Repertorio Salute

Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 52446 del 17 dicembre 2014 (u. p. 25 novembre 2014)

Nei lavori svolti in appalto il dovere di prevenzione degli infortuni è riferibile, oltre che al datore di lavoro, anche al committente, pure se da questi non si può esigere un controllo continuo e capillare sui lavori.

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Riferimenti normativi:
Cod. Pen. art. 590

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