Infortunio per il conducente del treno a seguito dell’impatto con una massa terrosa trascinata sulla linea ferroviaria.
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
Data Udienza: 15/09/2015
FattoDiritto
Con sentenza del 29 febbraio 2012, il Tribunale di Termini Imerese condannava B.N. e LC.A. per il reato di lesioni colpose, con la violazione delle disposizioni in tema di sicurezza del lavoro, in danno di G.E. accogliendo altresì la domanda di parte civile di quest’ultimo e dell’INAIL. G.E. aveva riportato lesioni a seguito dell’impatto del treno da lui condotto con una massa terrosa trascinata dalle piogge sulla linea ferroviaria, condotta ascrivibile a coloro che non avevano assunto adeguate iniziative in relazione alla già accertata franosità della zona.
La Corte d’Appello di Palermo con la sentenza del 10 maggio 2013 dichiarava prescritto il reato confermando le statuizioni civili. Osservava, in particolare, che non vi era stata richiesta di verifica della responsabilità ai fini della domanda di parte civile ritenendo, comunque, l’appello infondato nel merito.
LC.A. ha proposto ricorso avverso tale decisione osservando che, invece, il suo atto di appello riguardava anche i temi della responsabilità civile. Riteneva quindi esservi un chiaro travisamento delle prove documentali laddove, per ricostruire la sua colpa, si fa riferimento al piano per l’assetto idrogeologico della zona dell’incidente, che la classifica a rischio elevato, laddove si tratta di piano successivo ai fatti per cui è processo. Inoltre la Corte di Appello non aveva tenuto conto delle specifiche istruzioni aziendali.
Con secondo motivo contesta la ritenuta aggravante della commissione del fatto con violazione della normativa antinfortuni in quanto la norma che si assume violata non riguarda la prevenzione infortuni e, quindi, il reato era punibile a querela, non presentata.
L’Inail ha depositato memoria sostegno della sentenza.
Il ricorso è infondato.
A prescindere da quanto ritenuto in ordine alla necessità o meno di una espressa richiesta di decisione sulla questione relativa alla responsabilità civile, i giudici di merito hanno offerto chiara risposta anche sotto il profilo della responsabilità penale e, quindi, civile confermando la fondatezza della tesi di accusa e, per converso, la erroneità della tesi della difesa. In particolare, la Corte di Appello ha osservato come il tema della pericolosità idrogeologica della zona dell’incidente era stato sollevato già prima della indicata data del 2005.
Inoltre il ricorso è infondato anche quanto al secondo motivo laddove la Corte di Appello ha chiaramente ricostruito l’ambito della attività lavorativa del ricorrente e, quindi, l’ambito nel quale il datore di lavoro era tenuto a garantire la sicurezza. In particolare, con apprezzamenti di merito, si è osservato come il contesto spaziale in cui andava garantita la sicurezza del lavoratore non poteva essere certamente limitato al solo interno del treno ma anche alla linea ferroviaria dallo stesso treno impegnata.
In conclusione, con il rigetto del ricorso va anche disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile che ha partecipato alla presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere alla parte civile Inail le spese sostenute nel presente grado che liquida in euro 3500.
Roma così deciso nella camera di consiglio del 15 settembre 2015