Repertorio Salute

Cassazione Penale, Sez. 3, 08 giugno 2015, n. 24469

Rischio di scoppio derivante dal contatto tra le polveri aventi una diversa carica. Anche in presenza di una condotta negligente, il datore di lavoro è responsabile.

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Riferimenti normativi:
Cod. Pen. art. 590

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