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Fondo vittime amianto: anni 2021 e 2022 e accesso autorità portuale

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fonte: INAIL


Con la Circolare INAIL n. 43 del 2 dicembre 2022 sono fornite istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo e per l’erogazione delle prestazioni.

In seguito al finanziamento per gli anni 2021 e 2022 del Fondo per le vittime dell’amianto, la circolare n. 43 del 2 dicembre 2022 fornisce istruzioni per la presentazione delle domande di accesso al Fondo e per l’erogazione delle prestazioni in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti.

L’accesso al Fondo è consentito anche alle Autorità di sistema portuale.
Nel precisare quali siano i destinatari del Fondo, la circolare chiarisce che gli aventi diritto devono presentare la domanda all’INAIL entro e non oltre il 16 gennaio 2023.
Le domande per l’anno 2021 devono riguardare le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2020; quelle per l’anno 2022 le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2021.

La circolare definisce, altresì, l’iter per il pagamento delle prestazioni, il cui importo è fissato con delibera del C.d.A. dell’INAIL, da adottare entro 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

Infine, viene precisato che le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell’ordinamento e si cumulano con essi.
Per maggiori informazioni, consultare la circolare.


MATERIALI

Circolare INAIL n. 43 del 2 dicembre 2022
Fondo vittime amianto di cui all’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (amianto porti). Finanziamento per gli anni 2021 e 2022 e accesso al Fondo da parte delle autorità di sistema portuale. Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni stabilite dal decreto ministeriale 30 settembre 2022.

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