Ministero del lavoro: organismi paritetici e sanzioni per i datori di lavoro. Con una nota di OPRAS

Lunedì 8 giugno 2015 la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una Nota ha risposto ad alcuni quesiti in merito al rapporto con gli Organismi Paritetici (come il nostro OPRAS). La nota si sofferma sia sul significato del termine “collaborazione”che sull’importanza dell’effettività e adeguatezza della formazione erogata anche nel caso della mancata collaborazione con gli organismi indicati al comma 12, articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

Con un commento di OPRAS, in fondo al testo.

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Rammentiamo a questo proposito, che:

  • l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza;
  • l’art. 37 al comma 12 indica che la suddetta formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

La Nota ministeriale ribadisce che il datore di lavoro

è tenuto a chiedere la collaborazione degli organismi, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall’azienda, in possesso dei requisiti di legge appena richiamati, qualora sussistano contestualmente entrambe le condizioni individuate ex art. 37, co. 12, d.lgs. n. 81/2008: che l’organismo paritetico sia presente nel settore di riferimento (ad es.: edilizia) e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro (come recita anche la Circ n.20 del 2011 e l’Accordo Stato Regioni del 25/07/2012).

Quest’ultimo Accordo prevede che la ‘collaborazione’

non impone necessariamente al datore di lavoro di effettuare la formazione con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa.

Tale richiesta di collaborazione, nelle forme sopra specificate, va dunque trasmessa agli organismi paritetici, cosi come sono definiti dall’art. 2. comma 1, lett. ee) del D.Lgs. 81/2008 e cioé:

 

 Articolo 2 – Definizioni
(…)
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento

L’articolo richiede quindi che entrambe le parti (associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro) “siano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

E se in sede ispettiva si riscontra la carenza dei requisiti previsti dalla citata norma in termini di rappresentatività sul piano nazionale per una o entrambe le associazioni stipulanti, “si deve disconoscere la sua qualità di ‘Organismo paritetico’”.

Ricordiamo peraltro che alcune Regioni (Lombardia per prima e ultimamente il Piemonte) hanno istituito degli albi o elenchi di Organismi Paritetici, presenti nei loro territori di competenza, in possesso dei suddetti requisiti. Elenco che da tempo stiamo richiedendo alla Regione Lazio.

Inoltre nel comparto edile la circolare n. 13/2012 “individua le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale” e indica che

solo gli organismi bilaterali costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie  di tali contratti possano definirsi ‘organismi paritetici’ ai sensi del citato art. 2 e quindi legittimati a svolgere l’attività di formazione, in collaborazione con i datori di lavoro, così come previsto dall’art. 37 del T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pertanto, eventuali altri enti bilaterali costituiti da organizzazioni sindacali e datoriali non in possesso degli indicati requisiti normativi non possono definirsi organismi paritetici ai sensi della previsione normativa del T.U. e, conseguentemente, non possono svolgere l’attività di formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze ai sensi della disposizione di cui al citato art. 37 del Testo Unico.

La Nota sottolinea dunque che è “fatto obbligo al datore di lavoro verificare il possesso dei requisiti, previsti dal d.lgs. n. 81/2008, da parte dell’Organismo paritetico”.

Di seguito il Ministero affronta un altro tema quello della sanzionabilità della mancata collaborazione ricordando che il L’egislatore non ha previsto alcuna sanzione per la mancata osservanza del comma 12 dell’art. 37 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza.

E precisa che “alcuni Uffici, tuttavia, applicano all’ipotesi di formazione impartita dal datore di lavoro senza la collaborazione di un Organismo Paritetico la sanzione per la violazione dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 ritenendo la formazione non sufficiente ed adeguata”.

Si ritiene invece

che i termini di adeguatezza e sufficienza della formazione non debbano tanto accertarsi in base all’attuazione e/o alle modalità del rapporto collaborativo con gli organismi paritetici, ove presenti, quanto piuttosto in relazione al rispetto di quanto previsto nell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Conclude affermando che

laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato, anche per i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, in base al combinato disposto dei commi 1 e 12 del citato art. 37 d.lgs. n. 81/2008, ritenendo che la formazione sia non sufficiente ed adeguata.

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COMMENTO ALLA NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO, di OPRAS

E  l’OPRAS ?

La Nota della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ci sollecita un commento.

La Nota non solleva problemi inediti anzi si sofferma su aspetti annosi che più volte lo stesso Organismo Paritetico delle Pmi del Lazio, l’OPRAS, ha sollevato in diverse sedi.

Il primo aspetto riguarda la regolarità degli Organismi Paritetici. Questo tema è stato più volte sollecitato perché non sono pochi gli episodi di presunti Organismi privi delle caratteristiche previste che si offrono agli imprenditori per adempiere una serie di servizi, tra cui la formazione, a pagamento, spacciando opzioni al limite della truffa.

La Nota del Ministero quindi, ribadisce il dettato della norma che assegna la denominazione di Organismo Paritetico a quegli

organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si è ribadito in diverse sedi che questo esclude chi, anche uno solo dei partecipanti all’organismo, non abbia la rappresentanza sul piano nazionale, chi non partecipi se non firmando per adesione, alla contrattazione dei contratti collettivi nazionali e così via. Da più tempo si chiede e anche l’OPRAS lo ha fatto che venga istituito o a livello nazionale presso il Ministero del Lavoro o in Regione come è già accaduto in altre regioni, un registro, un albo o qualsiasi altro elemento da cui gli imprenditori e i lavoratori possano sapere chi è in possesso di tali requisiti. Considerando che questi requisiti non li hanno centinaia di soggetti, ma al massimo qualche decina per ogni regione.

L’istituzione agevolerebbe i Datori di lavoro nell’adempiere alla richiesta di collaborazione prevista dall’art.37; c.12; del Decreto Legislativo 81/08 s.m.i.. Infatti un altro elemento che la Nota ha tenuto a evidenziare è che i Datori di lavoro hanno

l’obbligo di verificare il possesso dei requisiti, previsti dal d.lgs. n. 81/2008, da parte dell’Organismo paritetico.

Cosa che ovviamente non è affatto facile come sembra. Confidiamo che quanto prima anche nella Regione Lazio si riesca a ottenere la istituzione di un registro degli Organismi Paritetici.

Rimane inteso che la collaborazione è una modalità importante, non tanto per affidarla a persone qualificate e in possesso dei requisiti previsti indicate dall’Organismo Paritetico, quanto per ricevere da quest’ultimo,   indicazioni, consigli, sostegno, tutela anche davanti a pretese, servizi o costi fuori mercato oppure forniti con meri intenti speculativi. Si tratta di una scelta di opportunità vantaggiosa e non di un obbligo meramente formale il cui mancato adempimento peraltro non è neppure sanzionato. Gli Organi di Vigilanza, nello svolgimento della loro attività, tengono comunque conto della collaborazione ai sensi dell’art. 37; c. 12; che le imprese richiedono agli Organismi riconosciuti.

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