Questo speciale raccoglie alcuni interessanti documenti sul tema delle Attrezzature di Lavoro e della loro verifica periodica.
Iniziamo dal Vademecum redatto dalla Asl di Monza, che illustra gli obblighi a carico del Datore di lavoro rispetto alla messa in servizio di un’attrezzatura di lavoro.
In particolare sono presi in considerazione:
- Apparecchi di sollevamento
- Attrezzature in pressione
Segue poi la relazione in formato pdf del Dott. Alessandro Berton della Inn Med Srl dal titolo: Sicurezza: Verifica periodica delle attrezzature e rischio macchine.
Infine un’altra relazione, quella di Antonio Sicignano dell’Inail, sulle attrezzature in uso in particolare nei cantieri, dal titolo: La responsabilità del committente nella esecuzione dei lavori in riferimento all’utilizzo delle attrezzature.
Ricordiamo che il 22 settembre 2015 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale contenente l’elenco, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 20 gennaio 2015. Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2015.
In precedenza, sempre nel 2015, sulle attrezzature sono state emanate due circolari:
- Circolare n. 5 del 3 marzo 2015 sulle attrezzature costituiti da più bombole e generatori di calore a combustibile comprendente anche l’aggiornamento delle tariffe delle verifiche e chiarimenti sui verificatori
- Circolare n. 22 del 29 luglio 2015 – su ulteriori chiarimenti riguardo al Decreto Interministeriale 11 Aprile 2011
Su quest’ultima Circolare riportiamo un parere pubblicato da Quotidiano Sicurezza.
Esperienza e titoli di studio dei “verificatori” delle attrezzature di lavoro
di Enzo Gonano
Approfondimento sulla Circolare n. 22 del 29 luglio 2015 relativa alla disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo D.Lgs.
Tenuto conto delle numerose richieste di chiarimenti sull’applicazione del Decreto Interministeriale 11 Aprile 2011, la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali (direzioni coordinate dei Ministeri del lavoro, della sanità e dello sviluppo economico) ha fornito delle indicazioni a proposito dei criteri di idoneità dei verificatori dei soggetti abilitati per poter effettuare le verifiche di cui all’art. 71, c. 11, del D.Lgs. 81/2008.
La Circolare sottolinea che i “verificatori”, secondo quanto previsto al punto 1, lett.d), dell’All. I del DL del 2011, devono dimostrare di: avere esperienza temporale acquisita nelle attività tecnico-professionali per eseguire le verifiche; essere in possesso dei relativi titoli di studio.
A proposito dell’esperienza temporale, essa “può essere acquisita, per ogni specifico gruppo di attrezzature (SP, sollevamento persone; SC, apparecchiature per il sollevamento di materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga; GVR, gas, vapore, riscaldamento), seguendo un’attività di addestramento come verificatore […] che si articola con:
- affiancamento con verificatori abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di un “soggetto abilitato”, che assumono la funzione di tutor, nel rapporto massimo di 1 a 2. A questo scopo, alla firma del verificatore sul verbale di verifica … deve essere apposta la seguente dicitura: “Alla verifica ha assistito in affiancamento esclusivamente al fine didattico il sig. (indicare il titolo professionale posseduto);
- effettuazione di attività di verifica a) di almeno due attrezzature al mese, b) di diversa tipologia, nell’ambito dello stesso gruppo, che può svolgersi anche in un solo accesso presso il luogo in cui sono presenti le attrezzature”.
La copia dei verbali di verifica deve essere consegnata al tecnico in affiancamento.
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’Inail, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni […], il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al c. 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle Asl o dall’Arpa, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al c.13″.