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Le aggressioni nei luoghi di lavoro: la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici

le aggressioni nei luoghi di lavoro

I settori in cui le aggressioni a lavoratori e lavoratrici  possono verificarsi sono in realtà molti, considerando:

  • tutti i contesti in cui avviene un contatto con il pubblico (ad es. pubblici esercizi e trasporti)
  • le banche e le poste in cui  subentra la specificità del rischio rapina
  • il settore della sanità in cui la particolarità delle funzioni svolte espone i lavoratori a rischio di aggressione nei Pronto soccorso o da parte di utenti e famigliari anche all’interno dei reparti
  • ma anche le scuole, i caselli autostradali e le attività di sorveglianza sono settori interessati da questo tipo di eventi.

Innanzitutto va ricordato che anni di interventi sindacali, di accordi di categoria e di territorio e infine le numerose sentenze in merito hanno ampiamente dimostrato che il rischio di aggressione, come tutti gli altri rischi va incluso tra quelli che il datore di lavoro deve valutare e per i quali deve prendere  misure di prevenzione adeguate, per specificità efficienza ed efficacia.

Quadro legislativo di riferimento

Il dispositivo dell’art. 2087 del Codice civile rappresenta il riferimento legislativo prioritario per le sentenze della Cassazione civile

“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro [Cost. 37, 41]”.

Ma va assolutamente tenuto conto delle disposizioni del  D.Lgs. 81/2008 in merito alla valutazione e gestione dei rischi.

Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;

Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
1.     La valutazione … deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori…
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione … deve contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa…
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione …
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.

Le numerose sentenze in merito della Cassazione civile, oltre a individuare obblighi e responsabilità,  forniscono anche alcuni esempi relativi alle  modalità corrette di gestione del rischio aggressione in diverse realtà [1]. Misure che devono essere adottate

…dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell’attività dell’impresa e delle mansioni svolte dal lavoratore, nonché alle condizioni dell’ambiente esterno e quello di lavoro, sicché vi sia una apprezzabile probabilità, oggettivamente valutabile, di verificazione del rischio lamentato, (v. Cass. 06.02.1998 n. 1241).

tabella

L’incremento di tali eventi nel settore ospedaliero e nella sanità in generale ha suggerito recentemente alla Presidenza della Ciip [2] (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione) di rivolgersi al Ministro della Sanità perché prenda in considerazione questa specifica problematica proponendo la creazione di un Osservatorio nazionale degli eventi non limitati agli infortuni denunciati da Inail”, ma che sia in grado di aggregare

i dati degli Osservatori territoriali”. Si evidenzia quindi,  nella lettera inviata al ministro il 17 dicembre scorso, la necessità di “incentivare la raccolta dei dati in tutte le realtà lavorative in cui più frequentemente si verificano episodi di aggressioni, che devono inserire questo tema nelle loro valutazioni dei rischi (D.Lgs. 81/2008).

La Consulta ha inviato inoltre al ministro un Documento di merito in cui si avanzano proposte e si sottolinea come:

  • questo rischio vada preso in considerazione all’atto della valutazione dei rischi,
  • le misure di carattere repressivo non siano sufficienti,
  • sia fondamentale considerare, al momento della valutazione, tutti gli aspetti legati all’organizzazione del lavoro, quali “carenze di personale e difficoltà/malessere degli utenti (tempi di attesa dell’esame clinico o dell’autobus…), lavoro oggi  in solitudine (tipico quello degli  assistenti sociali), la inadeguata comunicazione nel rapporto con gli utenti, perdita del significato del lavoro, sino a “banali“ problemi quali l’illuminazione, la possibilità di segnalazione, il lay-out di alcune postazioni critiche, etc”. [3]
…alcune proposte avanzate dalla Consulta
  • che nel Piano nazionale prevenzione 2020-2025 vi sia un forte sostegno culturale e organizzativo sul tema
  • impegno dell’Agenzia sanitaria, dei Servizi sanitari regionali, della Conferenza stato regioni, del Gruppo interregionale stress lavoro correlato per promuovere la condivisione di buone pratiche, secondo lo schema previsto dalla Legge n. 24/2017, per un’azione sinergica volta alla sicurezza dei lavoratori dei cittadini e dei pazienti.
  • invito all’Inail a considerare le azioni per la prevenzione delle aggressioni agli operatori sanitari per un possibile sconto sui premi assicurativi delle aziende sanitarie.

NOTE

[1] Anna Guardavilla, 13 luglio 2017, Punto sicuro
[2] Dott.ssa Susanna Cantoni
[3] Ciip, Aggressioni sul lavoro: un tema di grande attenzione sociale.

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