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Antincendio: obbligo di comunicazione delle sostanze ozono lesive

Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91entro il 30 settembre i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono devono comunicare le quantità detenute. Un riepilogo della normativa italiana e comunitaria.

Scade il 30 settembre il termine per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, come modificato dal Regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010, per dare comunicazione delle quantità detenute ai Ministeri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo il formato di cui all’allegato I del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa Europea”.

NORMATIVA EUROPEA

In attuazione del Protocollo di Montreal la Comunità Europea ha adottato nel giugno del 1994 il Regolamento CEE 3093/94 abrogato dal Regolamento (CE) n. 2037/2000 per il controllo delle sostanze dannose per la fascia di ozono. Dal 1° gennaio 2010 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono che abroga i precedenti regolamenti ed il Regolamento (UE) n. 744/2010 relativo agli usi critici di halon. Il Regolamento 1005/2009 prevede progressive tappe di riduzione fino alla definitiva cessazione delle produzioni e dei consumi delle sostanze dannose per la fascia di ozono, anticipando le date di scadenza previste dal Protocollo di Montreal.

Il Regolamento si applica alle sostanze controllate, alle sostanze nuove e ai prodotti e alle apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze. L’art. 3 fornisce le seguenti definizioni:

  • “sostanze controllate”, le sostanze elencate nell’Allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate;
  • “sostanze nuove”, le sostanze elencate nell’Allegato II, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate;
  • “prodotti e le apparecchiature che dipendono da sostanze controllate”, prodotti e apparecchiature che non funzionano senza sostanze controllate, eccettuati i prodotti e le apparecchiature usati per la produzione, il trattamento, il recupero, il riciclo, la rigenerazione o la distruzione di sostanze controllate.

Il Regolamento inoltre prevede all’articolo 29, l’emanazione di norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento stesso.  

NORMATIVA NAZIONALE

L’Italia, anticipando il Regolamento CEE 3093/94 e il successivo CE 2037/00, adotta il 28 dicembre 1993 la legge n. 549 “Misure a tutela dell’ozono stratosferico”, che stabilisce i termini di cessazione dell’impiego di sostanze dannose e ne disciplina le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento.

In seguito, con il decreto legge n. 56 del 10 febbraio 1996 ed il decreto ministeriale del 26 marzo 1996 e successiva proroga del 10 marzo 1999, viene accelerata l’eliminazione degli halon (le sostanze più pericolose per la fascia di ozono) utilizzati nel settore antincendio e vengono definite le caratteristiche ambientali dei prodotti sostitutivi (idroclorofluorocarburi). Con l’entrata in vigore dei decreti ministeriali 3 ottobre 2001 e 20 dicembre 2005, vengono abrogati i precedenti decreti e delineati i requisiti per i centri di raccolta autorizzati e le modalità di recupero degli HCFC dagli estintori e dai sistemi di protezione antincendio. Con il decreto 20 settembre 2002 ed il D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 147, vengono poi disciplinate le norme tecniche e le modalità per il controllo ed il recupero di fughe di sostanze ozono lesive da impianti ed apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore che le contengono.

In adeguamento al Regolamento CE 2037/00, l’Italia adotta la legge n. 179 del 16 giugno 1997, che modifica la legge n. 549 e recepisce le norme stabilite dal decreto legge del 10 febbraio 1996. Infine, con la legge n. 179 del 31 luglio 2002 “Disposizioni in materia ambientale”, sono state eliminate le limitazioni per l’impiego di HCFC, di PFC (perfluorocarburi) e di HFC (idrofluorocarburi) nel settore antincendio.

In particolare, l’Italia si è distinta brillantemente nel recupero degli halon e nella eliminazione del bromuro di metile.

Il 27 settembre 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 13 settembre 2013, n. 108 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (G.U. n. 227 del 27 settembre 2013).

Il D.Lgs. n. 108/2013, entrato in vigore il 12 ottobre 2013, individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di:

  1. Produzione, immissione sul mercato, uso, importazione ed esportazione di sostanze controllate e sostanze nuove (articoli 3 e 16);
  2. immissione sul mercato di sostanze controllate in contenitori non riutilizzabili (articolo 4);
  3. immissione sul mercato, importazione ed esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate (articolo 5);
  4. produzione, immissione sul mercato e uso come materia prima o come agenti di fabbricazione di sostanze controllate (articoli 6 e 7);
  5. usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate (articolo 8);
  6. produzione, immissione sul mercato e uso di idroclorofluorocarburi ed immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi (articolo 9);
  7. trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale (articolo 10);
  8. immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate (articolo 11);
  9. scambi con Stati che non sono Parti del protocollo e con i territori non coperti dal protocollo (articolo 12);
  10. recupero e distruzione delle sostanze controllate usate (articolo 13);
  11. fughe ed emissioni di sostanze controllate (articolo 14);
  12. comunicazione dei dati (articolo 15).

L’intervento regolatorio introduce chiarezza nel quadro normativo riguardante le sanzioni in materia ambientale e definisce un sistema sanzionatorio specifico in linea con quanto previsto da altri Stati europei nella medesima materia.

Il 25 giugno 2014 è entrato in vigore il Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 recante le disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (G.U. n. 144 del 24 giugno 2014).

In particolare, il comma 5 dell’articolo 11, del Decreto-Legge 91/2014, modifica ed integra l’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 108/2013 come segue:

“Al decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • è aggiunto, in fine, l’Allegato I  di  cui  all’allegato 1 al presente decreto;
  • all’articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente «2-bis. Il termine di sei mesi di cui al comma precedente è differito di ulteriori nove mesi per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre 2014, ai Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando l’ubicazione dell’impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all’allegato I al presente decreto.” 

 

Fonte: Punto Sicuro

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