C’è da restare un po’ perplessi quando qualche qualche cultore della prevenzione definisce le norme del Dlgs 81/2008 come “Testo Unico” della prevenzione.
Si è dimenticato che il medesimo decreto fu oggetto di diverse mediazioni e correzioni tanto è vero che la Corte Europea se ne interessò facendo alcune obiezioni sugli aspetti che riguardavano la valutazione di tutti i rischi ed anche il sistema delle deleghe.
Anche alcuni AA (Cantoni,2013) sostenevano che a distanza di 5 anni dalla prima applicazione il Decreto 81 mostrava già alcune ombre, in parte emerse durante gli atti preparatori, che si auspicava potessero essere oggetto di modifiche, integrazioni ma anche di attuazione per quanto non ancora realizzato.
In realtà era già evidente che pur nella sua complessità il cd Testo Unico non aveva affatto ricompreso tutte le norme importanti della materia, molte delle quali, separate, non si raccordavano con lo stesso. E questo senza parlare peraltro di altre questioni attinenti ed ugualmente rilevanti (es. il Codice degli appalti per l’attribuzione di obblighi e responsabilità). Ad esempio, non si era provveduto alla abolizione di numerose attività di scarso valore prevenzionale, non rispondenti ai criteri dell’evidenza scientifica (es. certificazione di idoneità per assunzione nel pubblico impiego) che impegnavano vanamente risorse sia della pubblica amministrazione che di imprenditori e lavoratori per di più con una frammentazione delle competenze di vigilanza, in contrasto con i principi stabiliti dalla Legge di Riforma sanitaria, con possibilità di sovrapposizioni che, oltre a ingenerare contrasti tra organismi pubblici e a disorientare le imprese, rischiavano di rendere farraginosi e inefficaci gli interventi.
Insomma, il Decreto, nato come apprezzabile e concreto tentativo di organico di unificare alcune norme migliorando l’organizzazione dei sistemi di prevenzione ha effettivamente funzionato. Tuttavia oggi vi è una forte esigenza di aggiornarlo perché sembra essere sempre più un “tentativo” piuttosto che la realizzazione di un vero e proprio Testo Unico. Questo perché,nella pratica quotidiana, coloro che lo applicano continuano ad incappare in norme mai abrogate, oggi obsolete, talvolta contraddittorie in assenza poi di un costante e puntuale aggiornamento.
Non è stato mai abrogato – per esempio – il DPR 1124/65 che regola la sorveglianza sanitaria della silicosi e stabilisce il prototipo di una scheda medica apposita che ancora da molti (non abrogata la sanzione e la norma) viene utilizzata in doppio alla rituale scheda prevista dal Dlgs 81/2008. E così anche per l’integrazione delle norme sulla idoneità dei fanciulli, sul lavoro nelle cave e miniere e sulle disposizioni relative al lavoro notturno, per il lavoro iperbarico e tante altre norme. Vi sono numerosi organi di vigilanza, non sempre adeguatamente coordinati a livello regionale e oggi, invece di dotarsi di ponderosi volumi di normative, si avverte sempre più – in periodi un po’ difficili per le imprese- di fare riferimento ad indicazioni semplici, abbandonare i “combinati disposti” e ridiscutere “l’organicità” più che il “significato” di numerose norme che si sovrappongono al Dlgs 81/2008 e che non lo sostituiscono. Moltissime che riguardano la sorveglianza sanitaria, ad esempio, hanno o prevedono tutte garanzie e modalità diverse da quelle espletate dal Medico Competente. Sono emanate generalmente con prevalenti finalità medico legali e possono talvolta comportare giudizi che appaiono in contrasto con quelli idoneativi stabiliti dal MC.
Insomma, meno confusione anche perché, ai fini della semplificazione, della valenza europea, della riduzione dei costi per i datori di lavoro, della sostenibilità delle attività di prevenzione, occorrerebbe ad esempio che tutti gli accertamenti medici siano ormai in qualche modo integrati e non duplicati con quelli previsti dal Dlgs 81/2008. Anche perché è caduta la barriera del pericolo per i terzi ( che con alcol e droghe è oggi obiettivo della tutela del MC mentre in precedenza costituiva obbligo di invio del lavoratore alla struttura pubblica o medico legale) e di conseguenza hanno perso senso le separazioni normative e procedurali. Tuttavia il compito non è facile per la resistenza di frange e linee di pensiero anche giuridico “poco elastiche” che talora impediscono o limitano la omogenizzazione ed integrazione delle disposizioni. Con il risultato che i lavoratori si devono sottoporre a controlli diversi da medici diversi e con risultati spesso dissonanti. E, ad esempio, queste norme indicate in tabella si sovrappongono alla sorveglianza sanitaria:
SETTORI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | PERIODICITÀ | ORGANO SANITARIO |
Trasporto locale persone | DM 23 febbraio 1999, n. 88 e DM 15 gennaio 2001, n. 19 DM 10 luglio 2006 Codice della strada Art. 51 e 52 |
Autisti autobus, autosnodati, autoarticolati e pullman, metropolitane revisione quinquennale Dopo 45 anno di età triennale Dopo il 51°anno di età biennale Dopo il 60° anno di età annuale |
Direzione sanità di Rete Ferroviaria Italiana Strutture pubbliche o convenzionate accreditate con il servizio sanitario nazionale |
Navigazione aerea | Codice navigazione artt. 732-733 734 DPR 18 NOVEMBRE 1988, N. 566 Regolamento Air Crew UE 1178/2011 e 290/2012 Circolare ENAC 31.12.2014 –All. 1 Regolamento UE n. 805/2011 |
Piloti verifiche annuali Se pilota da solo oltre i 40 anni e se ha oltre i 60 anni, verifica semestrale Assistenti di volo quinquennale Controllori fino a 40 anni biennale Controllori oltre i 40 anni annuale |
IMAS (ex IML) dell’Aeronautica militare AMS AMeC (dell’Enac) AME (strutture certificate ENAC) |
Settore Ferroviario | DM 23 febbraio 1999, n. 88 DM Trasporti del 10 luglio 2006 DM 28 gennaio 1982, n. 206 DM 19 settembre 1986 n. 158/T Dlgs 30 dicembre 2010, n. 247 art. 15-16- All. III |
Addetti all’esercizio ferroviario dopo 40° anno di età triennale dopo il 52°anno di età biennale dopo il 60° anno di età annuale Macchinisti: triennale fino a 55 anni, poi annuale |
Direzione sanità di Rete Ferroviaria Italiana Strutture pubbliche o convenzionate accreditate con il servizio sanitario nazionale |
Settore marittimo | Legge 28 ottobre 1962 n. 1602 e decreti applicativi DIRETTIVA 2012/35/UE del 21/11/ 2012 modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare |
Biennale e prima di ogni imbarco In via di recepimento |
Sasn/Sanità marittima Soggetti accertatori da definire |
Autisti Mezzi pesanti | Codice della Strada d.lgs. 30 aprile 1993 e s.m.i., artt. 116, 119 e126 | Rilascio patente e rinnovo con cadenza quinquennale fino al 60° anno di età Annuale oltre il 60° anno di età per guida di autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati |
Medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o o del Ministero della salute, Ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio o in quiescenza, medico della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Commissione medica locale |
(da Bottazzi, Newsletter INCA,2015)