Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 23 maggio scorso, il Decreto del Ministero dell’Interno del 15 maggio 2020 contenente la nuova Regola Tecnica Verticale (RTV) in materia di antincendio per le autorimesse, che confluirà nel DM 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi).
(Sintesi tratta da biblius-acca.it)
Campo di applicazione
La nuova RTV si applica alle autorimesse di superficie lorda utile superiore a 300 m², di cui all’allegato I del DPR n. 151/2011 individuate con il numero 75:
Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m².
Si applica, inoltre, sia alle attività di nuova realizzazione sia in caso di ampliamenti o modifiche, a condizione che le misure di sicurezza antincendio della parte dell’attività non modificata, siano effettivamente compatibili con gli interventi da realizzare.
Fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni contenute nell’allegato I per l’intera autorimessa, il decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:
- siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; - siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.
Le principali novità
La più importante novità introdotta della nuova RTV è che dalla sua entrata in vigore (novembre 2020) sarà l’unico riferimento normativo in materia, sostituendosi alle numerose circolari, decreti e norme che si erano accumulate dagli anni ’80 ad oggi.
Di seguito una sintesi delle principali novità previste all’interno della nuova RTV per autorimesse:
- non ci sarà più distinzione tra autorimesse pubbliche e private per la messa a punto della strategia antincendio;
- la classificazione delle attività avviene anche in base alle caratteristiche prevalenti degli occupanti e non solo alla quota dei piani e alla superficie (ad esempio, nel caso di autorimessa aperta contenuta entro i 5.000 m², in presenza di occupanti che abbiano familiarità con l’attività, è possibile prevedere la sola protezione di base, attuata, cioè, mediante i soli estintori, seguendo quanto indicato nella Rto);
- in riferimento alla classificazione dell’autorimessa, si farà riferimento ai soli piani destinati ad autorimessa e non più alla quota del fabbricato;
- per quote dei piani comprese tra meno uno e più sei metri, le misure da attuare diventano meno gravose;
- è possibile omettere le valutazioni relative alle aree a rischio per atmosfere esplosive nelle autorimesse progettate e gestite seguendo i dettami in essa contenuti (valutazioni Atex);
- introdotta una formula che permette di incrementare il raggio di influenza (Roffset) in presenza di aperture di smaltimento permanentemente aperte e in caso di altezze dei locali non inferiori a 3,5 m (l’incremento di Roffset è proporzionale all’altezza dei locali stessi);
- vengono meno le prescrizioni specifiche per gli autosilo per la resistenza al fuoco e la reazione al fuoco;
- meno gravose le condizioni che obbligano a inserire i depositi di materiale combustibile (con carico di incendio specifico fino a 300 MJ/mq e superficie lorda fino a 25 m2) in compartimenti distinti;
- più dettagliate le caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti, comprese quelle verso compartimenti di altre attività;
- introdotto il divieto di parcheggio nelle autorimesse di veicoli che trasportano sostanze pericolose (a meno che non vi sia una specifica valutazione del rischio incendio);
- aggiunto il divieto di parcamento per i veicoli non in regola con gli obblighi di revisione periodica;
- in presenza di monta auto con occupanti a bordo il sistema di esodo deve essere definito impiegando la progettazione prestazionale del capitolo “Metodi” della Rto.
Entrata in vigore
La norma entrerà in vigore dal prossimo 19 novembre 2020, ovvero dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione in GU.