Una nota tecnica dell’Inail si sofferma sulla formazione degli addetti al primo soccorso riportando una sintesi della normativa vigente sul tema. Focus sull’acquisizione di competenze relativamente alle tecniche di BLS.
La normativa vigente – ad esempio il D. Lgs. 81/2008 o il Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388, Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale – conferisce al Primo Soccorso un ruolo molto importante nel sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza e obbliga in particolare i datori di lavoro a designare e formare gli Addetti al Primo Soccorso e a organizzare un idoneo piano di emergenza.
Proprio perché nell’ambito del Primo Soccorso (PS) la formazione e l’addestramento rappresentano necessari strumenti di prevenzione l’Inail, Settore Ricerca, Dipartimento di Medicina del Lavoro, ha realizzato una nota tecnica dal titolo “Primo soccorso: requisiti e formazione degli addetti”, a cura di Bruno Papaleo, Giovanna Cangiano e Sara Calicchia.
Il documento, presentato nella Newsletter n. 56 dell’Azienda Sanitaria di Firenze, ricorda che un’adeguata formazione non solo garantisce “la presenza sul luogo di lavoro di personale addestrato a fornire una prima assistenza qualificata alle vittime di un infortunio o di un malore”, ma permette ai lavoratori formati di “conoscere ed assumere gli atteggiamenti ed i comportamenti più idonei ad evitare il verificarsi di incidenti ed eventi dannosi”.
In particolare alcuni autori rilevano infatti che la formazione al Primo Soccorso “riduce il verificarsi di eventi avversi perché aumenta, nei lavoratori, la consapevolezza di essere esposti a rischi e favorisce l’adozione di comportamenti sicuri instillando la convinzione che il proprio comportamento sia uno dei fattori essenziali per evitare gli infortuni”. E poiché l’addestramento “pone l’accento su alcuni aspetti comportamentali, come ad esempio la salvaguardia del soccorritore e l’accurata valutazione dello scenario dell’incidente, una formazione corretta potrebbe anche prevenire l’accadimento di eventi a catena come quelli verificatisi negli ultimi anni in varie parti d’Italia”.
La formazione deve svolgersi nel miglior modo possibile, da parte di personale qualificato e nel rispetto della normativa vigente.
La nota riporta una sintesi della normativa sul Primo Soccorso relativamente alla formazione degli addetti:
a) La designazione degli Addetti al Primo Soccorso (APS) è “obbligatoria ai sensi dell’articolo 18 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 81/08;
b) Ai sensi dell’art. 45 Del D.Lgs. 81/08 le caratteristiche minime delle attrezzature di PS, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale);
c) Secondo l’art. 3 del DM 388/03 gli APS sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di PS. La formazione dei lavoratori designati deve essere svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
d) Gli allegati del D.M. 388/08 relativi a ‘obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori’ prevedono ‘l’acquisizione di capacità di intervento pratico’ in caso di:
– tecniche di allertamento del sistema 118
– insufficienza respiratoria acuta
– arresto cardiocircolatorio
– emorragie
– traumi
– sindromi cerebrali acute
– avvelenamenti
e) Nell’art. 3, comma 5 ‘La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico’;
f) Nelle ‘Linee Guida Comitato Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro – Primi indirizzi applicativi – Seduta Comitato Tecnico in data 10 Gennaio 2005’ si ribadisce che:
– Pag. 7 – I corsi devono prevedere un’istruzione teorica ed una pratica, possono essere tenuti esclusivamente da personale medico in collaborazione, se possibile, con il sistema di emergenza del SSN. Possono essere chiamati a collaborare personale infermieristico ed altro soggetto specializzato, come ad esempio istruttori Basic Life Support (BLS).
– Gli obiettivi didattici dei corsi indicano che la struttura formativa debba dimostrare di possedere tutta l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento della parte pratica (es. manichino).
– Pag. 8 – Al termine del corso a firma di un medico ‘formatore’ deve essere rilasciato un attestato che certifichi la frequenza e l’avvenuta formazione sia relativamente alla parte teorica, sia nel merito dell’esecuzione e dell’apprendimento di quanto previsto per la parte pratica;
– Pag 8 – Le Linee Guida ribadiscono l’importanza della parte pratica quando affermano che:
per i corsi effettuati antecedentemente la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 388/03, di cui non risulti l’effettuazione della parte pratica, questa va comunque programmata il prima possibile; ogni tre anni la formazione deve essere ripetuta, almeno nella sua componente pratica”.
Concludiamo questa breve presentazione della nota tecnica dell’Inail ricordando che nella nota è presente un focus sull’acquisizione di competenze relativamente alle tecniche di BLS (Basic Life Support).
Ad esempio si ricorda che riguardo all’addestramento alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare – “che rientrano tra le competenze pratiche che gli addetti al Primo Soccorso devono acquisire secondo la normativa vigente” – nelle Linee Guida ERC 2010, recepite da IRC (Italian Resuscitation Council), si sottolinea che i corsi di BLS per la rianimazione cardiopolmonare rivolti ai laici “consistono in dimostrazioni di tecniche e attività pratiche per le quali non viene fatta una valutazione con quiz, ma viene eseguita una valutazione delle ‘skills’, capacità di eseguire correttamente le manovre”. E vi è ormai consenso nell’affermare “che è necessario dedicare più tempo ed energie alla parte addestrativa, dando quindi più spazio ad esercitazioni condotte in piccoli gruppi”.
E si sottolinea che la prova pratica relativa alle manovre di rianimazione cardiopolmonare sul manichino “non può essere sostituita con la solo visione di un video, ma deve essere necessariamente svolta con un addestramento pratico sul manichino in presenza di un istruttore qualificato”.
Fonti: Inail – PuntoSicuro