FORMAZIONE

NOTA BENE: Aggiornamento formativo per lavoratori, preposti e dirigenti e RSPP

Gli accordi del 21 Dicembre 2011 relativi a lavoratori, preposti, dirigenti e Datori di lavoro prevedono che queste figure frequentino corsi di aggiornamento ogni cinque anni. Alla fine di questo mese scade il primo quinquennio e tutte le figure dovranno quindi aggiornare le loro conoscenze, preferibilmente, come recitano gli accordi “distribuite lungo l’arco temporale di riferimento” e quindi non in unica soluzione.

Riassumiamo per le diverse figure gli obblighi previsti.

Datore di Lavoro

L’aggiornamento è modulato secondo i tre livelli di rischio: alto, medio e basso con rispettivamente 14, 10 e 6 ore per ciascun livello.

Lavoratori, preposti e dirigenti

L’aggiornamento minimo previsto per tutte e tre le figure è di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio. L’aggiornamento può anche essere svolto utilizzando piattaforme e-learning con caratteristiche esplicitate dagli accordi stessi ( allegato I)

ASPP, RSPP

L’accordo recente siglato a Luglio 2016 prevede per gli RSPP i seguenti aggioranmenti periodici:

  • Quinquennale a partire dalla conclusione del Modulo B
  • Quinquennale per i soggetti esonerati dall’art.32 c.5 ( lauree particolari) a partire dal 15 Maggio 2008 o dal conseguimento della laurea se avvenuta dopo il 15 Maggio 2008

OPRAS, oltre ai consueti calendari di formazione sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, organizza corsi personalizzati per la tua azienda, in modalità aula e da oggi anche in e-learning.

Per avere tutte le informazioni necessarie ai corsi di formazione OPRAS non esitate a contattarci:
e-mail: opras@federlazio.it
Tel. 06.549121

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L’importanza della formazione

Le tematiche della salute e sicurezza sul lavoro sono da sempre un punto di attenzione di particolare rilevanza, ed in azienda la gestione della sicurezza deve essere costantemente attuata e aggiornata nell’ottica del miglioramento continuo.

La FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA è OBBLIGATORIA sin dal D.Lgs. 626 del 94, e il D.Lgs. 81, che ha posto un’attenzione particolare agli aspetti sanzionatori, ha confermato e ampliato gli obblighi formativi.

Il tema della formazione, come forse molti di voi sanno, è recentemente stato al centro dell’attenzione perché gli Accordi Stato Regioni per la formazione in ambito sicurezza, pubblicati ad inizio 2012, hanno regolamentato in modo puntuale i termini della formazione obbligatoria per lavoratori, dirigenti e preposti, stabilendone la durata e le modalità di effettuazione.

È per tale adempimento che per il Datore di lavoro che assume il ruolo di RSPP o per il Dirigente, cosi’ come definito all’Art. 2 del D.Lgs. 81/2008 “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa…” la formazione ricopre un ruolo fondamentale nella instaurazione della cultura della sicurezza in azienda.

Inoltre, come puntualizzato all’Art. 18 del Testo unico per la sicurezza D.Lgs. 81/08, il Dirigente ha per moltissimi aspetti gli stessi obblighi del datore di lavoro, e di conseguenza importanti responsabilità, che in caso di inadempienze o mancanze possono causare pesantissime sanzioni, anche penali, sia a livello personale che a livello aziendale.

Allo stesso modo, i Preposti sono i veri “controllori sul campo” relativamente al rispetto e applicazione delle misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con gli obblighi di sovrintendere e  vigilare sul rispetto delle prescrizioni e istruzioni impartite, ai sensi dell’Art. 18 del Testo unico. Per i preposti è prevista infatti una formazione particolare e aggiuntiva rispetto alla formazione dei lavoratori. Di tale formazione particolare aggiuntiva , alcune parti possono essere fruite in modalità elearning, altre necessariamente in aula.

Infine i Lavoratori, tutelati dalla normativa, hanno anch’essi l’obbligo formativo, sia di natura generale (in modalità e-learning o in aula) sia di natura specifica (in base alla classe di rischio correlata all’attività svolta  – BASSO – MEDIO – ALTO). Inoltre, per determinate categorie di attrezzature, sono previste sessioni addizionali di formazione e addestramento.

Per gli addetti alla gestione di emergenze, ricordiamo, ci sono i Corsi di formazione teorica e pratica specifici perl’antincendio ed il primo soccorso, e anche gli RLS, infine, hanno diritto ad essere idoneamente formati a cura del Datore di lavoro.

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