Nuove disposizioni relative alla formazione dei preposti sono previste dal comma 7 ter dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Sul tema si dibatte proprio in questi giorni, per via di alcuni aspetti poco coerenti nella legislazione in vigore. Vediamo quindi di seguito quali sono i riferimenti normativi.
Riferimenti normativi
- L. 215/2021 (di conversione del D.L. 146/2021) che modifica art. 37 del D.Lgs. 81/2008 in tema di formazione anche dei preposti. La legge prevede per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni due anni, quindi entro il 21 dicembre 2023
- D.Lgs. 81/2008 art. 37 comma 7 ter: “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
- D.Lgs. 81/2008 art. 37 comma 7 e comma 2 fanno riferimento al “nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione”
- D.Lgs. 81/2008 art. 55, co. 5, lettera c) prevede che per la violazione del comma 7 ter il datore di lavoro e il dirigente siano puniti con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 €.
Se prendiamo in considerazione la scadenza (21 dicembre 2023) prevista dalla L. 215/2021, l’urgenza, manifestata da più parti, per avere dei chiarimenti in merito è comprensibile, considerando che la legge da adito quantomeno a due diverse interpretazioni relativamente ai tempi di attuazione.
Al centro del problema è la mancata definizione dell’Accordo previsto dal comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 secondo cui
entro il 30 giugno2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
avrebbe dovuto adottare
un Accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli Accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione.
Alla luce delle disposizioni fin qui ricordate i due corni della questione sono i seguenti:
- pur in assenza del citato Accordo della Conferenza stato regioni, che viene espressamente citato dalla legislazione in vigore (art. 37 comma 2), le disposizioni relative alla formazione (in particolare quelle della formazione dei preposti con l’obbligo biennale dell’aggiornamento e formazione in presenza) sono comunque da attuare in scadenza dei due anni (21 dicembre 2023) dall’emanazione della L. 215/2021?
- o piuttosto in assenza del nuovo Accordo sulla formazione, restano in vigore contenuti modalità e periodicità degli accordi esistenti?
I contenuti dell’Accordo
Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
In merito si sono espressi esperti e giuristi ma, dal punto di vista operativo, forse quel che conta di più è quanto scritto ed emanato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, previo confronto con il Ministero del Lavoro, mediante la Circolare n. 1 del 2022. Ne riportiamo di seguito alcuni stralci significativi.
Circolare dell’Ispettorato del lavoro n. 1 del 2022
[…] In assenza del nuovo Accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente Accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. 146/2021.
I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.
Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell’Accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante “Disposizioni transitorie”).
Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. 758/1994.
Sicuramente gli ispettori del lavoro procederanno come dichiarato nella Circolare (quindi niente verbali di prescrizione in caso di non attuazione delle nuove norme), ma ci si chiede: e l’altro ramo della vigilanza, ovvero gli operatori dei Servizi di prevenzione delle Asl, come si comporteranno?
Il dialogo tra le due componenti è così difficile da non essere in grado di emanare una circolare congiunta in merito ad una materia così delicata che interessa un numero tanto elevato di aziende e di lavoratori?
Il silenzio delle Regioni è ancora più grave, considerando che è proprio il loro mancato rispetto di quel 30 giugno 2022, fissato dalla legge per l’emanazione del nuovo Accordo sulla formazione, che crea tanti problemi interpretativi e operativi.