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Come misurare i campi elettromagnetici suoi luoghi di lavoro?

Organizzato da Unindustria di Rimini si è svolto un seminario sul tema dei campi elettromagnetici su cui siamo intervenuti più volte.

Oggi l’esposizione dell’uomo ai campi elettromagnetici è aumentata notevolmente così come parallelamente è aumentata l’attenzione del legislatore. Infatti se le prime norme erano specifiche solo per alcuni campi di applicazione e per precisi valori di frequenza, ora la normativa comprende tutta la gamma di radiazione elettromagnetica.

Al seminario c’è stato un intervento a cura dell’Ing. Marco Moretti e dell’Ing. Fabio Melucci particolarmente interessante.

L’intervento dal titolo Esposizione dei lavoratori, valutazioni e misure, Esempi pratici in alcuni ambienti di lavoro non solo riporta utili indicazioni sulla strumentazione per la valutazione dei campi elettromagnetici, sull’individuazione delle sorgenti e sull’esecuzione delle misurazioni, ma presenta le principali normative sui campi elettromagnetici (CEM).

L’intervento fa notare come già dal 12 luglio 1999 una Raccomandazione del Consiglio europeo (1999/519/CE), specificava i Valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz. Valori basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati da studi internazionali.

Le grandezze fisiche utilizzate sono principalmente due:

  • tasso specifico di assorbimento di energia (S.A.R.);
  • densità di corrente indotta Is.

La loro misurabilità passa attraverso alcuni valori che sono:

  • Intensità campo elettrico E (V/m);
  • Intensità campo magnetico H (A/m);
  • Induzione Magnetica B (T);
  • Densità di potenza ad onda piana equivalente Seq (W/m2)”.

Quindi dicono gli intervenuti:

il rispetto di tutti i livelli di riferimento raccomandati “garantisce il rispetto dei limiti di base”.

Nel 2003 è intervenuto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199, che ha fissato

i limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

La norma provvede a indicare:

  • limiti di esposizione
  • valori di attenzione (valori da non superare negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate);
  • obiettivi di qualità ( valori definiti dallo Stato per ridurre l’esposizione ai campi elettromagnetici).

Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro al Capo IV artt. 206-212 tratta la materia. Definisce con l’art 206 il campo di applicazione che è relativo a frequenze da 0 Hz a 300 GHz. Quindi procede negli articoli successivi a definire i valori (207-208) e l’identificazione dell’esposizione nella valutazione dei rischi (art. 209).

Infine tratta delle misure da adottare (art.210) ricordando che in nessun caso

i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione

della sorveglianza sanitaria (art.211) e prevede l’uscita di Linee guida apposite (art.212)

Il 26 Giugno del 2013 viene emanata la Direttiva europea 2013/35/UE con le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.  I relatori sottolineano come

la direttiva non affronta gli effetti a lungo termine derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici, dal momento che non si dispone attualmente di prove scientifiche accertate dall’esistenza di una relazione causale.

In particolare la direttiva

stabilisce le prescrizioni minime, lasciando quindi agli Stati membri la facoltà di mantenere o di adottare disposizioni più favorevoli in materia di protezione dei lavoratori, in particolare fissando valori inferiori per i livelli di azione (LA) o i valori limite di esposizione (VLE) per i campi elettromagnetici. L’attuazione della presente direttiva non dovrebbe tuttavia giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.

Inoltre ricordano che è opportuno

che i datori di lavoro siano tenuti ad assicurare che i rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro siano eliminati o ridotti al minimo.  È tuttavia possibile che, in casi specifici e in circostanze debitamente giustificate, i VLE stabiliti nella presente direttiva siano superati solo in via temporanea.  In tal caso i datori di lavoro dovrebbero prendere le misure necessarie per ripristinare quanto prima il rispetto dei VLE.

In conclusione va tenuto presente che la citata Direttiva 2013/35/UE, abroga la precedente Direttiva 2004/40/CE, e deve essere recepita dagli stati membri entro il 1° luglio 2016.

La scadenza fissata modifica quindi i termini di entrata in vigore delle disposizioni previste dal Titolo VIII (Agenti Fisici), capo IV del D.Lgs. 81/2008. Naturalmente pur con la scadenza spostata rimane valido il principio generale – art.28 e art. 181 del D.Lgs. 81/2008  – che impegna i Datori di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza con riferimento anche a quelli derivanti dalle esposizioni a campi elettromagnetici.

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