Una bella domanda: l’attività di movimentazione manuale di carichi del peso inferiore ai 3 Kg in maniera ripetitiva e continuativa nell’arco del turno di lavoro, può comportare un rischio per la salute del lavoratore? È soggetta all’obbligo di valutazione dei rischi?
Pubblichiamo un articolo tratto da Articolo 19 n. 01/2014, bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende della Provincia di Bologna realizzato dal SIRS (Servizio Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con la collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali (Provincia di Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ecc.).
Movimentazione carichi sotto i 3 Kg
di Flavia Franceschini
Quesito
L’attività di movimentazione manuale di carichi del peso inferiore ai 3 Kg in maniera ripetitiva e continuativa nell’arco del turno di lavoro va considerata come movimentazione manuale di carichi, soggetta quindi ad un obbligo di valutazione da parte del datore di lavoro?
Può comportare, nonostante il basso peso degli oggetti movimentati, un rischio per la salute del lavoratore?
Risposta
Il caso presentato costituisce una tipologia particolare di movimentazione, cioè la manipolazione di carichi leggeri ad alta frequenza.
Essa non rientra nella movimentazione manuale “classica”, che comprende l’azione di sollevamento-deposito, trasporto, spostamento di carichi pesanti, o comunque di peso superiore ai 3 Kg, che può comportare “un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari” e che viene comunemente valutata con il metodo NIOSH.
La manipolazione di oggetti anche leggeri, ma effettuata in maniera continuativa e ripetitiva e con una certa velocità (alta frequenza d’azione), in particolare se associata al mantenimento di posture incongrue o se effettuata con le braccia sollevate, con l’uso di forza o di strumenti vibranti, non è esente da rischi. Le condizioni sopra elencate possono determinare un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, con conseguente insorgenza di disturbi e patologie a carico di questi ultimi. Fra queste si ricordano le patologie della spalla (periartriti- sindrome della cuffia dei rotatori), del gomito (epicondiliti), le tendiniti del polso e della mano e la Sindrome del Tunnel Carpale.
Tale tipologia di attività – potenzialmente a rischio- deve essere quindi ricompresa nella valutazione dei rischi, in quanto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 81/08 il datore di lavoro, con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, ha l’obbligo di valutare tutti i rischi. Il titolo VI e l’Allegato XXXIII del sopracitato decreto danno indicazioni su come valutare questa tipologia di movimentazione: le norme tecniche ISO 11228, relative alle attività di movimentazione manuale di carichi, nella parte terza trattano appunto della “movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza”, dando anche riferimenti sulle procedure di stima del rischio e sui possibili interventi di miglioramento.
Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs 81 per movimentazione manuale di carichi dobbiamo quindi intendere tutte le attività di sollevamento, trasporto, traino, spinta e movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza.
Nel caso di un lavoratore che già presenti un disturbo o una patologia osteoarticolare, il medico competente nell’espressione del giudizio di idoneità dovrà considerare oltre al peso degli oggetti da movimentare anche le condizioni in cui viene svolta l’attività, in particolare la frequenza delle azioni di movimentazione, la postura del corpo e delle braccia, la necessità di effettuare azioni con forza. A titolo di esempio se un lavoratore è affetto da una patologia della spalla, la sola indicazione nel giudizio di una limitazione del peso da sollevare potrebbe non essere tutelante, se non vengono adeguatamente considerati anche altri fattori di rischio, che comportano una sollecitazione meccanica delle strutture degli arti superiori, come lavorare a braccia sollevate e l’effettuazione