Il DdL Disposizioni in materia di lavoro (L. 203/2024) introduce alcuni cambiamenti alla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro disponendo modifiche agli articoli 12, 14-bis, 38, 41, 65, e 304 del D.Lgs. 81/2008.
Piccoli cambiamenti sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, sembrava ad una prima lettura, che ci ha indotto ad un’attenzione ridotta nei confronti del dispositivo che contiene altri significativi elementi di criticità sui temi del lavoro e dei rapporti di lavoro.
Tuttavia, approfondendo la questione, anche alla luce dei commenti che via via sono emersi da parte di associazioni ed esperti, riteniamo valga la pena di soffermarci su alcuni nuovi elementi che il legislatore ha introdotto con l’Art. 1 della nuova norma.
Ci sono temi che ricorrono anche in questa iniziativa (come abbiamo già evidenziato commentando il Piano integrato per la salute e la sicurezza sul lavoro): gli interventi, in questo caso sul piano legislativo, invece di affrontare le maggiori criticità del sistema – ripetutamente avanzate da associazioni ed esperti – lanciano un pulviscolo di misure che sembrano lasciare il tempo che trovano e non rispondono alle reali esigenze che gli elevati livelli di rischio diffusi nel Paese richiedono a gran voce. Ma la realtà non è neanche questa, e lo introduce bene il commento della Snop [1] alla nuova legge:
Pur davanti alla gravità della situazione, il Governo procede spedito, secondo un disegno che appare sempre più manifesto, nella sua opera in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con interventi di dubbia valenza, fuorvianti e di significato sospetto.
L. 203/24 – Art. 2: le modifiche al D.Lgs 81/2008
- Art. 12, nuovo comma 2 che concerne la composizione della Commissione per gli interpelli istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- Art. 14-bis viene introdotto e prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali relazioni annualmente, entro il 30 aprile, alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Art. 41 comma 4-bis viene aggiornata di 15 anni (dal 2009 al 2024) la data entro cui con accordo in Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.
- Art. 41, comma 9 il ricorso avverso il giudizio del medico competente non spetta più «all’organo di vigilanza» ma «all’azienda sanitaria locale».
- Art. 65 viene modificato e riguarda i “Locali sotterranei o semi sotterranei”.
Prendiamo ora in considerazione due aspetti.
Un Primo elemento ormai ricorrente nelle azioni del governo: la vocazione unilaterale che si è affermata nella gestione della prevenzione del Paese per cui unicamente al Ministero del lavoro, e agli organi ad esso collegati, viene attribuito un ruolo di iniziativa sui temi di interesse senza alcun accenno al coordinamento istituzionale, al sistema di pianificazione e programmazione della prevenzione in atto nel Paese, né alle parti sociali.
Tutto ciò è evidente nel nuovo Art. 14-bis che prevede la relazione annuale alle Camere sullo stato della sicurezza del Paese su iniziativa esclusivamente da parte del Ministero del lavoro.
Sulla stessa linea le nuove disposizioni relative ai locali sotterranei o semi sotterranei che prevedono un passaggio di competenze per cui, cancellata l’autorizzazione in deroga di competenza dei Servizi di prevenzione delle Asl, si passa ad una semplice comunicazione che il datore di lavoro invia tramite Pec all’Ispettorato del lavoro competente per territorio.
Sono evidenti i limiti dell’ottica finalizzata a costruire un sistema alternativo all’attuale, recuperando al Ministero del lavoro quel ruolo di controllo che da sempre ha cercato di esercitare, ignorando la valenza positiva del modello introdotto dalla legge istitutiva del sistema sanitario, che garantisce (potenzialmente) visione multidisciplinare, territorialità e, attualmente, decenni di pratica sul campo fonte di conoscenza da valorizzare non da ignorare.
Ma un secondo elemento emerge chiaramente come ben evidenzia ancora il documento della Snop in particolare con riferimento alle modifiche di cui all’art. 65 relativo ai “Locali sotterranei o semi sotterranei”:
Un’analisi più critica non può non leggere in esso la volontà governativa di togliere un ulteriore – per quanto piccolo – fastidioso vincolo alla libera attività imprenditoriale, banalizzando il problema e riportando ad un ambito totalmente burocratico un passaggio normativo che le Asl in 40 anni hanno cercato, con competenza e attenzione alle tutele di salute e sicurezza, di mantenere ad un adeguato livello tecnico. Evidentemente il centralizzato, gerarchizzato, standardizzato Inl dà tante più garanzie di avere l’autorizzazione in deroga, unicamente rispettando un semplice percorso formale, rispetto all’alea che valutazioni tecnico-soggettive di attenti e competenti operatori Asl potrebbero introdurre.
Un aspetto (quello di una lenta ma continua erosione delle pratiche positive del Sistema di vigilanza e supporto praticato da molti Servizi di prevenzione delle Asl) che si ripropone se esaminiamo le modifiche dell’art. 41 introdotte dalla L- 203/2024, le quali prevedono che il ricorso avverso i giudizi del medico competente non è più ammesso nei confronti dell’organo di vigilanza territorialmente competente, ma viene trasferito alla Azienda sanitaria locale. Qui il trasferimento avviene sempre nell’ambito della Asl ma ad un servizio diverso che non ha certo le competenze dei Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta quindi, anche in questo caso, di instaurare un percorso a carattere più burocratico che non può avere ricadute di carattere preventivo a livello aziendale. Ricordiamo che la vecchia norma prevedeva che è “l’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso”. Viene in sostanza con la modifica attuale interrotto quel circuito positivo di informazioni che permetteva all’organo di vigilanza di verificare, avendone le competenze, le condizioni a livello aziendale che per lo più hanno indotto l’inidoneità.
Per un ulteriore approfondimento e per conoscere i punti di vista delle diverse associazioni di professionisti nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, rinviamo alla lettura dei documenti resi disponibili dalla Consulta interassociativa e proposti da:
- Ciip: https://www.ciip-consulta.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1663:19-12-2024&catid=7&Itemid=105
- Snop: https://www.siml.it/post/commento-alla-legge-del-13-dicembre-2024-n-203-disposizioni-in-materia-di-lavoro
- Medicina democratica: https://www.ciip-consulta.it/images/CIIP/Documenti/DDL-LAVORO.pdf
- Anma: http://www.anma.it/news-anma/legge-20324-disposizioni-in-materia-di-lavoro/
- Siml: https://www.siml.it/post/commento-alla-legge-del-13-dicembre-2024-n-203-disposizioni-in-materia-di-lavoro
NOTE
[1] Scaricabile dal sito dell’Associazione.