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Regione Marche: prevenzione delle cadute dall’alto

Anche la Regione Marche regolamenta la prevenzione delle cadute dall’alto.

Le cadute dall’alto rappresentano ancora una delle prime cause di morte connesse al lavoro (1/3 di tutti gli infortuni mortali) ed interessano prioritariamente il settore dell’edilizia (65% dei casi) seguito a distanza dall’agricoltura (11% dei casi) [1].

La legislazione in vigore contempla in materia le disposizioni di cui al Capo II “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”, Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, misure che alcune Regioni hanno ritenuto opportuno integrare con Leggi regionali ad hoc in grado di influire più direttamente, con norme specifiche, sui comportamenti dei diversi soggetti interessati, in primis del datore di lavoro.

Anche altre Regioni (Toscana, Lombardia , Veneto, Sicilia, Piemonte, Umbria) sono intervenute con diverse disposizioni in merito (quali Circolari, Regolamenti attuativi, Deliberazioni della Giunta, con riferimento allo strumento denominato “elaborato tecnico della copertura”) a dimostrazione dell’importanza del tema ma anche rivelando il carattere frammentario dell’azione legislativa regionale. La problematica meriterebbero quindi un intervento del legislatore nazionale per colmare le evidenti lacune che, tra l’altro,  alcune regioni hanno scelto di non affrontare del tutto.

Leggi regionali e provinciali in materia di cadute dall’alto

Regione Friuli Venezia Giulia.
Legge regionale  16 ottobre 2015, n.24

Regione Emilia Romagna
Dgr 17 dicembre 2913, n. 149
Dgr 15 giugno 2015, n. 699

Regione Liguria
Legge Regionale 15 febbraio 2010, n. 5
Legge Regionale 17 dicembre 2012, n. 43

Provincia autonoma di Trento.
Legge  provinciale  9 febbraio 2017, n. 3
Dpp 25 febbraio 2008 n. 7.114/leg

Prendiamo in considerazione, per approfondire meglio, le recenti disposizioni emanate dalla Regione Marche (Delibera n. 1473 del 12 novembre 2018) mediante il “Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: ‘Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto, in attuazione della Legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)”.

La Regione, anche per l’impegno delle Organizzazioni sindacali, di Snop e delle associazioni riunite nel coordinamento “Per una prevenzione utile nelle Marche” [2] aveva in realtà emanato nell’aprile del 2014 una Legge regionale, a seguito della morte di tre persone per caduta da coperture di edifici (il proprietario di una casa, che era salito per un’attività di manutenzione e, in due ulteriori incidenti, due lavoratori). Le legge tuttavia prevedeva di divenire operativa solo a seguito dell’approvazione del Regolamento attuativo che, al di la delle previsioni (60 giorni), ha visto la luce con quattro anni di ritardo.

Il Regolamento individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione, specificando la documentazione da produrre e fissandone le modalità di presentazione. Per quanto riguarda la documentazione questa consiste nell’elaborato tecnico della copertura che entrerà a far parte del fascicolo dell’opera.

Documenti relativi all’Elaborato tecnico da redigere  in fase di progettazione da un professionista abilitato
a) relazione tecnica illustrativa
b) elaborati grafici della copertura;
c) relazione di calcolo strutturale dei sistemi permanenti di accesso e di protezione collettiva o della sola protezione collettiva;
d) relazione di calcolo strutturale dei fissaggi degli elementi del sistema permanente di protezione individuale dalla caduta dall’alto a parti strutturali della copertura;
e) dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento del sistema permanente di protezione individuale dalla caduta dall’alto o dei sistemi di ancoraggio;
f) dichiarazione di corretta installazione del sistema permanente di protezione individuale dalla caduta dall’alto;
g) manuale d’uso, manutenzione e programma di manutenzione del sistema di protezione.

Il documento contiene inoltre (art. 4) le disposizioni per la realizzazione dei sistemi di protezione, precisando che nella realizzazione degli stessi si applicano le norme tecniche di riferimento europee e statali e stabilendo che, nella scelta delle misure più appropriate di protezione dalla caduta dall’alto, va data priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale”. Inoltre descrive (artt. 5, 6, 7, 8) i sistemi di accesso alle coperture dei fabbricati, i sistemi di protezione per il transito, di protezione dei bordi e di protezione individuale disciplinandone le caratteristiche e i requisiti. Mentre l’art. 9 disciplina “l’obbligo di formazione e informazione per tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, addetti alle operazioni di installazione e di utilizzo dei sistemi di prevenzione e protezione”. Le nuove disposizioni garantiscono in realtà migliore sicurezza non solo per i lavoratori dipendenti già tutelati dal D.Lgs.81/2008 ma anche di tutti coloro che a vario titolo si possono trovare ad operare su coperture di edifici (ad es. amministratori di condominio, professionisti, ecc.).

Le legge prevede infine che gli apprestamenti finalizzati a prevenire la caduta dalle coperture dovranno essere obbligatoriamente realizzati sia nelle nuove costruzioni, sia in occasione di interventi di manutenzione.

Alleghiamo, oltre al testo del Regolamento emanato dalla Regione Marche, per una maggiore informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione delle cadute dall’alto la citata Scheda dell’Inail “Le cadute dall’alto dei lavoratori”, Infor.Mo 2017

> Le cadute dall’alto dei lavoratori (Inail) – Sistema di sorveglianza sugli infortuni mortali sul lavoro
Deliberazione della Giunta Regionale Marche 1473 del 12 novembre 2018
Regolamento regionale di competenza della Giunta O NC regionale concernente: “Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto, in Prot. Segr. attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in cond izioni di sicurezza)”


NOTE

[1] Infor.MO Sorveglianza infortuni mortali 2017.

[2] Ne fanno parte, oltre a SNOP (Società nazionale operatori della prevenzione), ASNAS (Associazione nazionale assistenti sanitari), AITeP (Associazione italiana tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro), e Unpisi (Unione nazionale personale ispettivo sanitario italiano).

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