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Diagnosi energetica obbligatoria per le imprese

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fonte: ENEA


Il D.Lgs. 102/2014 ha imposto l’obbligo, per alcune imprese, di redigere la Diagnosi Energetica. La diagnosi consiste nel monitoraggio dei carichi definiti dalle linee guida di ENEA e nella presentazione dei risultati entro il dicembre 2023, con i dati acquisiti nel 2022.
I D.Lgs 73/2020 introduce alcuni aggiornamenti, tra cui l’obbligo per le imprese energivore di eseguire entro il 2023 almeno un intervento di efficienza tra quelli proposti nel 2019.

Con una diagnosi energetica e con la conseguente applicazione degli interventi di efficientamento in essa individuate è possibile ottenere i seguenti risultati:

  • Ridurre i propri consumi energetici attraverso un aumento dell’efficienza energetica dell’impresa;
  • Ridurre l’incidenza della spesa energetica sul proprio fatturato;
  • Ridurre le emissioni di CO2 e gas serra.

LINEE GUIDA ENEA E INDICAZIONI OPERATIVE

Di seguito vengono fornite le linee guida ENEA e relative procedure su come affrontare le diagnosi energetiche previste dall’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014 e s.m.i.

Ulteriore documentazione

ISCRIZIONE AL PORTALE PER IMPRESE CON CONSUMI COMPLESSIVI INFERIORI A 50 TEP

A partire dalla scadenza del dicembre 2020 le grandi imprese con consumi complessivi inferiori a 50 tep godono dell’esenzione dalla diagnosi energetica obbligatoria, così come previsto dall’ Art. 8 comma 3 bis del D.Lgs. 102/2014.
Per ottemperare comunque al decreto le imprese devono registrarsi al portale https://audit102.enea.it/ nella categoria “Grandi imprese con consumi inferiori a 50 tep” e devono caricare una autodichiarazione, firmata dal legale rappresentante, che attesti che i consumi dell’impresa siano inferiori a 50 tep.
Successivamente sarà onere di ENEA contattare le suddette imprese per richiedere la documentazione attestante lo status di grande impresa esentata.


DIAGNOSI ENERGETICHE PER ORGANIZZAZIONI CON SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA ISO 50001

È pubblicata la matrice di sistema per Organizzazioni con sistema di gestione dell’energia certificato ISO 50001.


COMUNICAZIONE DEI RISPARMI ART. 7 COMMA 8

L’articolo 7 comma 8 del D.Lgs. 102/14, come modificato dal D.Lgs. 73/20, prevede che «I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica o altri incentivi, rispetto all’anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto, nonché dagli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia, illuminazione o energy management sono comunicati dalle imprese all’ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo».


MATERIALI

Linee Guida per la diagnosi energetica nelle PMI

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