Repertorio Salute

In vigore il nuovo Regolamento DPI. Una sintesi come pro-memoria.

DPI regolamento ue 2016-425

Dal 21 aprile 2018  è in vigore, con alcune eccezioni, il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989. Ne presentiamo una breve sintesi.

Uno dei primi punti è la divisione in categorie dei DPI. La nuova divisione in categorie, di cui si fa riferimento all’articolo 18 del Capo IV del Regolamento 2016/425, è contenuta nell’Allegato I. Le definizioni delle singole categorie, formulate in modo semplice, si basano in particolare sull’entità del rischio da cui il DPI deve proteggere. E la categoria III è estesa a ulteriori rischi, rispetto a quelli riportati nel D.Lgs. 475/1992.

La categoria I “comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

  • lesioni meccaniche superficiali;
  • contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
  • contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
  • lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
  • condizioni atmosferiche di natura non estrema”.

La categoria III comprende “esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

  • sostanze e miscele pericolose per la salute;
  • atmosfere con carenza di ossigeno;
  • agenti biologici nocivi;
  • radiazioni ionizzanti;
  • ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
  • ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
  • cadute dall’alto;
  • scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
  • annegamento;
  • tagli da seghe a catena portatili;
  • getti ad alta pressione;
  • ferite da proiettile o da coltello;
  • rumore nocivo”.

E la categoria II “comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III”.

Ricordiamo che la categoria di rischio dei DPI, come ricordato nel Capo IV (Valutazione della conformità) è importante per le procedure di valutazione della conformità dei DPI (la dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza).

In particolare le procedure di valutazione della conformità da seguire, per ognuna delle categorie di rischio di cui all’allegato I, “sono le seguenti:

  • categoria I: controllo interno della produzione (modulo A) di cui all’allegato IV;
  • categoria II: esame UE del tipo (modulo B) di cui all’allegato V seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all’allegato VI;
  • categoria III: esame UE del tipo (modulo B) di cui all’allegato V e una delle seguenti:
    i) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) di cui all’allegato VII;
    ii) conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D) di cui all’allegato VIII.

A titolo di deroga, per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi ad un singolo utilizzatore e classificati secondo la categoria III, può essere seguita la procedura di cui alla lettera b)”.

Riportiamo infine qualche indicazione (Allegato III) sulla documentazione tecnica per i dispositivi di protezione individuale.

Essa deve “comprendere almeno gli elementi seguenti:

  • una descrizione completa del DPI e dell’uso cui è destinato;
  • una valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere;
  • un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI;
  • disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI e dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti;
  • le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui alla lettera d) e del funzionamento del DPI;
  • i riferimenti delle norme armonizzate di cui all’articolo 14 che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione deve specificare le parti che sono state applicate;
  • se le norme armonizzate non sono state applicate o lo sono state solo parzialmente, la descrizione delle altre specifiche tecniche che sono state applicate al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
  • i risultati dei calcoli di progettazione, delle ispezioni e degli esami effettuati per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
  • relazioni sulle prove effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa classe di protezione;
  • una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per garantire la conformità del DPI fabbricato alle specifiche di progettazione;
  • una copia delle istruzioni e delle informazioni del fabbricante che figurano nell’allegato II, punto 1.4;
  • per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, tutte le istruzioni necessarie per la fabbricazione di tali DPI sulla base del modello di base approvato;
  • per i DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, una descrizione delle misure che devono essere prese dal fabbricante durante il montaggio e il processo di produzione per garantire che ciascun esemplare di DPI sia conforme al tipo omologato e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili”.

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