Indicazioni per la riammissione in servizio
Il Ministero della salute, con Lettera circolare inviata alle parti sociali e alle istituzioni nazionali e territoriali competenti, da “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”.
Il documento fa riferimento al Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, siglato lo scorso 6 aprile 2021, e prende in esame alcune situazioni e condizioni che potrebbero verificarsi di seguito riportate.
Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
Per chi ammalatosi ha manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave (persone che potrebbero presentare una significativa ridotta capacità polmonare a seguito della malattia) e per coloro che sono stati ricoverati in terapia intensiva è necessario prevedere che il Medico competente, ove nominato, e a seguito della certificazione di “avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente”, effettui la visita medica prevista dall’art. 41, comma 2 lettera e-ter) del D.Lgs. 81/2008, per verificare l’idoneità alla mansione.
Lavoratori positivi sintomatici
I lavoratori risultati positivi, con sintomi tuttavia diversi da quelli indicati nella voce precedente, possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di 10 giorni dalla comparsa dei sintomi avendo effettuato un test molecolare risultante negativo (eseguito dopo 3 giorni senza sintomi che sono considerati compresi nei 10 giorni di isolamento).
Lavoratori positivi asintomatici
I lavoratori positivi ma asintomatici possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di dieci giorni avendo fatto un test molecolare con risultato negativo
Lavoratori positivi sintomatici e Lavoratori positivi asintomatici
Entrambe queste tipologie, ai fini del rientro, inviano anche per via telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Lavoratori positivi e nucleo familiare
“I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.”
Lavoratori positivi a lungo termine
Ai fini del reintegro, per i lavoratori positivi oltre il 21 giorno (termine cui fa riferimento la Circolare del 12 ottobre 2020), in applicazione del principio della massima precauzione, di cui al Protocollo condiviso del 6 aprile 2021, saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore invierà tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.
In questo caso se il lavoratore non può essere adibito a modalità di lavoro agile, un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante dovrà coprire il periodo che intercorre tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento (dopo quindi i 21 giorni, ai sensi della Circolare del 12 ottobre scorso) e la negativizzazione del tampone. Mentre non si ritiene necessario che il medico competente, salvo non sia il lavoratore a richiederla, effettui la visita medica relativa all’idoneità della mansione.
Lavoratore asintomatico a contatto stretto con un caso positivo
Il lavoratore che, pur essendo asintomatico, è a contatto stretto con un caso positivo ne informa il proprio medico curante che rilascia una certificazione di malattia a meno che il lavoratore non possa svolgere il proprio lavoro in modalità agile.
Il lavoratore dovrà comunque:
- effettuare un periodo di isolamento di 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo
- e dovrà sottoporsi al tampone molecolare o antigenico il cui referto di negatività è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica, o dal laboratorio dove il test è stato effettuato, al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.