Varie violazioni da parte del legale rappresentante di un forno: vie di uscita occupate, sporcizia nei bagni e omesso controllo degli estintori.
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO
Data Udienza: 17/10/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Cassino ha dichiarato T.L. responsabile dei reati di cui all’art. 64, lett. b), d) ed e), d.Lgvo 81/08, perché, quale legale rappresentante della ditta Forno DD., esercente attività artigianale commerciale, non aveva mantenuto sgombre le via di uscita di emergenza del locale, tenendole occupate con tavoli e sgabelli, destinati al consumo degli alimenti in loco, non aveva curato la pulizia dei bagni e delle docce, onde assicurare adeguate condizioni igienico sanitarie ai lavoratori dipendenti, e non aveva sottoposto a regolare controllo i dispositivi di sicurezza, nella specie gli estintori, posti in luogo ingombro di attrezzature e scaffali e, quindi, inaccessibile, in caso di emergenza; ha condannato il prevenuto alla pena di euro 6.000,00 di ammenda;
-che la difesa del T.L., avverso detta decisione, ha proposto appello, qualificato ex art. 568 co. 5 cod.proc.pen. ricorso per cassazione, eccependo, in estrema sintesi, la assoluta mancanza di prova a sostegno della responsabilità dell’imputato in relazione alle violazioni contestate e la non corretta interpretazione del disposto normativo, regolante la sicurezza sul lavoro;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente in ordine alla ritenuta sussistenza del reato così come rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto;
-che le censure mosse con i motivi di annullamento non possono trovare ingresso, perché sorrette da deduzioni fattuali, tendenti ad una rivisitazione degli elementi costituenti la piattaforma probatoria, sui quali al giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo;
-che, peraltro, il Tribunale è pervenuto ad affermare la colpevolezza del T.L. a seguito di una compiuta ed esaustiva disamina delle emergenze istruttorie;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso incorna il 17/10/2014.