Tra le previsioni contenute nel suddetto D.Lgs. n.151/2015, gli artt. 20 e 21 vanno a modificare, rispettivamente, il D.Lgs. n. 81/2008 ed il D.P.R. n. 1124/1965.
MODIFICHE AL D.Lgs. n. 81/2008
LAVORO ACCESSORIO – CAMPO DI APPLICAZIONE: Il comma 8 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, riferito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, è interamente sostituito. Nella nuova formulazione si prevede che le disposizioni di cui al citato decreto, nonché le norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, debbano essere applicate qualora la prestazione venga resa a favore di un committente imprenditore o professionista. Conformemente alla disciplina previgente, restano esclusi dall’applicazione del decreto e dalle norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario. Qualora non si rientri nelle citate ipotesi, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 21 del D. Lgs. 81/2008, dunque quelle previste a tutela delle attività svolte dai componenti ell’impresa familiare e dai lavoratori autonomi. Analogamente, le disposizioni di cui all’art. 21 troveranno applicazione con riferimento ai soggetti che svolgono attività di volontariato in favore di associazioni di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni religiose, volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale.
COMITATO PER L’INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 5): Viene dislocato presso il Ministero della Salute e se ne modifica la composizione, con l’obiettivo di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri. Restano immutati i compiti affidati a tale ente, chiamato a definire le politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuando gli obiettivi da perseguire ed elaborando una programmazione per la realizzazione degli stessi.
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 6): Ne è stata modificata la composizione riducendo, da dieci a sei, il numero dei rappresentanti delle regioni e delle Province Autonome, degli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. A fronte di tale riduzione, si assiste all’ingresso in Commissione di tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale ed un rappresentante dell’ANMIL. Ferme restando le funzioni attribuite alla stessa, tra cui assumono particolare rilievo quelle attinenti alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione, il legislatore ha previsto un’implementazione delle attività di monitoraggio affidate all’organismo, in relazione alla verifica delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi, al fine di potenziare l’efficacia delle stesse attraverso eventuali interventi integrativi.
VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 28): la disciplina resta pressoché immutata, prevedendosi, in aggiunta a quanto sancito dall’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 che, ai fini della valutazione stessa, l’INAIL, anche in collaborazione con le ASL, renda disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. Viene inoltre stabilito che, con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, saranno individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi, tra i quali strumenti informatizzati, sulla base del prototipo Oira (piattaforma europea on line per creare strumenti di valutazione del rischio).
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (art. 34): Resta ferma la possibilità riconosciuta al datore di lavoro, nelle ipotesi elencate nell’allegato 21 del D.Lgs. n. 81/2008, di svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, ad esclusione delle previsioni di cui all’ art. 31, comma 6. Tuttavia, è stata soppressa la possibilità, riconosciuta al datore di lavoro che operi nelle imprese o unità produttive
fino a cinque lavoratori, di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, qualora abbia affidato l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni.
SANZIONI (art. 55): L’impianto sanzionatorio del D. Lgs. 81/2008 si arricchisce di nuove previsioni. Più precisamente, vengono individuate una serie di disposizioni la cui violazione determina il raddoppio dell’importo della sanzione, qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratoriod una triplicazione dell’importo stesso, qualora la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori.
In particolare la nuova previsione si riferisce alle seguenti violazioni:
- Art. 18, comma 1, lettera g): mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica e mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Sanzione prevista: ammenda da 2.000 a 4.000 euro (Art. 55, comma 5, lettera e);
- Art. 37, comma 1: mancata o inadeguata formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c);
- Art. 37, comma 7: mancata o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c);
- Art. 37, comma 9: mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell’ attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c);
- Art. 37, comma 10: mancata od insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art.55 c.5 lett.c)
Fonte: Circ. 19/2015 Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro