Infortunio collettivo per cedimento dell’armatura.
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BLASUTTO DANIELA
Data pubblicazione: 16/12/2015
Fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza pubblicata il 26.10.2009, riformando la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato prescritta l’azione di regresso proposta dall’INAIL, ha ritenuto la validità degli atti interruttivi della prescrizione di cui all’art. 112 d.P.R. n. 1124/1965 e, accolta la domanda nel merito, ha condannato P.G. al pagamento, in favore dell’Istituto, della somma di Euro 1.572.178,22 (somma aggiornata al 16 agosto 2006), oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, a titolo di prestazioni previdenziali erogate a seguito dell’infortunio collettivo occorso in data 11 maggio 1983 nel quale decedettero cinque lavoratori ed altri tre riportarono varie menomazioni all’integrità fisica.
In ordine alla regolarità degli atti interruttivi della prescrizione, la Corte territoriale ha osservato che le diffide stragiudiziali inviate dall’INAIL per raccomandata erano state indirizzate all’originaria residenza del P.G. (trasferitosi anagraficamente in altra città dopo la sentenza penale di condanna) e presso tale indirizzo aveva continuato a risiedere la moglie del condannato; le raccomandate erano state regolarmente ricevute e ritirate a quell’indirizzo, sicché, stante la regolare ricezione delle raccomandate, l’INAIL non era tenuto ad effettuare ulteriori ricerche anagrafiche. Il P.G. non aveva neppure prospettato ragioni per le quali la moglie e gli altri congiunti sottoscrittori per ricevuta non avrebbero dovuto trasmettergli le raccomandate regolarmente ritirate, avendo il convenuto incentrato le sue difese sul formale dato anagrafico del trasferimento di residenza.
Quanto alla ricostruzione dell’evento, la Corte così ha definito i fatti. Nel pomeriggio dell’11.5.1983 presso il cantiere annesso allo stabilimento per la produzione di vernici I.V.I. in Quattordio, si iniziava il getto di calcestruzzo per la realizzazione della soletta di copertura del fabbricato in costruzione, ad un piano fuori terra. Era stata predisposta un’armatura mista, costituita da puntelli di legno e puntelli di ferro di tipo telescopico, i secondi sovrapposti ai primi. Ad un certo punto, essendosi verificata l’inflessione dei puntelli a cagione del peso del calcestruzzo, M.A., insieme agli altri suoi dipendenti addetti al cantiere, si era recato nei pressi dei puntelli inflessi, con l’intenzione di sostenerli e di risospingere verso l’alto la soletta. Improvvisamente si verificò il cedimento dell’armatura sulla quale era stata gettata la soletta, che crollò di schianto sulle persone che vi si trovavano sotto.
Ciò premesso, la Corte di merito ha osservato che la sentenza penale di condanna aveva evidenziato che M.A., anch’egli deceduto insieme ad altri quattro lavoratori nel crollo della soletta di calcestruzzo che si stava allestendo, era formalmente subappaltatore delle opere, ma nella realtà soggetto interposto in una fattispecie di interposizione illecita di manodopera, simulata da un contratto dì appalto. La sentenza penale allegata in atti forniva gli elementi di prova della responsabilità del P.G., fondandosi su “prove testimoniali e documentali” comprovanti l’esistenza della fattispecie interpositoria rispetto ai lavoratori formalmente impiegati dal M.A.: a) il contratto di subappalto prevedeva il potere del P.G. di imporre il licenziamento dei dipendenti dell’impresa del subappaltatore, senza possibilità di eccezioni di sorta; b) la fornitura dei materiali occorrenti per la realizzazione dell’opera, come pure la proprietà dei macchinari (autobetoniere, gru, ecc.) erano del P.G.; c) quest’ultimo provvedeva a retribuire direttamente i dipendenti del M.A.; d) nel cantiere era stabilmente presente un “alter ego” del P.G., che esercitava il controllo sull’operato delle maestranze, mentre l’impresa M.A. disponeva, oltre che degli operai, solo di un capomastro abilitato per legge all’esecuzione dei lavori; e) le fatture prodotte in atti attestavano gli avvenuti pagamenti a fronte di mere prestazioni di manodopera, non venendo specificati lavori precisi o lotti di essi. In conclusione, come accertato in sede penale, l’impresa M.A. non impiegava nell’appalto alcun mezzo significativo, mettendo a disposizione del committente poco più della manodopera degli operai precettati; l’attrezzatura fornita dall’impresa comprendeva, oltre alla baracca in lamiera, una piegaferri, e vario legname, ossia “davvero un contributo risibile, che concorre a rafforzare il convincimento della Corte nello stesso senso del giudicato penale”.
Escludeva infine la Corte distrettuale che nell’accaduto potesse ipotizzarsi un comportamento abnorme dei dipendenti, tale da portare all’esonero da ogni responsabilità da parte del datore di lavoro: la violazione degli arti. 64 e 66 del d.P.R. n. 164/1956 si era verificata per l’utilizzo di puntelli di materiale inidoneo (acciaio e legno) a sorreggere il peso della soletta; l’iniziativa del M.A., poi deceduto nel crollo, sicuramente imprudente, si doveva ad una sua personale impreparazione a dirigere lavori di quella portata, impreparazione rispetto alla quale il P.G. non risulta avere svolto alcun accertamento. L’utilizzo di puntelli inidonei era facilmente verificabile “de visu” ad un semplice sopralluogo, e sicuramente sul cantiere transitavano regolarmente il P.G. medesimo e i suoi sottoposti.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso P.G. sulla base di sei motivi. Resiste l’INAIL con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 378 c.p.c..
Diritto
Con i primi due motivi si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in tema di prova presuntiva, con riferimento all’eccezione di prescrizione dell’azione di regresso esercitata dall’INAIL, per non avere il Giudice di merito fatto corretta applicazione delle regole dell’inferenza probabilistica, con riferimento ai requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, e vizio di motivazione in relazione all’apprezzamento indiziario dei medesimi elementi di fatto. Non vi erano elementi per ritenere comprovato, neppure in via presuntiva, che gli atti in tcrrutrivi della prescrizione inviati dall’INAIL fossero effettivamente pervenuti nella sfera di conoscibilità del destinatario e potessero valere agli effetti di cui all’art. 2943, comma 4, c.c., posto che con il cambio di residenza era cessato ogni collegamento del ricorrente con il precedente indirizzo, rendendo il luogo estraneo alla sfera di dominio e di controllo dell’interessato, a nulla rilevando che all’originario indirizzo potessero essere rimasti eventuali familiari del destinatario. Di conseguenza non poteva ritenersi provato che la raccomandate fossero state ricevute da familiari conviventi.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 1219, 1334 e 1335 c.c., con riferimento all’eccezione di prescrizione, per non avere la Corte di appello debitamente considerato che l’atto interruttivo produce effetto solo se perviene a conoscenza della persona alla quale è destinato o viene recapitato all’indirizzo del destinatario per la presunzione di conoscenza.
La connessione dei motivi ne rende opportuna la trattazione unitaria. I motivi sono infondati.
Occorre premettere che l’operatività della presunzione di conoscenza stabilita dall’art. 1335 cod. civ. – che riguarda non solo le dichiarazioni inerenti alla formazione del contratto ma tutte le dichiarazioni recettizie – presuppone che la dichiarazione sia giunta all’indirizzo del destinatario, inteso l’indirizzo come luogo risultante, in concreto, nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo, ma non esige, allorché la dichiarazione sia trasmessa a mezzo del servizio postale, che la consegna dell’atto avvenga secondo le norme del codice postale, essendo riservato al giudice del merito (la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata) l’accertamento della sussistenza o no di circostanze ed elementi tali, anche se di natura presuntiva, da far ritenere l’arrivo dell’atto all’indirizzo del destinatario (Cass. n. 3908 del 1992. n. 4140 del 1999, n. 773 del 2003). La conoscenza viene presunta quando il documento contenente l’atto sia pervenuto al luogo che per collegamento ordinario (dimora o domicilio della persona fisica, sede della persona giuridica) o per una normale frequenza risulti in concreto nella sua sfera di controllo, sì da apparire idoneo a consentire ricezione e conoscenza dell’atto, senza inutile aggravio di oneri così per il dichiarante come per il destinatario (Cass.13926 e 14889 del 2001). La locuzione “indirizzo del destinatario” allude a qualsiasi luogo che, in quanto inserito nella sfera di dominio o di controllo del destinatario, appaia in concreto idoneo a consentirgli la ricezione dell’atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto. Il dichiarante può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni, al fine di provare che l’atto è stato ricevuto in un luogo che per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario.
L’accertamento della corrispondenza tra luogo di ricezione dell’atto unilaterale e “indirizzo del destinatario” nel senso anzidetto costituisce un accertamento che integra peraltro indagine di fatto, rimessa al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata.
Nella specie, la Corte di merito ha ritenuto – alla stregua delle risultanze processuali – che presso l’originario indirizzo, diverso da quello anagrafico del P.G. al tempo della ricezione delle comunicazioni dell’INAIL, aveva continuato a risiedere la moglie del condannato… regolarmente sposata con lui”.
L’operazione di sussunzione del luogo di residenza del coniuge (non separato), nell’alveo applicativo di cui all’alt, 1335 c.c. è giuridicamente corretta, dovendosi presumere, secondo un procedimento logico basato sull'”id quod plerumque accidit”, che la comunione di interessi morali, familiari ed economici tra coniugi consenta di ricondurre tale luogo, per collegamento ordinario o normale frequenza, alla sfera di dominio o controllo del destinatario, tale da potere essere ritenuto in concreto idoneo a consentirgli la ricezione dell’atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto, salva la prova contraria, che non può consistere nella sola circostanza della diversa residenza anagrafica del destinatario.
I giudici di appello, un volta ritenuto che la raccomandata era stata spedita in luogo qualificabile (nel senso appresso chiarito) come “indirizzo del destinatario” hanno ritenuto provata la conoscenza in base alle regole legali collegate alla trasmissione dell’atto a mezzo del servizio postale.
Con il quarto e il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli arti. 2729 e 2727 c.c. e insufficiente motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di una fattispecie interpositoria ex art. 1 legge n. 1369/60, in relazione al mancato esame di elementi probatori contrastanti con quello posti a fondamento della pronuncia. Si assume che: a) contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, l’art. 6 del contratto di subappalto non prevedeva il potere del P.G. di allontanare, a proprio insindacabile giudizio, i dipendenti della M.A. s.n.c. ma solo il potere di chiedere che ciò fosse disposto, nel rispetto delle procedure di legge; b) la presenza nel cantiere di attrezzatura del P.G. era giustificata dalla necessità dell’organizzazione generale del cantiere; c) priva di riscontro nelle risultanze istruttorie era l’affermazione secondo cui i lavoratori della ditta M.A. venivano retribuiti direttamente dal P.G.; d) il controllo e la gestione dell’operato delle maestranze impiegate in cantiere non era demandata ad alcun “alter ego” del P.G., ma era riservata al titolare dell’impresa M.A. e, in via residuale, al di lui fratello.
Entrambi i motivi sono infondati.
Quanto alla denunciata violazione dei principi dell’inferenza probatoria in tema di prova presuntiva, giova ricordare che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 7394 del 2010,16698 del 2010, 8315 del 2013).
Quanto al denunciato vizio di motivazione, il ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti formulando in definitiva una richiesta di duplicazione del giudizio di merito, senza evidenziare contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata o lacune così gravi da fa risultare detta motivazione sostanzialmente incomprensibile o equivoca. Costituisce principio consolidato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass n. 2357 del 07/02/2004; n 7846 del 4/4/2006; n 20455 del 21/9/2006; n 27197 del 16/12/2011). Ed è pertanto chiaro che tanto la ricostruzione dei fatti come operata quanto la loro sussunzione sotto la applicata norma di legge resistano alle proposte censure.
Con il sesto motivo il ricorrente si duole di omessa motivazione circa l’esclusione della responsabilità del datore di lavoro per comportamento abnorme del dipendente.
Anche questo motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di responsabilità del datore di lavoro la condotta del lavoratore è abnorme, divenendo unico elemento causale del fatto, solo quando assume le connotazioni dell’inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, non già quando sia caratterizzata da imprudenza, imperizia o negligenza (Cass. n. 22818/2009). Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l’esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell’estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere (Cass. 4656/2011; v. pure Cass. 27127 del 2013).
Il gravissimo infortunio sul lavoro di cui si discute si è verificò per effetto di una condotta non esulante dal processo operativo, ma strettamente inerente all’esecuzione della prestazione e tuttavia palesemente inadeguata dal punto di vista tecnico rispetto alle regole di settore, atta a rivelare l’assenza e/o inidoneità delle cautele che faceva carico al datore di lavoro, identificato nella persona del P.G., apprestare e verificare per garantire la sicurezza dei lavoratori nel corso dell’esecuzione delle opere.
Pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio di legittimità, poste a carico del soccombente, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 15.000,00 (quindicimila) per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2015