Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo

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fonte: Ministero del Lavoro


Con la Circolare n. 140 del 21 settembre 2021, l’INPS fornisce indicazioni sulla decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo, come prevista dall’art. 43 del Decreto Sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in L. 23 luglio 2021, n. 106).

In particolare, la norma prevede – a decorrere dal  26 maggio 2021 – l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero può trovare applicazione entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. Infatti, possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati dei settori interessati che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

Tra le condizioni per accedere all’esonero, il provvedimento ricorda che il datore di lavoro deve attenersi, fino al 31 dicembre 2021, ai divieti disposti dall’art. 8, commi 9-11, del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni in L. 21 maggio 2021, n. 69):

  • divieto di avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;
  • preclusione per il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, della facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966;
  • le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività conseguente alla messa in liquidazione della società senza  continuazione, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo (art. 2112 Codice Civile), nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, in caso di fallimento.

Da ultimo, nel provvedimento si chiarisce che il divieto di licenziamento opera non solo durante il periodo di effettiva fruizione dell’esonero ma fino al 31 dicembre 2021 e, pertanto, anche nelle ipotesi in cui il beneficio termini anticipatamente rispetto alla scadenza fissata al 31 dicembre 2021.

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