Repertorio Salute

Cassazione Penale, Sez. 4, 17 luglio 2015, n. 31237

Lavoratore investito in retromarcia. Responsabile il guidatore della motopala e la società datrice di lavoro.


 

Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO
Data Udienza: 09/06/2015

Fatto

1. Con sentenza resa in data 19/6/2014, la corte d’appello di Lecce, pur ridimensionando il trattamento sanzionatorio inflitto all’imputato in ragione del ritenuto concorso di colpa della vittima (definitivamente stabilendolo in due anni di reclusione), ha confermato la condanna pronunciata in data 12/12/2011 dal tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, a carico di F.A.M., in relazione al reato di omicidio colposo commesso, ai danni di A.V., in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in Uggiano la Chiesa, il 16/1/2009.
All’imputato era stata originariamente contestata la violazione dei tradizionali parametri della colpa generica e delle norme di colpa specifica espressamente richiamate nel capo d’imputazione, per effetto delle quali, l’imputato, nel corso dei lavori di sistemazione di talune vie stradali cui era stato comandato unitamente al A.V. dal comune datore di lavoro (F. s.r.l.), alla guida di una moto pala, non avvedendosi della presenza della persona offesa in prossimità della parte posteriore della macchina, aveva erroneamente azionato il comando di retromarcia della macchina, così finendo per investire il A.V., provocandone il decesso.
2. Avverso la sentenza d’appello, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione l’imputato e la F. s.r.l. quale responsabile civile.
3. Il F.A.M. propone ricorso sulla base di tre motivi d’impugnazione.
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale confermato la responsabilità penale dell’imputato sulla base di una erronea elaborazione degli elementi di prova indiziaria acquisiti nel corso del giudizio, nelle specie del tutto privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza essenziali ai fini della concreta riconducibilità all’imputato del fatto allo stesso contestato.
In particolare, il ragionamento probatorio dei giudici del merito si rivelerebbe del tutto carente e incongruo con riferimento alle circostanze relative alla posizione della persona offesa al momento del sinistro e all’effettiva esistenza, nell’occasione, di una persona alla guida del mezzo investitore, attesa l’insufficienza degli elementi di prova critica richiamati nelle sentenze di merito, tanto a sostenere l’ipotesi fatta propria dalla pubblica accusa, quanto a negare la plausibilità dell’alternativa spiegazione dei fatti fornita dall’imputato, circa l’avvenuto autonomo azionamento del moto della macchina.
Sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia come, in ogni caso, nessun elemento di prova avrebbe giustificato l’identificazione dell’imputato quale responsabile della guida della motopala nell’occasione de qua; identificazione nella specie accertata dai giudici del merito sulla base di linee argomentative del tutto prive di adeguati supporti probatori.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale ritenuto scorrettamente sussistenti i profili di colpa imputati al F.A.M., attesa l’erroneità dell’affermazione relativa alla dedotta indisponibilità, da parte dell’imputato, dell’abilitazione alla conduzione di mezzi come la motopala in esame, ed avuto riguardo alla totale incongruità logica della motivazione elaborata dai giudici del merito in ordine al ricorso degli aspetti di colpa generica astrattamente ascritti al F.A.M., a loro volta del tutto svincolati da ogni riferimento ai necessari profili di causalità della colpa nella specie del tutto trascurati.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, avendo la corte territoriale immotivatamente negato la concessione, in favore dell’imputato, delle circostanze attenuanti generiche.
4. La F. s.r.l., quale responsabile civile, propone ricorso sulla base di due motivi d’impugnazione.
4.1. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale confermato la responsabilità penale dell’imputato sulla base di una erronea elaborazione degli elementi di prova indiziaria acquisiti nel corso del giudizio, nelle specie del tutto privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza essenziali ai fini della concreta riconducibilità all’imputato del fatto allo stesso contestato.
In particolare, il ragionamento probatorio dei giudici del merito si rivelerebbe del tutto carente e incongruo con riferimento alle circostanze relative alla posizione della persona offesa al momento del sinistro e all’effettiva esistenza, nell’occasione, di una persona alla guida del mezzo investitore, attesa l’insufficienza degli elementi di prova critica richiamati nelle sentenze di merito, tanto a sostenere l’ipotesi fatta propria dalla pubblica accusa, quanto a negare la plausibilità dell’alternativa spiegazione dei fatti fornita dall’imputato, circa l’avvenuto autonomo azionamento del moto della macchina.
Sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia come, in ogni caso, nessun elemento di prova avrebbe giustificato l’identificazione dell’imputato quale responsabile della guida della motopala nell’occasione de qua; identificazione nella specie accertata dai giudici del merito sulla base di linee argomentative del tutto prive di adeguati supporti probatori.
4.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente si duole della violazione di legge e vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nella determinazione, nella sola misura del 35%, dell’entità del concorso di colpa della vittima, a dispetto della prevalente responsabilità riconducibile a carico del A.V. per aver affidato la conduzione del mezzo a un soggetto non qualificato, successivamente sdraiandosi in corrispondenza della parte posteriore del mezzo, così innescando la serie causale ch’ebbe a determinare il sinistro.
5. Ha depositato memoria l’Inail, costituito parte civile, concludendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

6. Entrambi i ricorsi – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono infondati.
Con riguardo ai primi due motivi del ricorso del F.A.M. e all’impugnazione della F. s.r.l. (nella sua totalità), vale evidenziare come, attraverso ciascuna delle doglianze avanzate, i ricorrenti si siano limitati a circoscrivere il proprio discorso critico sulla sentenza impugnata a una discordante lettura delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, in difformità rispetto alla complessiva ricostruzione operata dai giudici di merito, deducendo i soli elementi astrattamente idonei a supportare la propria alternativa rappresentazione del fatto (peraltro, in modo solo parziale, selettivo e non decisivo), senza farsi carico della complessiva riconfigurazione dell’intera vicenda sottoposta a giudizio, sulla base di tutti gli elementi istruttori raccolti, che, viceversa, la corte d’appello (sulla scia del discorso giustificativo dettato dal primo giudice) ha ricostruito con adeguata coerenza logica e linearità argomentativa.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la modificazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p., introdotta dalla legge n. 46/2006 consente la deduzione del vizio del travisamento della prova là dove si contesti l’introduzione, nella motivazione, di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della corte di cassazione resta tuttavia quello di sola legittimità, sì che continua a esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa valutazione delle risultanze processuali (v., ex multis, Cass., Sez. 2, n. 23419/2007, Rv. 236893).
Da ciò consegue che gli “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” menzionati dal testo vigente dell’art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p., non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all’intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Cass., Sez. 4, n. 35683/2007, Rv. 237652).
Sotto altro profilo, con riguardo alla valutazione e all’interpretazione delle risultanze obiettive, documentali, fotografiche, tecniche e testimoniali valorizzate dai giudici del merito – di cui i ricorrenti contestano la correttezza -, osserva il collegio come secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della correttezza e della logicità della motivazione della sentenza, non occorre che il giudice di merito dia conto, in essa, della valutazione di ogni deposizione assunta e di ogni prova, come di altre possibili ricostruzioni dei fatti che possano condurre a eventuali soluzioni diverse da quella adottata, egualmente fornite di coerenza logica, ma è indispensabile che egli indichi le fonti di prova di cui ha tenuto conto ai fini del suo convincimento, e quindi della decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico e argomentato (cfr. Cass., Sez. 1, n. 1685/1998, Rv. 210560; Cass., Sez. 6, n. 11984/1997, Rv. 209490), sempre che non emergano elementi obiettivi idonei a giustificare il ricorso di un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell’imputato, nella specie ragionevolmente e plausibilmente esclusi.
Tale principio, vale ribadire, appare coerente con il circoscritto orizzonte riservato all’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, rimanendo estraneo, alle prerogative del giudice di legittimità, il potere di procedere a una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (v. Cass., Sez. Un., n. 6402/1997, Rv. 207944, ed altre di conferma).
In altri termini, una volta accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito, non è consentito alla Corte di cassazione prendere in considerazione, sub specie di vizio motivazionale, la diversa valutazione delle risultanze processuali prospettata dal ricorrente secondo il proprio soggettivo punto di vista (Cass., Sez. 1, n. 6383/1997, Rv. 209787; Cass., Sez. 1, n. 1083/1998, Rv. 210019), sempre che (occorre ripetere) sia da escludere la residualità di un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell’imputato, come nella specie puntualmente accaduto in termini ragionevolmente plausibili.
Nel caso di specie, infatti, entrambi i giudici del merito hanno coerentemente elaborato le informazioni probatorie tratte dalle fonti di prova complessivamente acquisite, pervenendo a una ragionevole e pienamente plausibile ricostruzione della scansione dei fatti rilevanti ai fini del processo (sotto il profilo dell’avvenuto azionamento della macchina investitrice da parte dell’imputato, in una alla – tanto negligente quanto imprudente – trascurata verifica della libertà dello spazio posteriore alla macchina, prima di avviarne il moto), contestualmente escludendo ogni possibile o ragionevole verosimiglianza della spiegazione alternativa sostenuta dai ricorrenti, sulla base di un discorso giustificativo del tutto immune da vizi di indole logica o giuridica.
In breve, nel caso di specie, tanto la motivazione dettata dal primo giudice quanto quella redatta dalla corte d’appello (che, concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo: cfr. Cass., Sez. 1, n. 8868/2000, Rv. 216906 e segg. conformi), risultano aver ricostruito i profili della responsabilità penale dell’imputato sulla base di un discorso giustificativo completo ed esauriente, logicamente argomentato, immune da vizi d’indole logica o giuridica e, come tale, idoneo a sottrarsi integralmente alle censure in questa sede sollevate dal ricorrente.
Con riguardo all’elaborazione del discorso probatorio fondato su elementi di prova critica, peraltro, è appena il caso di richiamare l’insegnamento delle sezioni unite di questa corte di legittimità, ai sensi del quale l’apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un’univocità indicativa che dia la certezza logica dell’esistenza del fatto da provare, costituisce un’operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascun indizio singolarmente considerato, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa (sia pure di portata possibilistica e non univoca) di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell’esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e s’integra con gli altri, di tal che l’insieme può assumere quel pregnante e univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (cfr. Cass., Sez. Un., n. 6682/1992, Rv. 191230).
L’assenza di alcuna manifesta illogicità nella motivazione compendiata dalla corte territoriale (e la sicura plausibilità della ritenuta assoluta inverosimiglianza dell’alternativa spiegazione causale avanzata dai ricorrenti, circa un ipotetico azionamento autonomo del mezzo investitore) induce pertanto a ritenere destituiti di alcun fondamento i motivi di doglianza sollevati dai ricorrenti con riferimento all’ascrizione, a carico del F.A.M., della responsabilità per il decesso del A.V., sia pure nella misura concorsuale ragionevolmente determinata, con motivazione anch’essa da ritenere del tutto immune da vizi d’indole logico-giuridica, dai giudici di secondo grado.
7. Quanto infine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche denunciata dal F.A.M., osserva il collegio come la stessa appaia coerente con la ricostruzione dei fatti operata in sentenza, ad esito della quale sono emersi sufficienti elementi di conferma dell’effettiva gravità del fatto e della negativa personalità dell’imputato.
Su tale punto, infatti, la corte territoriale, dopo aver espressamente evidenziato l’assenza di elementi idonei a sostenere l’invocato riconoscimento delle attenuanti generiche, ha sottolineato il tratto negativo costituito dalla condotta nella specie tenuta dall’imputato, tesa a mascherare le vere cause dell’incidente e la sua diretta responsabilità, in tal senso sostanziando in termini concreti gli aspetti di gravità della relativa condotta e i tratti non indifferenti della sua capacità criminale.
Si tratta di considerazioni dotate di piena congruenza argomentativa e coerenza logica, che le odierne censure dell’imputato non valgono a scalfire.
8. Sulla base di tali premesse, rilevata l’infondatezza di tutte le censure sollevate dagli odierni ricorrenti, dev’essere pronunciato il rigetto dei ricorsi con la conseguente condanna del F.A.M. e della F. s.r.l. al pagamento delle spese processuali, oltre al rimborso delle spese del giudizio in favore dell’Inail, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile Inail, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/6/2015.

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