È principio ormai consolidato quello secondo cui, in materia di responsabilità amministrativa ex art. 25 septies d.lgs. 231/2001, l’interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all’ aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale [cfr. autorevolmente, per utili spunti, Sezioni unite, 24 aprile 2014, Espenhahn ed altri].
In altri termini, nei reati colposi l’interesse/vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l’ente dovrebbe sostenere per l’adozione delle misure precauzionali ovvero nell’agevolazione [sub specie, dell’aumento di produttività] che ne può derivare sempre per l’ente dallo sveltimento dell’attività lavorativa “favorita” dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe “rallentato” quantomeno nei tempi.
In questa prospettiva, la motivazione della condanna regge al vaglio di legittimità ove si consideri che da questa risulta che l’addebito colposo è stato basato anche e soprattutto nel non aver predisposto quel dispositivo di sicurezza, poi imposto dagli organi di vigilanza.
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
Data Udienza: 23/06/2015
Fatto
C.S. e la I. spa ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe che, sotto il profilo della responsabilità penale, ha riconosciuto il primo, nella qualità di legale rappresentante della I. spa e datore di lavoro di R.R., colpevole del reato di lesioni personali colpose aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche in danno del lavoratore dipendente R.R., e, sotto il profilo della responsabilità dell’ente ex decreto legislativo n. 231 del 2001, ha affermato la responsabilità della I. per l’illecito di cui all’articolo 25 septies del citato decreto legislativo.
La vicenda processuale ha ad oggetto le lesioni gravi, consistite nella frattura di alcune ossa della mano destra e in un ferita lacero contusa alla stessa mano, subito dal lavoratore R.R. che, mentre con un collega era intento ad effettuare un’operazione di scarico di una grande e pesante bobina di carta [operando l’altro lavoratore, sulla consolle di comando del macchinario che comandava la discesa della bobina, mentre il R.R. provvedeva all’effettuazione manuale dello sgancio dei mandrini che fissavano l’albero della bobina alla macchina], rimaneva con la mano schiacciata sotto la bobina, avendo il collega già provveduta all’operazione di sgancio.
Il giudicante riteneva non direttamente rilevante il tema della riconducibilità dell’evento ad una manovra impropria dell’infortunato, che in ipotesi aveva dato il via libera al collega, mantenendo o ponendo la mano attorno al mandrino, ovvero ad una scelta impropria del manovratore che aveva proceduto allo sgancio senza attendere il via libera del collega.
In ogni caso, infatti, si apprezzava un profilo di colpa del datore di lavoro, che aveva consentito che a curare l’operazione fossero due lavoratori, come in astratto possibile, ma senza installare sul macchinario un dispositivo di sicurezza [quale quello poi fatto installare dagli organi di vigilanza] cioè un sistema di doppi comandi tale da consentire lo sgancio della bobina solo con l’esplicito consenso dei lavoratori.
L’evento, pur in astratto riconducibile a manovra erronea di uno dei due lavoratori, non poteva considerarsi evento eccezionale, siccome comunque verificatosi nell’ambito delle ordinarie mansioni lavorative.
Fondato era l’addebito anche a carico dell’ente che comunque aveva tratto un vantaggio dalla predisposta modalità di organizzazione del lavoro, sul rilievo che fosse “congeniale alle modalità della produzione scelte nel suo interesse, l’esposizione a tale rischio del proprio lavoratore”.
Con il ricorso, l’imputato contesta il giudizio di responsabilità, riproponendo la questione dell’abnormità del comportamento del lavoratore che, si argomenta, contravvenendo a quanto aveva sempre fatto, nel corso della manovra di sganciamento aveva inopinatamente manovrato sulla macchina con la mano destra e non con la sinistra, per sganciare il mandrino di sinistra, finendo per rimanere coinvolto nell’incidente.
Si contesta la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, vertendosi in ipotesi di condanna a pena solo pecuniaria, rispetto alla quale vi era l’interesse dell’imputato – che si assume esplicitato anche nell’atto di appello- a pagare la sanzione. La Corte di merito non avrebbe motivato sul punto.
La società, con il ricorso, dapprima ripropone il tema dell’abnormità del comportamento del lavoratore, che si rifletterebbe anche sulla responsabilità dell’ente, e poi, con più ampi argomenti, focalizza l’attenzione sui profili dell’interesse/vantaggio, di cui all’articolo5 del decreto legislativo n. 231 del 2001, che costituisce uno dei presupposti della responsabilità amministrativa.
Sul punto si sostiene che un comportamento occasionale del lavoratore non potrebbe mai fondare la responsabilità dell’ente.
Si sostiene ancora che contraddittoriamente, in primo grado si sarebbe fondato l’addebito sulla velocizzazione dell’attività derivante dall’impiego di due persone, mentre in appello si sarebbe basata la affermazione del parametro dell’interesse/vantaggio sulla congenialità per l’azienda delle modalità di organizzazione del lavoro prescelte, pur tali da esporre al rischio il lavoratore.
Diritto
Il ricorso dell’imputato è fondato con riferimento al secondo motivo afferente il punto della concessione della sospensione condizionale della pena, pur risultando dagli atti che vi era stata esplicita richiesta di non avere il beneficio.
Vale il principio secondo cui, nell’ipotesi di condanna alla sola pena pecuniaria sussiste l’interesse dell’imputato a non vedersi riconosciuta la sospensione condizionale della pena, di cui non abbia fatto richiesta, nella prospettiva di una futura commissione di fatti di natura contravvenzionale e, comunque a carattere colposo. Conseguentemente, ove il giudice di appello, investito della questione ometta la dovuta considerazione di tale interesse [qui, in vero, manca ogni motivazione, pur a fronte di esplicita indicazione difensiva], la relativa pronuncia è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606, lettere b) ed e), c.p.p. (cfr. Sezione V, 13 luglio 2011, Mattioni ed altro).
Il ricorso è, invece, infondato con riferimento all’altro motivo, a fronte di una decisione satisfattivamente motivata quanto alla ricostruzione dell’incidente [qui non diversamente ricostruibile], ai profili di colpa e,per quanto interessa, all’insussistenza di comportamenti abnormi del lavoratore.
Anche a voler ammettere l’errore del lavoratore nell’uso di una mano anziché dell’altra [in ciò è argomento nel ricorso, per fondare l’abnormità], questa sola circostanza non varrebbe per escludere la responsabilità del datore di lavoratore, risultato in colpa [nei termini, come sopra ricostruiti nella sentenza impugnata che ha fondato l’addebito di responsabilità sulla omessa predisposizione di un dispositivo di sicurezza, fatto installare solo successivamente all’infortunio].
Vale in primo luogo il principio secondo cui, in caso di infortunio sul lavoro, non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, per farne discendere l’interruzione del nesso causale (articolo 41, comma 2, c.p.), la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore, allorquando lo stesso datore di lavoro versi in re illicita per non avere, per propria colpa, impedito l’evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo, allorquando appunto la condotta sia stata posta in essere nell’ambito dell’attività lavorativa e delle mansioni demandate (Sezione IV, 24 gennaio 2013, De Vincentis).
E’ principio qui calzante, ove si consideri che proprio a seguito dell’infortunio si sono adottate prescrizioni dirette a modificare l’attività lavorativa, con la previsione di dispositivo di protezione, all’epoca mancante.
Ma vale anche l’altro principio secondo cui la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (Sezione IV, 25 giugno 2014, Brancaccio).
Ciò perché si esclude tradizionalmente che presenti le caratteristiche dell’abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l’osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore (cfr. Sezione IV, 5 giugno 2008, Stefanacci ed altri ; nonché, Sezione feriale, 12 agosto 2010, Mazzei ed altro).
Infondato, anche se non inammissibile, è il ricorso proposto nell’interesse della società.
Quanto al primo motivo, valgono i rilievi sopra sviluppati sulla non configurabilità dell’ipotesi dell’abnormità interruttiva il nesso causale.
Quanto all’altro motivo, di indubbio spessore, vale quanto segue.
E’ principio ormai consolidato quello secondo cui, in materia di responsabilità amministrativa ex art. 25 septies d.lgs. 231/2001, l’interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all’ aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale [cfr. autorevolmente, per utili spunti, Sezioni unite,24 aprile 2014, Espenhahn ed altri].
In altri termini, nei reati colposi l’interesse/vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l’ente dovrebbe sostenere per l’adozione delle misure precauzionali ovvero nell’agevolazione [sub specie, dell’aumento di produttività] che ne può derivare sempre per l’ente dallo sveltimento dell’attività lavorativa “favorita” dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe “rallentato” quantomeno nei tempi.
In questa prospettiva, la motivazione della condanna regge al vaglio di legittimità ove si consideri che da questa risulta che l’addebito colposo è stato basato anche e soprattutto nel non aver predisposto quel dispositivo di sicurezza, poi imposto dagli organi di vigilanza.
Ciò che consente di ricondurre l’omissione originaria ad un risparmio di spesa che, satisfattivamente fonda l’ipotesi dell’interesse/vantaggio di cui all’articolo 5. E questo in termini ampiamente satisfattivi ed integrativi rispetto ad una motivazione – quale quella sopra menzionata- che appare non completa e non completamente satisfattiva. Il complesso della giustificazione della condanna, in forza del principio di resistenza, consente di escludere censure in questa sede
Al rigetto del ricorso proposto nell’interesse della società consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di C.S. limitatamente al punto concernente la concessione della sospensione condizionale della pena e rinvia su tale punto alla Corte d’Appello di Firenze.
Rigetta nel resto il ricorso di C.S. e rigetta inoltre il ricorso della s.p.a I. che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 23 giugno 2015