Su iniziativa dei Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali e della Salute è stato aperto, alla fine dello scorso settembre, un tavolo di confronto sia con le Regioni e Province autonome, Inail e parti sociali, con l’obiettivo di condividere iniziative in grado di contrastare il fenomeno degli incidenti e degli infortuni che sappiamo si presenta nuovamente in crescita.
A seguito di questo confronto le Regioni e le Province autonome hanno fornito (24 ottobre 2019) un contributo di riflessioni e proposte che riteniamo utile rendere disponibile, come primo materiale (ne esamineremo in seguito altri di diverse fonti), per capire come si articola oggi il dibattito su questi temi.
Come prima questione, si sottolinea la necessità di adottare una Strategia nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, coerente con il Quadro strategico comunitario 2014- 2020, ma che nel contempo faccia riferimento ai contenuti del Piano di prevenzione nazionale 2020-2025 in corso di definizione (Ministero della Salute e Regioni, Province autonome).
Tre i temi critici, che sembrano essere condivisi, da affrontare e su cui intervenire per rendere il D.Lgs. 81/2008 applicato e applicabile:
- assicurare un sistema di monitoraggio, controllo e vigilanza;
- migliorare la qualità della formazione;
- garantire uniformità, omogeneità e razionalizzazione del quadro normativo.
Assicurare un sistema di monitoraggio, controllo e vigilanza
Va detto in premessa che le Regioni rivendicano l’unicità di competenza in tema di vigilanza in capo alla Azienda sanitaria locale competente per territorio. Inoltre la necessità di esercitare non solo le funzioni di vigilanza ma anche quelle di supporto, in particolare nei confronti delle micro e piccole imprese, impone di far fronte alle carenze strutturali in termini numerici e di professionalità dei Servizi di prevenzione delle Asl il cui organico, dal 2013 al 2017, è diminuito del 19%.
Interventi di qualità, che prevedono l’integrazione di vigilanza e supporto, come nei Piani mirati di prevenzione, incontrano gravi difficoltà all’attuazione e all’estensione, come modalità di intervento diffusa in tutto il territorio nazionale e in tutti i settori.
Piani mirati di prevenzione
Più imprese con identico profilo di rischio in un determinato contesto territoriale vengono informate e formate nell’ambito di un intervento integrato di assistenza e controllo. [1]
Per incrementare l’organico è fondamentale che si renda possibile, per i Servizi di prevenzione delle Asl, utilizzare i proventi delle sanzioni irrogate alle imprese: questione ad oggi irrisolta e inattuabile.
Migliorare la qualità della formazione.
Le Regioni e Province autonome ritengono necessario integrare l’attuale sistema di accreditamento da loro utilizzato con “un set di requisiti aggiuntivi/specifici per chi eroga formazione in materia di salute e sicurezza. Tali requisiti aggiuntivi potrebbero risiedere nel possesso da parte dei soggetti formatori di titoli di studio specifici e /o esperienza professionale maturata. Andrebbero chiarite altresì le tipologie di attestazioni finali (frequenza, qualifica, aggiornamento) e chi le rilascia, così da garantire omogeneità a livello nazionale e sostenibilità delle procedure”. La finalità è quindi quella di definire un sistema di accreditamento nazionale specifico per salute e sicurezza coerente con i criteri utilizzati attualmente dalle Regioni e Pa per la formazione in generale. Si ritiene inoltre necessario attuare un “sistema di monitoraggio, verifica e controllo circa l’operato dei soggetti formatori” che preveda la possibilità di “interventi correttivi e sanzionatori certi e mirati in seguito ad accertate difformità nell’erogazione dei percorsi formativi sull’intero territorio nazionale”.
In merito alle competenze professionali delle figure della prevenzione si propone di riflettere sulla necessità di regolamentare la professione del Responsabile e Addetto al Servizio di prevenzione e protezione, del Coordinatore alla sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione e in fase di progettazione. Inoltre dove il datore di lavoro eserciti la funzione di Rspp è necessario regolamentare “il profilo professionale del Consulente alla salute e sicurezza sul lavoro, figura oggi non definita dalla norma nazionale”.
In questo quadro va affrontato, secondo le Regione e Pa, un tema posto dalle parti sociali da oltre un decennio all’attenzione del Ministero del Lavoro e della Commissione consultiva: la necessità di una disposizione nazionale che definisca in maniera cogente la rappresentatività all’interno degli Organismi paritetici.
Sempre sul tema della formazione si sottolinea la necessità di definire un unico Accordo con riferimento alla formazione obbligatoria in tema di salute e sicurezza di cui al Titolo I del D.Lgs. 81/2008 ”che fissi criteri univoci sugli elementi comuni e superi la frammentazione e poca sistematizzazione della materia”.
Ulteriori temi proposti alla riflessione: migliorare il sistema di premialità per le imprese virtuose e far funzionare con le dovute correzioni/integrazioni il Sistema informativo nazionale, sistema che diverrebbe “strumento per migliorare e perfezionare il coordinamento operativo tra i diversi soggetti preposti alla tutela della salute e sicurezza”.
Le proposte fatte da Regioni e Pa si articolano in precise proposte di modifica del D.Lgs. 81/2008 che di seguito riportiamo.
Prime proposte emendative al D.Lgs. 81/2008
All’art. 13 “Vigilanza”- per consentire il controllo sulle macchine agricole le cui non conformità rappresentano le cause di tanti infortuni mortali, si ritiene di legittimarne la vigilanza sulle strade da parte delle ASL. In questo modo superando la difficoltà di verificarle nei campi di coltivazione, nei capannoni agricoli ove sono ricoverate in un assetto che le vede prive degli organi lavoratori.
Articolo 13, comma 1, D.Lgs. 81/2008 “La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualsiasi settore produttivo o luogo di lavoro è svolta in via esclusiva dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio….”).
Articolo 13, comma 6, D.Lgs. 81/2008 (“L’importo delle somme che l’ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758(N), integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL..”).
All’art. 13 “Vigilanza” – per consentire il controllo sulle macchine agricole le cui non conformità rappresentano le cause di tanti infortuni mortali, si ritiene di legittimarne la vigilanza sulle strade da parte delle ASL. In questo modo superando la difficoltà di verificarle nei campi di coltivazione, nei capannoni agricoli ove sono ricoverate in un assetto che le vede prive degli organi lavoratori.
Articolo 13, comma 1, D.Lgs. 81/2008 “La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualsiasi settore produttivo o luogo di lavoro è svolta in via esclusiva dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio….”).
Articolo 13 comma 6 DLgs 81/08 (“L’importo delle somme che l’ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758(N), integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL..”).
Articolo 14 – “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori” – è necessario istituire un sistema informativo delle sanzioni irrogate dalle ASL e dall’INL per consentire la verifica della reiterazione delle violazioni.
Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi – 1. I componenti dell’impresa familiare … devono: … aa) utilizzare opere provvisionali, apprestamenti o in genere qualsiasi oggetto necessario al lavoro secondo le indicazioni del fabbricante e nel rispetto delle norme del presente decreto; …
Articolo 65 – Locali interrati o seminterrati – Si propone l’abrogazione della concessione in deroga da parte delle ASL di utilizzare come luogo di lavoro locali seminterrati.
Articolo 67 – Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio – Abrogazione
L’obbligo di cui al presente articolo si ritiene assolto dall’obbligo di presentazione della SCIA. Per questo si propone la sua abrogazione.
Titolo IV – Si propone l’integrazione (se non l’emanazione di una normativa nazionale dedicata) con specifico riguardo alla sicurezza dei lavori in copertura.
Articolo 244 – Registrazione dei tumori – 3-bis. Allo scopo di alimentare i registri con l’emersione delle neoplasie di cui al comma 3 ed, in generale, delle malattie professionali, INPS rende disponibili alle Regioni, ovvero alle ASL ed ai COR, in cooperazione applicativa, l’estratto delle storie lavorative a garanzia dell’operatività di Occupation Cancer Monitoring (OCCAM).
Attualmente INPS non fornisce le storie lavorative alle ASL se non per i singoli casi oggetto di indagine per sospetta malattia professionale. La fruibilità completa della banca dati, in cooperazione applicativa, nel rispetto della privacy, consentirebbe il funzionamento di Occupation Cancer Monitoring (OCCAM), strumento nato all’Istituto dei Tumori di Milano, in grado di rilevare nuove potenziali malattie di probabile origine professionale.
La regolamentazione dei profili di RSPP/ASPP/CSE/CSP/Consulenti, deve diventare requisito essenziale all’erogazione di servizi di informazione, formazione ed addestramento in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In questa logica, si propone di integrare il DLgs 81/08 con il disposto: “E’ vietato fornire, a qualunque titolo, servizi di informazione, formazione ed addestramento in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da parte di soggetti non previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia”.
NOTE
[1] Vedi su Repertorio salute Articoli in merito: “Prevenzione o vigilanza?”, “Integrare vigilanza e assistenza alle imprese: l’impegno della rete istituzionale”.