I lavoratori dipendenti in possesso dell’attestato di invalidità civile possono usufruire di un congedo per cure della durata di 30 giorni che non si cumula con i periodi delle eventuali assenze dovute per malattia.
Il periodo di cura quindi non rientra nei 180 giorni di malattia( periodo di comporto) entro i quali il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto, ma oltre i quali il datore di lavoro può licenziare.
Il congedo per cure può durare fino a 30 giorni all’anno. La richiesta deve essere presentata al datore di lavoro e può essere preso in unica soluzione o in modo frazionato; il lavoratore/trice deve avere un’invalidità superiore al 50%; il congedo è accettato a condizione che le cure richieste siano connesse proprio alla specifica invalidità; è necessario, quindi, l’attestazione del medico della Asl (medico di famiglia) o di una struttura pubblica.
Durante l’assenza il lavoratore viene pagato con le stesse regole di calcolo dettate per la malattia e il pagamento è a completo carico dell’azienda. Il richiamo all’indennità di malattia vale solo come modo di calcolare il pagamento. Il periodo di cura, infatti, viene in pratica diviso in tre: I primi tre giorni lo stipendio è al 100%; dal quarto al 20esimo si riduce al 50% e risale al 66.67% dal 21esimo al 30esimo.
Fonte: Inca Cgil