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Sospensione dei termini per adempimenti e versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

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fonte: Ministero del Lavoro


Prosegue il lavoro tecnico di stesura delle Circolari per attivare le agevolazioni previste dal Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

È di venerdì 27 marzo 2020 la Circolare 11/2020 emanata dall’INAIL, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, relativa alla “sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva”.

In termini pratici, il documento dell’Istituto fornisce  le istruzioni operative per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, sono sospesi i termini di prescrizione per la riscossione dei premi assicurativi. È importante porre in evidenza che la norma ha portata generale, benché l’articolo di riferimento sia intitolato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici”.
Da tale disposizione, deriva anche la sospensione delle “richieste di pagamento riguardanti le sanzioni civili per tardato pagamento sia per le posizioni assicurative territoriali, che per le posizioni assicurative navigazione, ed è stata sospesa la notifica ai soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative territoriali delle note di verifica dell’autoliquidazione 2018/2019 relative ai pagamenti in unica soluzione nonché alla I, II, III e IV rata”.

La Circolare sospende anche gli adempimenti e i versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i soggetti indicati all’articolo 61, comma 2, lettere da a) a r). Nella sospensione rientrano i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 con scadenza ricadente nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020. Come spiega l’Istituto, le rate sospese – compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione – dovranno essere versate nel mese di maggio 2020.

Arriverà, invece, fino al 31 maggio 2020, la sospensione per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche: tali soggetti beneficeranno di un periodo più lungo, dal 2 marzo al 31 maggio 2020, anziché fino al 30 aprile 2020.

La Circolare contiene anche misure relative alle rateazioni di debiti non iscritti a ruolo, con l’indicazione dei soggetti che possono beneficiare della sospensione dei versamenti delle rate mensili, elencati per categorie e secondo un dettagliato calendario di riferimento.

Da ultimo, alla lettera H) è contenuta la “Proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva (Durc online)“. In pratica, “tutti i documenti unici di regolarità contributiva (Durc online) che riportano quale “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse)”.

Per informazioni più dettagliate, unitamente all’elenco delle categorie dei beneficiari e delle date per le sospensioni previste, si può consultare il testo completo della Circolare sul sito dell’INAIL.

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