Iniziamo con questo articolo del nostro collaboratore Avv. Claudio Ramelli ad interessarci dell’attività proprie degli Organismi Paritetici, concentrando la nostra attenzione sul loro ruolo in relazione ai Sistemi di Gestione e alla loro asseverazione.
Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e successive modificazioni) prevede la possibilità di istituire degli Organismi Paritetici volti ad incentivare e coadiuvare le imprese nella efficace gestione e pronta attuazione degli adempimenti in materia, nonché nella preventiva verifica dei rischi connessi all’attività imprenditoriale, elaborando buone prassi e soluzioni tecniche ai fini prevenzionistici.
In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 2 del sopracitato T.U., come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106, tali organismi sono costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e rappresentano la sede privilegiata per la programmazione di attività formative; l’elaborazione e la raccolta di buone prassi aziendali a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia, nonché ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.
Tra le funzioni riconosciute dalla legge agli Organismi Paritetici lo stesso T.U. contempla all’art. 51, comma 3 bis, quella di rilasciare “su richiesta delle imprese, una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’art. 30,della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione della propria attività” ed ai fini predetti il successivo comma 3 ter prevede che gli O.P. istituiscano “specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti”.
Solo per ragioni di chiarezza espositiva è opportuno ricordare che l’art. 30 sopra citato si riferisce al modello organizzativo da implementare in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che, come noto, per assumere efficacia esimente in sede giudiziale, deve essere correttamente adottato ed efficacemente attuato secondo i noti criteri elaborati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità sedimentata intorno agli artt. 6 e 7 D.lgs. n. 231 del 2001, in quanto, l’art.30 T.U., si pone in termini di mera specificazione rispetto al generale modello di organizzazione e gestione del rischio, estendendone la disciplina ai reati colposi di cui all’art. 25 – septies.
Conseguentemente, soltanto una effettiva adozione ed attuazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza modellato le linee guida standardizzate all’art. 5, comma 5 (Uni –INAIL ovvero British Standard OHSAS 18001:2007), realizza l’efficacia scriminante dalla responsabilità amministrativa di cui al d.lgs. n. 231/2001 in ordine ai reati commessi in materia antinfortunistica dagli organi rappresentativi delle persone giuridiche, residuando in capo al datore di lavoro l’onere della prova sulla ricorrenza nel modello organizzativo adottato dei requisiti strutturali richiesti dalla legge per l’esenzione della responsabilità.
L’attribuzione alle commissioni tecniche istituite dai Comitati Paritetici di uno specifico potere certificatorio rappresenta senza dubbio uno degli aspetti più interessanti del T.U. in tema di cultura “bilaterale” della sicurezza del lavoro e gestione del rischio, soprattutto nel passaggio normativo che mette in evidenza il collegamento tra la asseverazione della corretta adozione da parte dell’impresa di un modello organizzativo e la comunicazione che ne viene fatta agli organi di vigilanza.
Invero, da un punto di vista operativo, secondo quanto statuito dal comma 8-bis del medesimo articolo, gli Organismi Paritetici hanno il compito di comunicare periodicamente all’INAIL l’elenco delle aziende che hanno aderito al sistema delle commissioni bilaterali (oltre ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali), risultando evidente la volontà del legislatore di propiziare l’adozione da parte delle imprese di modelli organizzativi in grado di esprimere in concreto valide ed efficaci procedure di riduzione del rischio di verificazione di incidenti sul lavoro.