2 (dati individuali del lavoratore) cosa si intende per data inizio e data fine?
La data inizio è riferita all’inizio dell’esposizione ovvero il primo giorno in cui il lavoratore ha iniziato ad essere esposto ad agenti cancerogeni.
La data fine è riferita alla fine dell’esposizione ovvero il giorno in cui il lavoratore cessa definitivamente di essere esposto ad agenti cancerogeni.
In tale modo viene determinata la durata dell’esposizione.
14. Quando deve essere aggiornato il registro?
In occasioni di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.
Eventuali variazioni intervenute nel registro devono essere comunicate all’Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale e all’organo di vigilanza competente per territorio ogni tre anni e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta (art. 243, comma 8 del D.Lgs. 81/2008).
Le variazioni inerenti i dati individuali dei lavoratori sono comunicate tramite invio della copia, in busta chiusa siglata dal medico competente, della corrispondente pagina del registro (modello C 626/2) contenente le modifiche dei dati espositivi dei lavoratori.
Le variazioni inerenti i dati generali sono comunicate utilizzando il modello C 626/3 compilato solo per le parti interessate dalle variazioni.
Entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve inviare all’Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, le variazioni delle annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori.
In caso di cessazione dell’attività dell’azienda, il datore di lavoro deve inviare all’Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, il registro e le cartelle sanitarie e di rischio di tutti i lavoratori.
15. Quali elenchi di CODICI ATECO si possono utilizzare al fine di identificare l’attività svolta?
Si possono utilizzare i codici della classificazione Istat delle attività economiche (ATECO) seguendo la compilazione guidata disponibile nell’applicativo Inail e descritta nel manuale utente. L’informazione è richiesta nei modelli 626/1 e 626/3.
16. Quali elenchi di CODICI PROFESSIONE si possono utilizzare al fine di identificare la mansione svolta dal lavoratore?
Si possono utilizzare i codici della classificazione Istat delle professioni seguendo la compilazione guidata disponibile nell’applicativo Inail e descritta nel manuale utente.
L’informazione è richiesta nel modello 626/2.
17. Quali elenchi di SIGLA/NUMERO si posso utilizzare al fine di identificare l’ASL competente per territorio?
Si possono utilizzare gli elenchi ufficiali di identificazione delle Asl seguendo la compilazione guidata disponibile nell’applicativo Inail e descritta nel manuale utente. L’informazione è richiesta nel modello 626/1.
18. Quali elenchi di “Voce tariffa Inail” si possono utilizzare al fine di identificare il codice relativo alla lavorazione unica o prevalente dell’azienda?
Si possono utilizzare i codici relativi alla stipula della convenzione assicurativa con l’Inail per la lavorazione maggiormente correlata con l’esposizione dei lavoratori.
In presenza di più lavorazioni inserire i rimanenti codici nella sezione successiva “Altre lavorazioni correlate all’esposizione”.
L’informazione è richiesta nel modello 626/1.
19. È obbligatorio istituire un registro anche per lavoratori esposti ad agenti mutageni?
L’art. 243 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni definisce l’obbligo di istituzione del registro per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni.
20. Il Datore di Lavoro può delegare altre figure alla redazione del registro?
La responsabilità rimane del datore di lavoro che può avvalersi di altre professionalità per gli aspetti tecnici.
21. Nel caso in cui si verifichi la necessità di effettuare delle correzioni/modifiche all’interno dei registri, sono necessarie delle particolari procedure?
Modifiche del ciclo produttivo o sostanziali variazioni dell’esposizione devono essere annotate nel registro e comunicate all’Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, ogni tre anni.
Tale comunicazione deve riguardare solo le pagine contenenti le modifiche intervenute.
Ogni correzione o rettifica delle informazioni deve mantenere traccia delle informazioni pregresse.
Qualora si rendesse necessario stampare un nuovo foglio per le informazioni individuali (modello C 626/2), tale foglio deve essere allegato alla fine del registro incrementando il numero delle pagine totali, indifferentemente dalla posizione in cui si trova il foglio precedente collegato allo stesso lavoratore.
È necessario ripetere i dati identificativi del lavoratore e dell’azienda e continuare la numerazione progressiva delle esposizioni (colonna Num.Prog. del modello 626/2).
22. Quali sono gli agenti cancerogeni e/o mutageni per cui istituire il registro?
Gli agenti cancerogeni e/o mutageni per cui istituire il registro sono tutte quelle sostanze e/o preparati classificate in modo da rispondere ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni (classificazione Unione europea).
La legge (art. 245, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) prevede che la Commissione consultiva tossicologica nazionale (CCTN) individui periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate, rispondono ai criteri di classificazione del D.Lgs. 52/1997.
23. Chi deve istituire il registro per i lavoratori con contratto di “somministrazione di lavoro” (in precedenza denominati lavoratori interinali)?
Il registro degli esposti a cancerogeni deve essere istituito dalla ditta utilizzatrice a cui è demandata la sorveglianza sanitaria dei lavoratori con contratto di ” somministrazione di lavoro (art. 23 c. 5 del D.Lgs. 276/2003)”.