Visita ispettiva e irregolarità. Condizione di procedibilità dell’azione penale.
Fatto
1.1 Con sentenza del 17 maggio 2013 il Tribunale di Napoli in composizione monocratica assolveva R.V., nella sua qualità di titolare della ditta individuale Art & Decor esercente attività edilizia, dai reati di cui agli artt. 18 comma 1 lett. c) e d) , 36 e 37, 96 comma 1 lett. g) in relazione all’art. 55 comma 5 lett. c) e d) del D. Lgs. 81/08, nonché del reato di cui all’alt. 4 comma 7 della L. 528/61 perché il fatto non costituisce reato.
1.2 Per l’annullamento della detta sentenza propone ricorso il Procuratore della Repubblica lamentando violazione ed inosservanza della legge processuale penale per avere il Tribunale assolto nel merito l’imputato ancorché nella motivazione della sentenza risultasse che difettava la prova della sussistenza della condizione di procedibilità in relazione al disposto degli artt. 20-23 del D. Lgs. 758/94, evidenziando il proprio interesse ad impugnare in relazione alla possibilità di proporre, in caso di proscioglimento ex art. 529 cod. proc. pen., così come previsto dall’art. 345 comma 2 cod. proc. pen., una nuova azione penale laddove fosse stato dimostrato l’avvenuto perfezionamento della procedura prevista dal ricordato D. Lgs. 758/94.
1.3 Ha presentato rituale memoria ex art. 121 e 611 cod. proc. pen. il difensore dell’imputato evidenziando, da un lato, l’inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero e, dall’altro, la correttezza della formula di proscioglimento in relazione al contenuto della motivazione che sottolineava in via principale l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato e solo in via residuale la mancata prova della notificazione al R.V. del verbale relativo alle prescrizioni imposte dall’Organo ispettivo e la relativa diffida ad adempiere nel termine da questi assegnato.
Diritto
1. Il ricorso del Pubblico Ministero non è fondato, ma per ragioni diverse da quelle dedotte.
1.1 Giova, anzitutto, ricordare che la sentenza impugnata nel ricostruire la vicenda, ha sottolineato come in occasione della visita ispettiva il R.V. – quale datore di lavoro – fosse assente, mentre sul posto operavano due lavoratori intenti a pitturare le pareti del locale costituito da un unico vano, nel quale era stata constatata l’assenza di ponteggi. In aggiunta a tale primo rilievo, il Tribunale ha anche sottolineato che la procedura di notificazione del verbale contenente le eventuali prescrizioni per rimuovere le irregolarità integrato dalla diffida ad adempiere in un termine predeterminato per legge, non era stata rispettata in quanto il verbale era stato notificato non al datore di lavoro, ma a soggetti “non autorizzati a ricevere la corrispondenza per suo conto”.
1.2 Così ricostruita la premessa dalla quale il Tribunale è partito per giungere alla conclusione di un proscioglimento nel merito, occorre risalire al complesso sistema introdotto dagli artt. 19-24 della L 758/94 in tema di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
2. Come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di lavoro prevista dagli artt. 20 e ss. del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, si qualifica, in una prima fase, come condizione di procedibilità dell’azione penale, da tenere distinta dalla condizione di punibilità afferente ad una fase successiva.
2.1 A tenore, infatti, degli artt. 20 e ss. della legge in parola è previsto che in esito ai controlli da parte dell’organo di vigilanza, vengano impartite al contravventore (da identificarsi nel datore di lavoro o in un suo delegato) apposite prescrizioni con la indicazione di un termine necessario per procedere alla regolarizzazione, seguite poi da una verifica da compiersi a cura dell’organo di vigilanza, diretta ad accertare se le dette prescrizioni siano state adempiute nel termine prestabilito e con invito, in caso positivo, rivolto al contravventore affinchè provveda al pagamento in via amministrativa di una sanzione pecuniaria predeterminata. E’ obbligo per l’organo di vigilanza quello di comunicare al pubblico ministero o l’adempimento tempestivo della prescrizione seguito dal regolare e tempestivo pagamento della sanzione pecuniaria ovvero il mancato adempimento nei termini per l’eventuale azione penale (per una completa ricostruzione della disciplina dettata dalla L. 758/94 cfr. Sez. 3A n. 18.12.1998 n. 13340, Curaba, Rv. 212484).
2.2 La condizione di procedibilità afferisce quindi ad un momento diverso ed antecedente rispetto alla notificazione della prescrizione, nel senso che, in attesa che al Pubblico Ministero pervenga una delle comunicazioni cui è tenuto l’Organo di vigilanza, il procedimento rimane sospeso sino a quel momento, mentre nel caso in cui l’adempimento sia avvenuto regolarmente e nei termini il contravventore abbia provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria, il reato si estingue.
2.3 In caso negativo il reato sussiste nei suoi elementi costitutivi prima ancora che si apra e si concluda l’anzidetto “incidente amministrativo” che condiziona la prosecuzione e l’esito del procedimento penale.
3. Ricostruita in questi termini la procedura prevista dalla Legge 758/94, è corretta la censura del Pubblico Ministero con la quale egli qualifica come condizione di procedibilità la comunicazione diretta al datore di lavoro finalizzata alla indicazione delle prescrizioni da adempiere in vista di una successiva regolarizzazione, seguita, poi, dal pagamento delle sanzioni nei termini prescritti. Senonchè in concreto la comunicazione effettuata nei riguardi di un soggetto diverso dal datore di lavoro si risolve in un difetto della condizione di procedibilità, essendosi consumato il potere di comunicazione con le modalità seguite dagli organi ispettivi preposti alla vigilanza in quanto la comunicazione effettuata ad un soggetto diverso dal datore di lavoro “non autorizzato a ricevere la corrispondenza per suo conto” avrebbe dovuto essere seguita da una nuova notificazione in realtà mai effettuata.
3.1 Il concetto di procedibilità afferisce, come accennato, ad un momento specifico (quello, cioè, della attesa che il Pubblico Ministero riceva le comunicazioni da parte dell’Organo di vigilanza sui risultati conseguenti alle prescrizioni imposte).
3.2 Ora nel caso in esame il Tribunale ha affermato non già che la procedura di notifica (rectius di comunicazione, non ricorrendo la necessità una formale notificazione del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla P.A., in quanto è bastevole “una modalità idonea a raggiungere il risultato di notiziare il contravventore della ammissione ai pagamento e dei relativo termine” – così, da ultimo, Sez. 3^ 24.6.2014 n. 5892, Giordano, Rv. 264062; nello stesso senso Sez. 3^ 8.7.2004 n. 38680, Coscia, Rv. 229628) non fosse giunta a compimento ma che la stessa era stata eseguita erroneamente nei confronti di soggetto diverso dal contravventore e non autorizzato a ricevere per conto del datore di lavoro detta comunicazione.
3.3 Se così è la formula di proscioglimento adoperata dal Giudice è errata oltre che contraddittoria rispetto al presupposto dal quale è partito (mancata comunicazione al R.V. delle prescrizioni), in quanto una volta effettuata la comunicazione nei termini descritti dal Tribunale, non seguita da altra comunicazione sostitutiva, è venuta meno la condizione di procedibilità indispensabile per l’inizio dell’azione penale.
3.4 La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio perché l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di una condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di una condizione di procedibilità
Così deciso in Roma il 17 marzo 2015