fonte: Inail
Via libera della Corte dei Conti al decreto ministeriale di approvazione della nuova tabella proposta dall’Inail, che migliora significativamente la prestazione economica che spetta ai lavoratori per i quali sia stata accertata una menomazione dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%
La Corte dei Conti ha registrato il decreto n. 45 del 23 aprile 2019 con cui il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, visto il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato su proposta dell’Inail la nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale, che aumenta di circa il 40% gli importi erogati ai lavoratori vittime di un infortunio o di una malattia professionale per i quali sia stata accertata una menomazione dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%.
Assorbite le rivalutazioni straordinarie del 2008 e del 2014. Gli importi dei nuovi indennizzi, in vigore dal primo gennaio di quest’anno, assorbono le due rivalutazioni straordinarie del danno biologico – intervenute a decorrere dal 2008, nella misura dell’8,68%, e dal 2014, nella misura del 7,57% – e la rivalutazione annuale automatica applicata a partire dal primo luglio 2016, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Superate le differenze tra uomini e donne. Oltre a determinare un sensibile miglioramento del livello delle prestazioni economiche rispetto alle tabelle precedenti – risalenti al 2000 ed elaborate tenendo conto della gravità della menomazione, dell’età e del sesso – la nuova tabella di indennizzo in capitale supera le differenze di genere, equiparando le prestazioni che spettano a uomini e donne, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
L’importo è erogato in un’unica soluzione e non è soggetto a tassazione Irpef. Gli indennizzi del danno biologico in capitale sono versati ai lavoratori in un’unica soluzione. Quando la menomazione dell’integrità psicofisica dell’infortunato o tecnopatico è uguale o superiore al 16%, invece, la prestazione economica è erogata in forma di rendita, soggetta a revisione entro 10 anni in caso di rendita da infortunio ed entro 15 in caso di rendita da malattia professionale. Entrambe le tipologie di indennizzo non sono soggette a tassazione Irpef.
Documenti
Determina del Presidente n. 2 del 9 gennaio 2019 Decreto legislativo n. 38/2000, art. 13. Adeguamento della “Tabella indennizzo danno biologico” approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.
Indennizzo in capitale per la menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico) È una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef riconosciuta per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000, per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 15%.
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 45 del 23 aprile 2019
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