Cassazione Penale, Sez. 4, udienza 17 febbraio 2015, n. 30349

Con la sentenza n. 30349 del 14 luglio 2015, la Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro, oltre a predisporre le adeguate misure di sicurezza e impartire le direttive che i lavoratori devono seguire a tal fine, deve controllare con costanza il rispetto delle stesse. 
L’imputato, in qualità di titolare dell’officina meccanica, cagiona lesioni personali gravi ad un proprio dipendente, con colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Mentre stava effettuando lavorazioni per mezzo di un trapano a colonna, la punta di questo si è spezzata colpendolo in viso. Conseguenza dell’infortunio è stato l’indebolimento permanente dell’organo della vista e malattia giudicata guaribile in oltre quaranta giorni.
Contro la sentenza l’imputato ha proposto ricorso, sostenendo che l’adozione degli occhiali antinfortunistici sarebbe stata confortata dalla produzione delle fatture di acquisto di detti strumenti, idonei a salvaguardare i lavoratori.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che per escludere la responsabilità per reati colposi dei soggetti obbligati a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, non è sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza.
I giudici accertato, oltre alla circostanza che sul trapano a colonna utilizzato dal lavoratore non era applicato al momento dell’infortunio alcuno schermo di protezione, che il lavoratore comunque non indossava gli occhiali protettivi, pure presenti presso la ditta.
Alla luce di quanto su esposto, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’imputato.

Riferimenti normativi:
Cod. Pen. art. 590

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