Pubblichiamo le slide presentate dalla Dott.ssa Patrizia Ferdenzi (Coordinatrice Attività Vigilanza e Controllo Autorità Competente REACH/CLP) dello Sportello della AUSL di Reggio Emilia.
> scarica le slide (pdf 9,3Mb)
Nelle slide viene fatta un’ampia panoramica sul tema delle preregistrazioni e registrazioni, sulla candidate list (elenco di sostanze estremamente problematiche da cui vengono selezionate le sostanze da inserire nell’Allegato XIV del Regolamento REACH), sulla classificazione e sulle schede di sicurezza.
Ricordiamo alcune scadenze passate e future:
- dal 1 dicembre 2010 tutti i fornitori di sostanze e miscele pericolose devono obbligatoriamente fornire SDS conformi all’Allegato I del Reg. 453/2010
- dal 1 dicembre 2012 non è più valida nessuna deroga per le sostanze (art. 2, comma 6, paragrafo 1 Reg. 453/2010);
- dal 1 giugno 2015 tutti i fornitori di sostanze e miscele pericolose dovranno obbligatoriamente fornire SDS conformi all’Allegato II del Reg. 453/2010;
- dal 1 giugno 2017 non sarà più valida nessuna deroga per le miscele (art. 2, comma 6, paragrafo 2 Reg. 453/2010).
Queste sono invece alcune caratteristiche della schede di sicurezza (SDS):
- la SDS deve essere fornita solo se si applicano specifiche proprietà pericolose;
- la SDS prescinde da limiti quantitativi di produzione /importazione;
- la SDS rimane uno strumento destinato all’utilizzatore professionale;
- per gli articoli non è prevista SDS;
- nessuna delle informazioni contenute nella SDS può essere considerata confidenziale (ad eccezione del nome chimico per alcune categorie di pericolo e dietro autorizzazione);
- non vi è alcun obbligo formale di una SDS pronta per tutti i prodotti per cui non vi è obbligo legale di SDS”.
E la SDS va fornita obbligatoriamente:
- “a tutti gli utilizzatori a valle al momento o anteriormente alla prima fornitura delle sostanze o delle miscele pericolose”;
- “successivamente, in occasione di ogni aggiornamento, a tutti coloro che hanno acquistato il prodotto nel corso dei 12 mesi precedenti (tracciabilità e conservazione delle informazioni)”.
E la scheda deve essere aggiornata tempestivamente:
- “non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
- allorché è stata rilasciata o rifiutata un’autorizzazione;
- allorché è stata imposta una restrizione”.
Fonte: AUSL Reggio Emilia