fonte: Inps
Con il messaggio 24 giugno 2020, n. 2584, l’INPS fornisce le indicazioni sulla gestione delle certificazioni di malattia, prodotte dai lavoratori dipendenti privati, durante il periodo dell’emergenza Covid-19.
L’articolo 26, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto vengono riconosciute l’indennità economica (con correlata contribuzione figurativa) e l’eventuale integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro.
Ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.
Il comma 2 dello stesso articolo dispone che per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, o in possesso del riconoscimento di disabilità, l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera. Il medico è tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente.
Il comma 6, infine, stabilisce che, in caso di malattia da Covid-19, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
Tutti i dettagli e le istruzioni operative sono contenute nel messaggio.