fonte: Inail
Il 30 luglio è stata pubblicata la Circolare Inail n. 22/2019 che stabilisce le modalità per richiedere la dilazione dei debiti con l’Inail, sia scaduti sia correnti, e delle somme dovute per sanzioni civili e interessi. Con il nuovo servizio telematico, eliminato l’obbligo del versamento dell’acconto, o rata provvisoria, al momento della domanda.
L’istanza si presenta online e il pagamento della prima rata, pena l’annullamento del provvedimento di concessione, deve essere effettuato entro la data indicata nel piano di ammortamento, fissata non oltre 15 giorni dalla stessa istanza. Il 30 luglio, con la pubblicazione della circolare n. 22/2019, entra in vigore la nuova disciplina per la rateazione fino a 24 mensilità dei debiti non iscritti a ruolo, contenuta nella Determina del presidente dell’Inail n. 227 del 23 luglio 2019.
Istanza solo online. Il debitore deve utilizzare il servizio online “Istanza di rateazione” sul portale dell’Inail, dove dovrà indicare importo e numero di rate mensili che intende pagare, specificando se si tratta di debiti scaduti o debiti correnti, per i quali, cioè, non è scaduto il termine di pagamento. Le rate mensili indicate non possono essere inferiori a 150 euro, compresi gli interessi. Per coadiuvare l’utente nel calcolo, è prevista una funzione di simulazione del piano di ammortamento disponibile esclusivamente presso le sedi.
Condizioni per la rateazione. Affinché l’istanza sia accettata, la rateazione richiesta deve comprendere tutti i debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo, accertati alla data della richiesta. Per i debiti iscritti a ruolo, invece, il potere di concedere la dilazione spetta agli agenti della riscossione. Il debitore, che dichiara di trovarsi in situazione di difficoltà economica, non può ottenere più di due rateazioni, e non deve aver ricevuto, nel biennio precedente alla data dell’istanza, un provvedimento di revoca. I provvedimenti adottati sono definitivi e non è ammesso ricorso ad altro organo dell’Inail.
Concessione, annullamento e revoca dei piani di ammortamento. Il provvedimento di concessione con il piano di ammortamento, che stabilisce il termine di scadenza per il pagamento della prima rata, viene emesso entro dieci giorni dall’istanza di rateazione. Il mancato o parziale pagamento della prima rata del piano determina l’annullamento della rateazione ottenuta, mentre il mancato o parziale pagamento di una delle rate successive alla prima determina la revoca con gli effetti indicati nella circolare.
Autorizzazioni ministeriali di rateazioni fino a 36 e 60 mesi. In casi eccezionali, previsti dalle Leggi 389/1989 e 388/2000, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare rateazioni fino a 36 mesi e, di concerto con il Ministero economia e finanze, fino a 60 mesi. In queste ipotesi è previsto un iter istruttorio diverso a cura delle strutture territoriali competenti.