Collaborazione alla formazione e Organismi Paritetici

collaborazione organismi paritetici

Torniamo su un argomento importante che continua a creare numerose indecisioni. Lo avevamo già affrontato nel giugno del 2015 in questo articolo, a pochi giorni dall’uscita di una nota del Ministero del Lavoro.

Qual è il problema che disorienta le imprese? È questo: la collaborazione con gli Organismi Paritetici (OO.PP.), proprio in seguito a quella nota ministeriale, è obbligatoria? Può essere sanzionata?

Alla prima domanda non si può che rispondere affermativamente. L’obbligo di collaborazione sussiste, in quanto derivante dall’art. 37, c. 12, del D.Lgs. 81/2008, che non ha subito modifiche e che dice:

… la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Rispetto al 2015 c’è una doppia novità. La prima è che è stato raggiunto un accordo che aiuta a capire quali sono le organizzazioni sindacali “maggiormente rappresentative”. Presto ce ne sarà uno per le Associazioni datoriali, e sarà quindi più facile evitare gli Organismi Paritetici “farlocchi”, spuntati come funghi per lucrare sulla collaborazione e sulla formazione. La seconda novità è che alcune Regioni hanno pubblicato un elenco degli OO.PP. che  sono in possesso dei requisiti previsti.

L’obbligo, per il datore di lavoro, di richiedere la collaborazione agli OO.PP. è previsto per le seguenti tipologie di corsi:

  • formazione generale in materia di sicurezza sul lavoro comune a tutti i lavoratori (almeno 4 ore);
  • formazione specifica per i lavoratori, in funzione dei rischi caratteristici della mansione e del settore o comparto dell’azienda (almeno 4 per rischio basso, almeno 8 per rischio medio, almeno 12 per rischio alto);
  • aggiornamento quinquennale della formazione;
  • formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e per i successivi aggiornamenti annuali.

Nella richiesta inoltrata all’Organismo Paritetico, il datore di lavoro indica il percorso formativo che intende avviare per i lavoratori, e fornisce informazioni che riguardano le modalità di svolgimento della formazione stessa (programma, durata, contenuti, sede, numero di lavoratori da formare, nome e qualificazione dei docenti, ecc.).

Qualcuno ha obiettato che questo passaggio è inutile, e comunque non sanzionato, come la nota del Ministero esplicitamente afferma. Ma non è così.

Intanto non è inutile perché le informazioni che l’Organismo, per esempio l’Opras, riceve, sono oggetto di un attento vaglio. Potrebbe accadere che l’Ente, o il docente, che programma ed effettua la formazione non abbia i requisiti previsti dalla legge, che la programmazione non rispetti gli Accordi Stato- Regioni, che il numero dei lavoratori superi il numero limite stabilito dalla legge. Insomma una serie di verifiche che il singolo Datore di Lavoro difficilmente è in grado di fare da solo. L’OP può anche consigliare una integrazione di materie, o infine proporre direttamente corsi a costi più contenuti. Perché privarsi di una consulenza competente?

Quanto poi alla seconda obiezione, e cioè che non esistano sanzioni, bisogna essere prudenti. Se è vero che la nota del Ministero del Lavoro del Maggio 2015 nega che ci possano essere sanzioni, è anche vero che non è solo il Ministero competente su questa materia.

Ecco il punto nella nota ministeriale :

Fermo restando quanto sopra, ai fini della legittimazione all’attività formativa, è tuttavia opportuno precisare che il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per la mancata osservanza del comma 12 dell’art. 37 cit.

Alcuni Uffici, tuttavia, applicano all’ipotesi di formazione impartita dal datore di lavoro senza la collaborazione di un organismo paritetico la sanzione per la violazione dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, ritenendo la formazione “non sufficiente ed adeguata”.

Tuttavia, si ritiene che i termini di adeguatezza e sufficienza della formazione non debbano tanto accertarsi in base all’attuazione e/o alle modalità del rapporto collaborativo con gli Organismi Paritetici, ove presenti, quanto piuttosto in relazione al rispetto di quanto previsto nell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato, anche per i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, in base al combinato disposto dei commi 1 e 12 del citato art. 37 D.Lgs. 81/2008, ritenendo che la formazione sia “non sufficiente ed adeguata”.

In realtà le sanzioni sono continuate a fioccare perché “gli Uffici” a cui si riferisce la nota ministeriale sono i suoi uffici ispettivi, oggi INL  (Ispettorato Nazionale del Lavoro). I quali  sono competenti soprattutto per il settore dell’edilizia. Per tutti gli altri settori  la competenza è dei Servizi di Prevenzione delle Asl, i quali, almeno alcuni, continuano a essere fedeli alla loro interpretazioni della norma, giudicando che non può esserci una “norma imperfetta”, cioè con una prescrizione non sanzionata e che una adeguata formazione si ha solo rispettando tutto ciò che la legge prevede compresa la collaborazione con gli OO.PP.

Il consiglio, dunque è quello di rivolgersi con fiducia agli Organismi Paritetici competenti e dotati dei requisiti previsti, vi daranno sicuramente una collaborazione utile. Se poi attivando la collaborazione si evita ogni rischio di sanzioni, meglio.

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