Repertorio Salute

Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 febbraio 2015, n. 1917

Infortunio durante le operazioni di smontaggio della gru: comportamento ingiustificabile del lavoratore. Paga l’Inail, non l’azienda.

Presidente Lamorgese – Relatore De Marinis

Fatto

Con sentenza del 30 maggio 2009, la Corte d’Appello di Trento, confermava la decisione con cui il Tribunale di Bolzano aveva respinto la domanda avanzata dall’INAIL, che agiva in regresso nei confronti della E. S.r.l., per la condanna di essa Società al pagamento dell’importo erogato dall’Istituto in relazione all’infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente della stessa nel corso delle operazioni di smontaggio di una gru. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la condotta tenuta dal lavoratore sfornita di ogni movente razionale e probabilmente riconducibile ad un puro istinto ludico dell’interessato e, pertanto, tale da porsi come fattore causale imprevedibile ed inevitabile da solo sufficiente a cagionare l’evento e ad escludere ogni responsabilità della Società datrice.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INAIL, affidando l’impugnazione a due motivi poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso la Società.

Diritto

L’ Istituto ricorrente, nell’impugnare la sentenza della Corte territoriale con i due motivi rispettivamente rubricati “violazione dell’art. 2087 c.c., 10, 11 D.P.R. n. 1124/65” e “violazione dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 35 d.lgs. n. 626/94” lamenta in termini complessivi l’erroneità della decisione per aver questa, in asserito contrasto con l’accertamento in fatto delle modalità di svolgimento dell’evento, ricondotto la fattispecie all’area del rischio elettivo così da escludere il nesso di causalità tra la prestazione lavorativa ed il danno determinatosi ed esonerare la Società datrice dalla prova della stessa culpa in vigilando.
I due motivi sono infondati.
La Corte di merito perviene alla valutazione di abnormità del comportamento del lavoratore facendo corretta applicazione della nozione di rischio elettivo dal momento che fonda tale giudizio sulla esclusione della funzionalità del comportamento medesimo all’esecuzione dell’operazione di smontaggio della gru cui era addetto, dettagliatamente presa in esame, laddove la censura mossa dall’Istituto muove dal presupposto contrario, dall’essere cioè quel comportamento giustificabile, quale modalità, per quanto imprudente, connotazione che tuttavia non consente di interrompere il nesso causale tra prestazione e danno ed integrare quindi gli estremi dei rischio elettivo, di svolgimento del compito affidato, il che, a meno di non ritenere il primo motivo formulato dall’Istituto volto ad una revisione della valutazione in fatto operata dalla Corte di merito, inammissibile in questa sede, implica, come concluso dalla Corte medesima, l’inconfigurabilità dell’inadempimento dell’obbligo di sicurezza anche sub specie della culpa in vigilando per essere desumibile appunto dalle pacifiche modalità di svolgimento dell’evento l’imprevedibilità ed inevitabilità dello stesso.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Istituto ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali e altri accessori di legge.

Fonte: Olympus Uniurb

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