Il 14 febbraio 2018 si è tenuto presso il Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita un incontro dal titolo L’esternalizzazione del rischio, organizzato dalla “Casa degli RLS” e a cura di Massimo Avosani (ATS della Città Metropolitana di Milano).
Il relatore ha iniziato ricordando la definizione di appalto data dall’articolo 1655 del Codice Civile:
il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
In relazione all’Appalto sono sempre possibili interferenze dei rischi tra lee aziende. Cos’è l’interferenza? È un
contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti d’appalto differenti. In particolare la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle Imprese Appaltatrici, ma anche agli eventuali utenti che a vario titolo possono essere presenti, quali pubblico, visitatori, studenti.
E il Datore di Lavoro Committente, al fine di pianificare e promuovere la cooperazione e il coordinamento delle attività appaltate a ditte esterne con quelle svolte dal proprio personale,
elabora un UNICO documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze generati da tutte le attività appaltate.
Un documento, il DUVRI, che è quindi finalizzato
a ridurre i rischi da interferenza, qualora gli stessi rischi non possano essere gestiti diversamente, ad esempio affidando la lavorazione interferente all’impresa appaltatrice o lavoratori autonomi in un momento differente nel tempo o in uno spazio differente, rispetto a quelli nei quali il Committente svolge le proprie normali attività.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali riguarda anche gli RLS. Infatti è sancito dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008, che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevano copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.
E comunque tra i compiti dell’RLS c’è la “conoscenza dell’organizzazione del lavoro a seguito dell’appalto”, delle misure di sicurezza nell’espletamento dell’appalto, il “controllo delle condizioni di rischio”. E non da ultimo, “sapere quali sono i parametri con cui è stato selezionato l’appaltatore”.
Ed è bene che per questo vi sia un coordinamento tra gli RLS del committente e quelli delle imprese appaltatrici. E sarebbe auspicabile che
presso le strutture di grandi committenti, con svariati appalti o contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500, venga individuato un RLS di sito produttivo.
La relazione ricorda poi che nei singoli contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione (ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali –art.1655, 1656 e 1677 del Codice civile)
devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del Codice civile, i costi per sicurezza delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi per sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta.
E in assenza di interferenze
non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l’importo dei costi per la sicurezza è pari a ‘zero’. In tal modo, si rende noto che la valutazione dell’eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l’esistenza.