Repertorio Salute

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 novembre 2014, n. 49731

La ditta appaltante è comunque tenuta a fornire le informazioni necessarie in ordine ai rischi specifici e alle misure da adottare in relazione all’attività da svolgere. In particolare, la ditta appaltante e quella appaltatrice devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi inerenti all’esecuzione dell’opera appaltata.

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Riferimenti normativi:
Cod. Pen. art. 590

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