Infortunio di una lavoratrice a causa dell’utilizzo di una fustellattrice per la preparazione di tracolle per borse in contrasto con le istruzioni d’uso. Responsabilità datoriale e nessuna delega.
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO
Data Udienza: 09/06/2015
Fatto
1. Con sentenza resa in data 1/4/2014, la corte d’appello di Milano ha integralmente confermato la pronuncia in data 17/9/2013 con la quale il tribunale di Milano ha condannato E.S. alla pena di euro 300,00 di multa in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di MR.R., in Settimo Milanese, il 14/9/2010.
All’imputato, in qualità di amministratore unico della ditta R.D. s.r.l., era stata originariamente contestata la violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, nonché delle norme di colpa specifica espressamente richiamate nel capo di imputazione, per effetto delle quali, l’imputato, non impedendo l’utilizzo, da parte della lavoratrice infortunata, di una fustellattrice per la preparazione di tracolle per borse in contrasto con le istruzioni d’uso, ne cagionava lo schiacciamento di un dito con lesione da scuoiamento.
2. Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, dolendosi della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel ritenere responsabile per la lesione sofferta dalla lavoratrice infortunata l’imputato, quale amministratore (di diritto) della società datrice di lavoro, anziché il delegato (preposto) e l’amministratore di fatto della medesima società.
In particolare, deduce il ricorrente come all’interno dell’azienda della società formalmente amministrata dall’imputato gli ordini ai lavoratori erano sempre stati impartiti da tale S. (vero e proprio delegato del proprietario-datore di lavoro), il quale, anche in occasione dell’infortunio, aveva invitato la lavoratrice a servirsi di uno strumento inadatto alle lavorazioni da compiersi, con la conseguente esclusiva assunzione, da parte dello stesso, di tutte le responsabilità conseguenti alle lesioni sofferte dalla lavoratrice infortunata.
Diritto
3. Il ricorso è infondato.
La corte territoriale ha spiegato, con motivazione logicamente coerente e congruamente argomentata, come l’imputato avesse costantemente conservato nel tempo la propria posizione di garanzia in relazione alla sicurezza dei lavoratori dell’impresa, omettendo di procedere ad alcuna valida designazione di preposti e senza predisporre alcuna valida delega di detta posizione.
Ciò posto, evidenziata la commissione di numerose, gravi violazioni di norme cautelari concernenti l’utilizzazione della strumentazione protettiva dei lavoratori e la trasmissione, a beneficio della lavoratrice infortunata, di un adeguato livello formativo e di un congruo patrimonio informativo inerente le corrette modalità di esplicazione della prestazione lavorativa alla stessa richiesta, del tutto correttamente, sul piano logico-giuridico, il giudice d’appello ha ascritto all’imputato la responsabilità per l’evento lesivo verificatosi, ravvisando, proprio nel totale disinteresse per l’analisi dei rischi e la gestione delle misure protettive per i lavoratori dell’azienda, le premesse del giudizio di colpevolezza sollevato nei confronti dell’imputato: rischi puntualmente concretizzatisi attraverso l’evento dannoso oggetto di giudizio, nella specie non adeguatamente scongiurato attraverso l’adempimento, da parte del E.S., dei doveri cautelari sullo stesso incombenti in ragione della propria posizione di garante della sicurezza dei propri lavoratori.
4. Sulla base di tali premesse, rilevata l’infondatezza delle censure sollevate dall’odierno ricorrente, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso con la conseguente condanna del E.S. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/6/2015.