Il lavoro fuori sede: lavoro agile o smart working, telelavoro o home office

UILTEC i colori della sicurezza lavoro smart working

Il lavoro fuori sede
Lavoro agile o smart working  – Telelavoro o home office
UILTEC, Collana I lavori della sicurezza

Ancora sul tema della digitalizzazione del lavoro. Questa volte per presentare una recente pubblicazione [1] italiana che si offre come uno strumento informativo di facile consultazione, ma che testimonia anche l’attenzione crescente del sindacato e delle aziende a regolamentare la tematica anche attraverso accordi aziendali.

Alcuni dati

Secondo alcune ricerche condotte dall’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2018, il numero dei Smart Worker, ovvero i “lavoratori agili”, regolati da contratto di questo tipo è quantificabile in 480.000 unità, significativamente aumentate rispetto al 2017 (250.000 i lavoratori Smart, il 7% degli impiegati italiani); il 56% delle grandi aziendi (realtà più affermate e strutturate) ha già lanciato progetti strutturati (il 36% nel 2017), e hanno dichiarato un aumento della produttività del 5-6%. Per contro, le iniziative che hanno portato a un ripensamento complessivo dell’organizzazione del lavoro sono ancora limitate e riguardano circa il 9% delle grandi aziende.

Anche tra le Piccole e Medie Industrie (PMI) il 24% ha progetti di Smart Working, con il prevalere di approcci informali; difatti ma solo l’8% lo ha fatto con iniziative strutturate, un altro 8% di PMI non conosce il fenomeno e ben il 38% si dichiara “non interessato” in particolare per la limitata applicabilità nella propria realtà aziendale.

Alcune definizioni
“Home office” o “Telelavoro”

Ha iniziato a diffondersi negli anni ‘70, grazie allo sviluppo delle tecnologie informatiche, e si connota in un lavoro decentrato (che si svolge a distanza rispetto alla sede centrale), e successivamente viene in qualche modo normato mediante:

  • la Legge 16 giugno 1998, n. 191, “norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni”
  • l’Accordo quadro, o Accordo interconfederale del 9 giugno 2004
  • e l’articolo 23 CCNL chimico che descrivono il telelavoro come,  identificabile con una prestazione lavorativa svolta a distanza con sede abituale e orario predefinito e oneri a carico del datore di lavoro (DL), in termini di salute e sicurezza sul lavoro (SSL), dotazione delle infrastrutture e della relativa sicurezza e costi, con possibilità di accesso al locale del telelavoro e monitoraggio della produttività anche attraverso l’utilizzo di software”.
“Smart Working” o “Telecommuting” o “Lavoro agile”

Inquadrabile dal punto di vista normativo nelle disposizioni di cui alla  Legge 81 del 22 maggio 2017 che, in Italia ha introdotto la possibilità di ricorrere al lavoro agile, inteso come combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione anche nell’esecuzione delle attività di lavoro subordinato.

Secondo quanto disposto dalla legge del 2017 la prestazione lavorativa può essere svolta “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale” contrattato, attraverso l’uso di strumenti tecnologici (se il datore di lavoro assegna al lavoratore strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa è anche responsabile della loro sicurezza e buon funzionamento); il tutto “mediante stipula di un accordo scritto tra le parti anche con forme di organizzazione per fasi, cicli, obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.

Il Manuale approfondisce, tra l’altro, il tema della valutazione dei rischi partendo dalla consapevolezza del “venir meno dei riferimenti valutativi ‘stabili’ relativi alla figura del datore di lavoro e dell’azienda ‘fissa’ “, sottolineando  la necessità di rivedere  complessivamente  i criteri e le metodologie di valutazione  considerando la estrema variabilità delle condizioni e dei rapporti di lavoro. Abbiamo infatti “attività che variano, anche rapidamente, sia nel rapporto di lavoro, sia nel luogo di esecuzione, sia nell’utilizzo della tecnologia, sia nell’orario dedicato all’attività: il tutto porta inevitabilmente a dover ridefinire, rimodellare e rivalutare anche le attività di prevenzione e protezione di salute e sicurezza correlati al lavoro”.


NOTE

[1] Uiltec Collana Salute e sicurezza sul lavoro, a cura di Paolo Baroncini, aprile 2020.

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