Cancellazione dall’elenco nazionale del 65% dei medici competenti

Riportiamo un articolo di Pietro Ferrari, Coordinatore Tecnico dell’Area salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro di Filcams-CGIL Brescia, sul provvedimento adottato dal Ministero della Salute di cancellazione dall’elenco nazionale di ben 6.500 medici sui circa 10mila totali a causa della mancanza di attestazioni relativi ai programmi di educazione continua (ECM) richiesti dal D.Lgs 81/08.

CANCELLATO IL 65% DEI MEDICI COMPETENTI DAL REGISTRO NAZIONALE

Clamoroso, ancorchè inevitabile.
Quanto – in tutta modestia – avevo anch’io da tempo segnalato, ha avuto necessaria conseguenza.
Il giorno di pasquetta infatti (1) sono stati cancellati dal Registro Nazionale circa 6500 medici competenti su oltre 10.000.
Per l’esatteza, ne risultano iscritti – secondo l’elaborazione odierna – 4589. Cos’è che da tempo, per mia parte, avevo segnalato? Che sulla base dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 81/08, non potessero svolgere la funzione di medico competente quei medici che non fossero in grado di attestare la prevista partecipazione al programma di educazione continua in medicina (ECM) secondo la specifica previsione:

Articolo 38 – Titoli e requisiti del medico competente
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 , e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Avevo anzi richiesto informalmente al Servizio PSAL di porre attenzione a questo (decisivo) aspetto, e suggerito ai RLS di richiedere al proprio datore di lavoro la verifica dell’adempimento.
Evidenziando come al medico competente inadempiente fosse precluso per legge l’esercizio della funzione.
Al proposito, vanno richiamati il DM 4 marzo 2009 e la nota-circolare Min.Salute del 28 gennaio 2014:
– il primo, – considerando l’obbligo ex artt. 25, comma 1, lett, n) (2) e 38, comma 4, (3) del D.Lgs. 81/08 -, rende esplicito, al suo art. 2, che i MC “sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione, .. il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti dall’art. 38 del sopra richiamato decreto legislativo; ..”. Ed all’art. 3 stabilisce che il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale è “requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente,..”
– la seconda, afferma esplicitamente che “per poter continuare ad esercitare l’attività di medico competente..” occorre che sia stata rispettata la previsione dell’art. 38, comma 3 (v. supra). Pur rilevando che “Quanto sopra deve però coordinarsi con la “determina della CNFC [Commissione Nazionale per la Formazione Continua -ndr.] del 17 marzo 2013” che contiene una serie di specifiche in merito alle condizioni di acquisizione dei crediti formativi anche alla luce di eventuali esoneri, esenzioni, formazione all’estero, tutoraggio ed eventuali riduzioni.”

In una prospettazione più generale, il DM considerato (consentendo il recupero dei crediti mancanti al triennio 2011-2013 “entro l’anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale”) stabiliva di fatto la fine del 2014 quale termine per l’invio al Ministero della comunicazione attestante l’assolvimento dell’obbligo.

Così consentendo alla nota-circolare del 2014 di decidere che “Il termine per provvedere alla trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione può essere individuato entro il 15 gennaio 2015”

Perchè si parla di “certificazione o autocertificazione”?
Qui andrebbe chiamata in causa l’evanescenza degli ordini professionali di riferimento. Infatti, sia il DM 4 marzo 2009 (art. 2, comma 2), che l’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 (4) che la nota-circolare del 2014, prevedono che al completamento da parte del MC del triennio formativo, venga inviata al Ministero (5) una attestazione dell’Ordine (provinciale?) dei medici o una autocertificazione del MC.

L’Accordo Stato-Regioni, in più, perviene ad affermare che “Gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali le Federazioni rivestono un ruolo centrale nella funzione della certificazione della formazione continua e dell’aggiornamento.” (pag.11)
Sarebbe utile sapere se hanno svolto questo ruolo e reso questo servizio.

Questo quadro, per come delineato, pone adesso uno spettro di problemi… da brivido:

a) tutto l’ambito, per il datore di lavoro, della responsabilità in eligendo (cioè del conferimento dell’incarico) e in vigilando (cioè del controllo della presenza/permanenza dei requisiti);
b) l’irrilevanza e la nullità di tutti gli atti posti in essere dal MC in adempimento della normativa, a decorrere dal 1 gennaio 2014 (riguardando la proroga, ovviamente, solo il termine per la comunicazione, e non anche l’adempimento dell’obbligo).
c) la corsa (il business) degli “adeguamenti”, degli esoneri, delle esenzioni etc.

In definitiva, non c’è bisogno di essere come gli dei, i quali “vedono dietro le cose”, per rendersi conto che qualcosa di grave è accaduto in questi anni.
La decisione “depennatoria”, peraltro, non è neppure che sia caduta tra capo e collo, come ho cercato anche qui di argomentare. La federazione nazionale di categoria ben lo sapeva: per il suo sistema di relazioni e -soprattutto- perché a conoscenza di quanto esplicitamente dichiarato nella nota-circolare del 28 gennaio 2014 “successivamente a tale termine [15gennaio 2015], ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del citato Decreto [DM 4 marzo 2009], dovranno essere necessariamente, attivate da parte dell’Ufficio, le procedure di verifica per la cancellazione, dall’elenco nazionale, dei medici competenti non in regola rispetto al requisito dell’obbligatorio aggiornamento professionale.”

Un certo numero di posizioni verrano certamente sanate, sulla base di valide ragioni; ma sarebbe certamente miracoloso se, nel breve, si addivenisse a una reintegra dei “10.000” (Senofonte e l’Anabasi insegnino).

Buon lavoro

Brescia, 9 aprile 2015, Commissione salute e sicurezza sul lavoro

Filcams-CGIL Brescia

(1) ringrazio vivamente il Dott. Cristiano Ravalli per la tempestiva segnalazione, postata sul suo Blog medicocompetente.blogspot.it mercoledì 8 aprile e ripresa su Puntosicuro n. 3521, di giovedì 9 aprile 2015
(2) Articolo 25 – Obblighi del medico competente “n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”
(3) Articolo 38 – Titoli e requisiti del medico competente “4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”
(4) Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche , controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”.
(5) l’Ufficio preposto è: Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione, UFFICIO II – Igiene, Prevenzione e Sicurezza del lavoro.

Lascia un commento