Repertorio Salute

Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 gennaio 2018, n. 93

Principi di diritto:
Ai fini del risarcimento dei danni scaturenti dalla violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c., occorre un inadempimento contrattuale suscettibile di venire in considerazione sotto il profilo almeno colposo dal datore di lavoro.
In tema di responsabilità del datore di lavoro pubblico ex art. 2087 c.c. per l’eccessivo carico di lavoro imposto al lavoratore, ai fini della prova liberatoria, non è sufficiente l’allegazione generica della carenza di organico, costituendo l’organizzazione dei reparti, la consistenza degli organici e la predisposizione dei turni espressione ed attuazione concreta dell’assetto organizzativo adottato dalla datrice di lavoro. Il datore di lavoro pubblico ha l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche la possibilità di organizzare diversamente il lavoro.

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA
Data pubblicazione: 04/01/2018

FattoDiritto

1. Il Tribunale di Milano, accertata la dipendenza da causa di servizio della infermità “gastrite cronica” e la sussistenza del diritto all’equo indennizzo, condannò il Ministero dei Trasporti a pagare a R.P. detto beneficio ed a risarcire il danno biologico.
2. Adita dal Ministero, la Corte di Appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda volta al risarcimento del danno biologico.
3. Per quanto oggi rileva, la Corte territoriale ha rilevato che la prova testimoniale aveva confermato le allegazioni del R.P. in ordine alle mansioni svolte ed alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e che, in particolare, era emerso che le continue trasferte per almeno tre giorni a settimana presso aziende situate su tutto il territorio nazionale e anche lontane dalla sede di lavoro, con obbligo di rientro in ufficio almeno due volte a settimana, avevano costretto il lavoratore ad effettuare lunghi viaggi anche con l’automobile e a dormire ed a consumare i pasti fuori casa più volte durante la settimana.
4. La Corte territoriale, precisato che la violazione dell’art. 2087 c.c. postula “un concetto di violazione connotata da notevole negligenza se non addirittura volontà di procurare danno”, ha ritenuto che non risultava dimostrato che non vi fosse stata alcuna azione da parte dei superiori del R.P. “volontariamente diretta a non valutare la pesantezza della sua situazione lavorativa”. Ha rilevato che i ritmi del lavoro e le modalità della prestazione lavorativa trovavano causa nelle “condizioni obiettive in cui si trovava l’ufficio, in carenza di adeguato personale, come per la quasi totalità di alcuni uffici pubblici, per i quali la determinazione ed il conseguente adeguamento dell’organico necessario non sono di facile realizzazione come nel settore privato”.
5. La Corte territoriale ha ritenuto che questa peculiarità organizzativa, propria del settore pubblico, costituiva la ragione della prevista attribuzione del beneficio dell’equo indennizzo, che il Ministero non aveva violato l’art. 2087 c.c. o di altra specifica norma posta a tutela della salute del dipendente, nemmeno indicata dal R.P. e che, in conseguenza, non poteva ritenersi sussistente “alcun ulteriore danno, biologico o comunque non patrimoniale, da addebitarsi all’appellante”.
6. Avverso tale sentenza R.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Sintesi dei motivi
7. Con il primo motivo il R.P. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., violazione dell’art. 2087 c.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamenta che la Corte territoriale, pur avendo rilevato che le modalità stressanti della prestazione avessero contribuito all’insorgenza della malattia, aveva contraddittoriamente escluso la responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. per l’assenza di condotte tese a non valutare la pesantezza della situazione lavorativa. Deduce che il Ministero, pur informato delle condizioni gravose del lavoro e pur sollecitato da un suo funzionario a porvi rimedio, aveva omesso di adottare misure idonee ad eliminare la situazione di nocività.
8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2087 e 1218 c.c. per avere la Corte territoriale affermato che la violazione dell’art. 2087 c.c. postula una notevole negligenza se non la volontà di procurare il danno. Sostiene che l’art. 2087 c.c., pur non configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva, non richiede che l’inadempimento sia connotato da notevole negligenza e da intenzionale volontà di procurare il danno. Addebita alla Corte territoriale di avere violato i principi in tema di riparto dell’onere probatorio e ribadisce che il Ministero non aveva ottemperato all’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie per evitare la nocività delle condizioni di lavoro e l’infermità contratta a causa di queste ultime.

Esame dei motivi
9. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la connessione tra le argomentazioni che li sorreggono, devono essere accolti.
10. E’ utile premettere, avuto riguardo alle argomentazioni motivazionali che sorreggono la sentenza impugnata, che l’equo indennizzo è un beneficio o un’utilità che la P.A. attribuisce al proprio dipendente per la perdita della integrità fisica subita a causa di servizio, non necessariamente per fatto implicante delle responsabilità dolose o colpose. L’equo indennizzo ha una funzione del tutto diversa dal risarcimento e dall’indennizzo assicurativo per rischi o altro.
11. Mentre il risarcimento del danno da parte del soggetto civilmente responsabile per atto illecito tende a ristabilire l’equilibrio nella situazione del soggetto turbata dall’evento lesivo e a compensare per equivalente la perduta integrità fisiopsichica, l’equo indennizzo, proprio per il concetto di equità e di discrezionalità ad esso inerente, e per la sua non coincidenza con l’entità effettiva del pregiudizio subito dal dipendente, può essere assimilato ad una delle tante indennità che l’Amministrazione conferisce ai propri dipendenti in relazione alle vicende del servizio, con funzione di graduazione e di equa distribuzione di compensi aggiuntivi (Cass. 14313/2017; Cons. Stato n. 9 del 1993).
12. In siffatte fattispecie, è stato osservato nelle pronunce innanzi richiamate, si è di fronte alla erogazione di prestazioni speciali, con cui l’Amministrazione contribuisce più accentuatamente al benessere fisico e psichico dei propri dipendenti, quando le circostanze del loro servizio siano tali da esporli a particolari pericoli od assoggettarli a disagi o malattie in seguito all’espletamento delle loro funzioni, e con incidenza gravosa sulla successiva attività. In particolare, nell’equo indennizzo, il bene protetto non è l’integrità fisica, che è solo l’occasione dell’erogazione, ma la speciale condizione del dipendente divenuto infermo in ragione del suo rapporto con l’Amministrazione e del servizio prestato. Molto spesso, infatti, la causa di servizio cui si ricollega l’infermità del dipendente, si identifica con la stessa esplicazione dell’attività lavorativa, o delle attività ad essa connesse, al di fuori di qualsiasi, sia pur legittimo, comportamento commissivo od omissivo da parte del datore di lavoro.
13. Alla luce di tali principi, ai quali il Collegio ritiene di dare continuità, al fine del riconoscimento della dipendenza di una determinata malattia da causa di servizio, non viene in alcun modo in considerazione il comportamento, commissivo od omissivo, colposo o doloso del datore di lavoro, inserendosi l’istituto nell’ambito del sinallagma del rapporto di lavoro, sicché anche la mera esposizione a fattori di rischio insiti nella prestazione lavorativa può comportare il riconoscimento dell’equo indennizzo per il solo fatto che la patologia riscontrata a carico del dipendente sia suscettibile di ricollegarsi causalmente alla prestazione lavorativa.
14. Diversamente, ai fini del risarcimento dei danni scaturenti dalla violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c., occorre un inadempimento contrattuale suscettibile di venire in considerazione sotto il profilo, almeno colposo dal datore di lavoro.
15. Tanto premesso, giova ribadire il principio, più volte affermato questa Corte, secondo cui la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c. (Cass.14313/2017, 18626/2013, 13956/2012, 17092/2012). Norma questa che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori (Cass. 14313/2017, 16645/2003, 6377/2003).
16. L’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, sicché incombe al lavoratore che lamenti di avere subito a causa dell’attività lavorativa svolta un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente o delle condizioni di lavoro ed il nesso tra l’uno e l’altro. E, a fronte della prova di tali circostanze, ai fini del superamento della presunzione di cui all’ art. 1218 c.c., sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la eventuale malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cass. 14468/2017, 14313/2017, 10319/2017, 34/2016, 16003/2007).
17. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, mentre nel caso di omissione di misure di sicurezza cd nominate, espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, di contro, nel caso in cui le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall’ art. 2087 c.c., cd. innominate, la prova liberatoria è correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza. In tali casi il datore di lavoro ha l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche la possibilità di organizzare diversamente il lavoro (Cass. 10319/2017, 34/2016, 15082/2014).
18. Nella fattispecie in esame i presupposti di fatto che integrano la prova gravante sul prestatore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. sono risultati tutti positivamente accertati, come ha rilevato la Corte territoriale, sulla scorta delle deposizioni testimoniali e dell’indagine medicolegale disposta nel giudizio di primo grado.
19. In particolare, costituiscono dati incontestati acquisiti al processo, nei termini evidenziati dalla stessa sentenza impugnata, l’avere il R.P. lavorato in condizioni di particolare gravosità (frequenti trasferte nel territorio nazionale con obbligo di rientro nella sede di lavoro bisettimanalmente, lunghi viaggi anche in automobile, dormire e mangiare fuori casa più volte nel corso della settimana); il nesso eziologico, almeno in termini concausali, tra fattori nocivi, individuabili in detto affaticamento fisico e psichico, correlato alle modalità di espletamento del servizio ed alla quantità e alla qualità della prestazione lavorativa, e l’instaurarsi della patologia gastrica; l’imputabilità alla P.A. datrice di lavoro della scelta organizzativa di fare fronte alla necessità di smaltire una notevole mole di lavoro e di assicurare la regolarità del servizio per gli utenti imponendo condizioni di lavoro particolarmente stressanti e gravose.
20. Al riguardo va osservato che la generica allegazione della carenza di organico, da sé sola non è sufficiente ad integrare la prova liberatoria, occorrendo la deduzione di fatti specifici, restando altrimenti imputabile alla Pubblica Amministrazione l’evento lesivo ascrivibile, in via anche solo concausale, a comportamenti dolosamente o colposamente commissivi o anche omissivi in violazione dell’obbligo di protezione dei lavoratori di cui all’art. 2087 c.c.
21. Sul punto il Collegio ritiene di condividere l’affermazione di questa Corte secondo cui l’organizzazione degli Uffici pubblici, la consistenza degli organici, l’entità dei servizi da rendere all’utenza, le condizioni ambientali in cui il personale si trova ad operare e la predisposizione di turni di lavoro sono circostanze ben note alla Pubblica Amministrazione, e ai suoi dirigenti, cui sono riconducibili i comportamenti (omissivi o commissivi) attraverso cui le scelte organizzative si esprimono (Cass. 14313/2017).
22. Ebbene, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati perchè ha escluso la responsabilità ex art. 2087 della P.A. datrice di lavoro sul mero rilievo della oggettiva carenza di organico e sulla erronea permessa che la violazione dell’art. 2087 c.c. “postula un concetto di violazione connotata da notevole negligenza se non addirittura volontà di procurare danno”, senza interrogarsi e senza accertare se, a fronte di tali carenze, fossero state adottate misure organizzative idonee a prevenire e ad evitare le condizioni di particolare sovraffaticamento del R.P., causative della gastrite cronica.
23. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà fare applicazione dei seguenti principi di diritto:
24. “Ai fini del risarcimento dei danni scaturenti dalla violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c., occorre un inadempimento contrattuale suscettibile di venire in considerazione sotto il profilo almeno colposo dal datore di lavoro” .
25. “In tema di responsabilità del datore di lavoro pubblico ex art. 2087 c.c. per l’eccessivo carico di lavoro imposto al lavoratore, ai fini della prova liberatoria, non è sufficiente l’allegazione generica della carenza di organico, costituendo l’organizzazione dei reparti, la consistenza degli organici e la predisposizione dei turni espressione ed attuazione concreta dell’assetto organizzativo adottato dalla datrice di lavoro. Il datore di lavoro pubblico ha l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche la possibilità di organizzare diversamente il lavoro”.
26. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2017

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