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Regione Lazio: varato un decreto sulla formazione e-learning nel settore della ricerca pubblica

Fonte: Regione Lazio


Con la ridefinizione dei requisiti e delle specifiche tecniche per lo svolgimento della formazione in modalità e-learning, ridefinizione permessa dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, si intendono favorire, laddove possibile,

metodologie di apprendimento innovative, come l’e-Learning e il ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l’impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, permettendo una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.

Proprio per questo la Regione Lazio ha varato una Deliberazione che intende ampliare il campo di sperimentazione della modalità e-learning nel settore della ricerca pubblica.

Nella Deliberazione Giunta Regionale 12 dicembre 2017, n. 844 – recante “Approvazione delle Linee guida per la sperimentazione della metodologia e-Learning per la formazione specifica dei lavoratori di cui all’Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011, ex art. 37, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall’Accordo del 7 luglio 2016, nel settore della ricerca pubblica” – si ricorda che il settore della ricerca pubblica, disciplinato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218,

si articola in 20 enti che a loro volta si caratterizzano con consistenti contingenti di personale ai quali si aggiungono i cosiddetti “equiparati” (assegnisti, borsisti, tesisti, ecc.), dislocati in una pluralità di sedi dello stesso ente anche presso altri territori regionali.

La delibera nota che i processi lavorativi tipici del settore sono

per loro natura sperimentali, quindi difficilmente standardizzabili, sono presidiati da personale caratterizzato da un’elevata competenza professionale specifica e un diffuso uso di tecnologie informatiche e telematiche avanzate.

Per questo la modalità e-learning

può favorire il coinvolgimento degli stessi ricercatori nella costruzione di materiali didattici che in molti casi richiedono una elevata competenza professionale da mettere a fattor comune tra istituti di ricerca sui rischi specifici comuni.

Inoltre, considerato che l’attività di ricerca

esige occasioni di stage o collaborazioni scientifiche presso e con altri centri di ricerca, sia nazionali che esteri, con personale che svolge il proprio lavoro anche fuori sede o presso sedi dello stesso ente di ricerca collocate in altri territori regionali,

l’uso della metodologia e-Learning permette di

raggiungere rapidamente la platea dei destinatari, sia lavoratori che figure con permanenza breve” e di interferire, dunque, in modo “meno invasivo nella programmazione del lavoro di ricerca consentendo ai discenti di scegliere i momenti da dedicare alla formazione in funzione della loro disponibilità.

Il percorso formativo indicato dalla Delibera  è articolato in due moduli distinti in:

  • Formazione Generale, concernente i concetti basilari di rischio, danni, prevenzione e protezione, l’organizzazione del sistema prevenzione, i diritti e i doveri dei vari soggetti aziendali, gli organi di vigilanza, controllo e assistenza;
  • Formazione Specifica, definita in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda, integrata da una formazione sufficiente ed adeguata in relazione ai rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. successivi al I.

La durata minima della Formazione Specifica si articola in base alla classe di rischio dei settori di cui all’Allegato 2 dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Il percorso formativo è

articolato in modalità blended, prevedendo momenti formativi attraverso la piattaforma e-Learning, integrati da momenti formativi in aula o sul posto di lavoro in modo da modificare più efficacemente i comportamenti dei lavoratori a tutela della propria salute e sicurezza e dei soggetti terzi.

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